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Ordinanza — n. 24610/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order to award attorney fees to declared pro bono defender.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24610/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own prior order regarding the allocation of legal costs. The appellant argued that the previous ruling failed to explicitly assign the awarded fees to the lawyer who had declared himself pro bono. The court accepted this claim, ruling that the original order must be amended to specify that the costs are attributable to the declared pro bono defender.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.c.; Art. 363-ter c.p.c.: The Court of Cassation may correct its own orders when a clear material error exists that affects the attribution of costs to a declared pro bono defender.

Parole chiave

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material error correction pro bono defender attorney fees allocation Cassation order amendment costs attribution condono delle spese procedurali deducibilità delle spese abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.c.
Art. 363-ter c.p.c.
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Testo completo

e 4 Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6289/2024proposto da: YABRE ABNAME,elett.te domic. pr esso l’avv. Luigi Migliaccio , dal quale è rappres. edifeso, per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- UTG-PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefettop.t., -resistente- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 9432/21 depositata il 9.04.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Yabre Abname chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessadalla Corte di Cassazione, depositata il 9.4.21 - che aveva accoltoil suo ricorso- avverso l’ordinanza del giudice di pace di Napoli che aveva respinto l’opposizione al decreto d’espulsione prefettizio dell’8.3.2018- condannando la controparte - Ministero dell’Interno-Prefettura- al pagamento delle spese processuali senza attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, istanza regolarmenteformulata a pag 9, righi 25.26 del ricorso.

Pertanto, emergendo un chiaro errore materiale nella mancata statuizione sull’attribuzione al difensore anticipatario, l’ordinanza impugnata va corretta in conformità a quanto richiesto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 9432/21, depositata il 9.4.2021,nel senso che, ove leggesi “condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2300, di cui 200,00 per esborsi, quanto a questo giudizio di legittimità, ed in euro 1600,00 di cui 100,00 per esborsi quanto alla fase di merito”, debba leggersi ed intendersi “condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2300, di cui 200,00 per esborsi, quanto a questo giudizio di legittimità, ed in euro 1600,00 di cui 100,00 per esborsi quanto alla fase di merito, da attribuirsi al difensore dichiaratosi anticipatario, avv. Luigi Migliaccio”. Così deciso nella