Cassation court dismisses appeal against detention order where asylum claim was merely declared but not formally submitted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Manaa Wassim against a detention order validated by the Judge of Peace. The appellant argued that his verbal declaration of intent to seek asylum should have transferred jurisdiction to the specialized tribunal, rendering the lower court's decision legally flawed. The court held that a verbal declaration does not constitute a formal application, meaning the specialized tribunal lacked jurisdiction and the detention order remained valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015; Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: A verbal declaration of intent to seek asylum does not constitute a formal application, so the specialized tribunal lacks jurisdiction to validate detention, and the lower court's decision is not void for apparent lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23957/2023proposto da: MANAA WASSIM, elett.te dom ic. presso l’avv. Loredana Rago , dal la quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; QUESTURA DI POTENZA, in persona del Questore p.t., elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappres. e difesi; -resistenti- avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Melfi emessa il 22.11.23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con provvedimento reso all’udienza del 22.11.23 il Giudice di pace di Melfi ha convalidato il decreto emesso il 18.11.23 nei confronti di Manaa Wassim a mezzo del quale quest’ultimo è stato trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il Centro di permanenza per i rimpatri in Potenza, osservando che: lo straniero si eratrattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, e non era in possesso del passaporto o di altro documento equipollente. Manaa Wassim ricorre in cassazione avverso il suddetto provvedimento con due motivi.
L’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell’Interno, si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia la violazione dell’art. 132 c.p.c. per aver il Tribunale reso una motivazione apparente e non intellegibile. Il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 13 Cost., 3, c. 1, lett. c), dl n. 13/17, conv. nella l. n. 46/17, perché, avendo il trattenuto manifestato in udienza la volontà di richiedere la protezione internazionale, il giudice non avrebbe dovuto convalidare il trattenimento in quanto incompetente per materia.
Il primo motivo è infondato . Ricorre il vizio dimotivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., n. 6758/22).
Nella specie, la motivazione è chiara ed intelligibile, per quanto molto sintetica, per cui va escluso che si tratti di motivazione apparente. Il secondo motivo è del pariinfondato. In punto di principio, nel caso ditrattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda diprotezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, radica la competenza sullaconvalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo deltrattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda diprotezione (Cass., n. 11859/22; n. 4120/24).
Tuttavia, nella specie, il ricorrente non ha proposto una formale domanda di protezione internazionale, avendo solo dichiarato a verbale (come esposto nel ricorso) di “voler rimanere in Italia e di voler chiedere la protezione internazionale”. Ne consegue che, non essendo stata regolarmente proposta la domanda di protezione internazionale, non può invocarsi la competenza del Tribunale. Nulla per le spese, atteso che l’Avvocatura Generale dello Stato non svolge difese. La causa risulta esente dal contributo unificato. P.Q.M La Corte rigettail