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Ordinanza — n. 24608/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses expulsion appeal as new evidence was not part of the original administrative record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24608/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Hyka Enea's appeal against an expulsion order, ruling that new evidence regarding his employment contract was inadmissible. The court held that the administrative judge had correctly rejected the claim because the applicant failed to provide proof of family reunification or international protection grounds, and the new documents were not part of the original file. Consequently, the expulsion decree stood valid as the applicant did not meet the statutory requirements for special protection or residence permits.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 19, c. 1, dlgs. n. 286/98: In proceedings for special protection or residence permits, new documents introduced in cassation must have been produced in the original administrative record, otherwise their admission is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible evidence administrative record special protection expulsion decree family reunification cassation procedure residence permit domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
la ricerca nel fascicolo di merito di parte deidocumenti cui essa abbia fatto riferimento e, ove non rinvenuti, la produzione dei medesimi ai sensi dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile (Cass., n.
Art. 19, c. 1, dlgs. n. 286/98
241/90 in quanto l’istruttoria della Prefettura di Taranto era incompleta, non riportando l’opposizione del ricorrente; dell’art. 19, c.2 bis,dlgs.
Art. 3, l. n. 241/90
RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia la violazione: del principio del ne bis in idem in quanto pendeva innanzi al Tribunale di Lecce un giudizio nel quale era stata impugnata la decisione della C ommissione territoriale;dell’art. 3 l.
Art. 19, c. 2 bis, dlgs. n. 286
241/90 in quanto l’istruttoria della Prefettura di Taranto era incompleta, non riportando l’opposizione del ricorrente; dell’art. 19, c.2 bis,dlgs.
art. 369 c.p
la ricerca nel fascicolo di merito di parte deidocumenti cui essa abbia fatto riferimento e, ove non rinvenuti, la produzione dei medesimi ai sensi dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile (Cass., n.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 28004/20
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Testo completo

al decreto d’espulsione. MARINA MELONI Presidente CLOTILDE PARISE Consigliere LAURA TRICOMI Consigliere Ud. 02/07/2024 CC Cron. R.G.N. ROSARIO CAIAZZO Consigliere - Rel. ALBERTO PAZZI Consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23993/2023proposto da: HYKA ENEA, elett.te dom ic. presso l’avv. Donato Antonio Muschio Schiavone,dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;PREFETTURA DI TARANTO, in persona del Prefetto p.t.; elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappres. e difesi; -resistenti- avverso la sentenza del G iudice di pace di Taranto, n. 2262/23, depositatail 19.10.23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con sentenza del 19.10.23 il Giudice di pace di Taranto ha rigettato il ricorso proposto da Hyka Enea-cittadino albanese - avente ad oggetto l’annullamento del decreto d’espulsione con accompagnamento alla frontiera emesso dal Prefetto il 23.6.23, osservando che: non vi era violazione del principio del ne bis in idem- per essere stato emesso altro decreto d’espulsione- in quanto il decreto impugnato era stato emesso a seguito di rifiuto di permesso di soggiorno della Questura di Brindisi, sulla base di motivazione diversa da quella contenuta nel precedente provvedimento d’espulsione, successivamente annullato dal gip del Tribunale di Brindisi; l’atto impugnato non era carente di motivazione, indicando le circostanze del rintraccio dello straniero, le generalità dello stesso, le sue condizioni personali; non era necessaria la menzione della delega ai funzionari con qualifica di vice-Prefetto, ai fini della lamentata non imputabilità del decreto al Prefetto; il ricorrente non aveva fornito prove in ordine al preteso ricongiungimento familiare, né aveva, seppure si trattasse di domanda reiterata, fornito elementi utili alla valutazione dei presupposti della protezione internazionale.

Hyke Enea, cittadino albanese, ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con quattro motivi,illustrati da memoria. L’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell’Interno, si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia la violazione: del principio del ne bis in idem in quanto pendeva innanzi al Tribunale di Lecce un giudizio nel quale era stata impugnata la decisione della C ommissione territoriale;dell’art. 3 l. n. 241/90 in quanto l’istruttoria della Prefettura di Taranto era incompleta, non riportando l’opposizione del ricorrente; dell’art. 19, c.2 bis,dlgs. n. 286, in ordine al profilo della violazione del diritto al ricongiungimento familiare.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta il parere del Questore contrario al rilascio del permesso di soggiorno, relativamente alla mancanza di contratto di lavoro, di frequentazione di corsi di conoscenza dellalingua italiana, di relazioni familiari stabili in Italia e di malattie di rilievo. Il terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 19, c.1, dlgs. n. 286/98, per la mancata concessione della protezione speciale o del permesso di soggiorno, in ragione della condizione di vita in cui versava il ricorrente e dei rischi che subirebbe nel caso di rimpatrio in Albania, ove non aveva legami familiari e sociali.

Il ricorrente assume altresì di aver cercato attività lavorative, anche senza stipulare contratti, e di aver attualmente concluso contratto lavorativo a tempo indeterminato con impresa in Martina Franca, e di essere conosciuto a Cisternino come persona mite, e disponibile. Il quarto motivo denunziaviolazione dell’art. 19, c.1, dlgs. n. 286/98, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione speciale, in considerazione dell’integrazione lavorativa del ricorrente attraverso il contratto di lavoro a tempo indeterminato in Martinafranca. Il primo motivo èinammissibile in quanto il ricorrente non ha chiarito quale sarebbe il giudizio la cui pendenza costituirebbe il presupposto per la violazione del principio del ne bis in idem; si fa riferimento ad un giudizio innanzi al Tribunale di Lecce a seguito del parere contrario della Commissione territoriale , ma nel provvedimento impugnato si discorre di un precedente decreto espulsivo revocato dal GIP.

Pertanto, il motivo appare anche privo di autosufficienza in ordine alla ricostruzione dei fatti di causa. Gli altri motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto generici, e non si correlano alle ragioni del provvedimento impugnato, che ha rigettato l’istanza di annullamento del decreto d’espulsione,in mancanza di relazioni e legami familiari del ricorrente in Italia, come da quest’ultimo dichiarato nel ricorso, e di forme d’integrazione sociali-lavorative. Con riguardo alla protezione speciale, il ricorrente ha invocato un recente contratto a tempo indeterminato di cui il provvedimento impugnato non contiene alcuna menzione, mentre nella memoria integrativa è fatto riferimento ad altra questione nuova-non introdotta nel giudizio di merito- relativa ad un nulla - osta al lavoro subordinato non stagionale che, come in tale documento precisato, non abilita all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Al riguardo, nel giudizio percassazione la parte che indica undocumento, deve anche allegare che lo stesso sia stato prodotto nel procedimento di merito, essendo consentita alla S.C. la ricerca nel fascicolo di merito di parte deidocumenti cui essa abbia fatto riferimento e, ove non rinvenuti, la produzione dei medesimi ai sensi dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile (Cass., n. 28004/20:ha espresso il principio in giudizio, avente ad oggetto una domanda diprotezione internazionale, in cui l'istante aveva lamentato il mancato esame da parte del giudice di merito di fonti successive a quelle poste a fondamento della decisione impugnata, non rinvenute poi dalla Corte nel fascicolo di merito).

Nella specie, i documenti in questione sono stati prodotti allegati al ricorso in esame e alla memoria illustrativa e sono, dunque, inammissibili, non essendo stato neppure chiarito quando essi siano stati confezionati. Nulla per le spese, atteso che l’Avvocatura Generale dello Stato non svolge difese. La causa risulta esente dal contributo unificato.