Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The appellant, Bullio Valter, voluntarily withdrew the lawsuit against the bankruptcy of Rapetti Foodservice S.r.l., which the respondent accepted immediately. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements under the Code of Civil Procedure, necessitating no further substantive review or ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without further judicial determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16778/2022 R.G. proposto da : BULLIO VALTER, elettivamente domiciliato in TORINO CORSO GALILEO FERRARIS, presso lo studio dell’avvocato SOLAVAGIONE SILVANA (SLVSVN66R63B791N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO RAPETTI FOODSERVICE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO N.04, presso lo studio dell’avvocato SARROCCO PIETRO (SRRPTR64T25H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato PIZZORNO CHIARA (PZZCHR72H59F205Q) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ALESSANDRIA n.1981/2021 depositata il 23/05/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza Così deciso in Roma,il 12/0