Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal between Pecorella and Acc Compressors extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. The procedural outcome relied on the defendant's acceptance of this withdrawal, rendering further judicial review unnecessary. Consequently, the court issued a decree stating the litigation is terminated without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal, when accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27156/2019 R.G. proposto da : PECORELLA PAOLO CESARE ATTILIO , elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato RISTUCCIA RENZO (RSTRNZ61T31H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato JANNI MARCO (JNNMRC37P18F205G) -ricorrente- contro ACC COMPRESSORS SPA IN AS, elettivamente domiciliato in RMA VIA BARBERINI N. 47, presso lo studio dell’avvocato GRANZOTTO ANDREA (GRNNDR69C08H501B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.92/2019 depositata il 14/02/2019. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza Così deciso in Roma,il 12/0