Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24583/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows material error correction for omitted lawyer fee deduction order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24583/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous judgment regarding the deduction of legal fees. The defendant's lawyer had requested fee deduction but the original order failed to explicitly order the deduction in the reasoning or the operative part. The court ruled that such omissions must be corrected via the specific material error procedure under the Civil Procedure Code rather than through ordinary appeals, as the request was not an autonomous claim. Consequently, the court ordered the insertion of the missing deduction clause into the corrected text of the prior decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 287, 288, 391-bis, 93 comma 2 cod. proc. civ.; In the absence of explicit legislative provisions, the remedy for omitted orders on lawyer fee deduction is the material error correction procedure, which applies even to Court of Cassation rulings to ensure reasonable trial duration and enforceability.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction lawyer fee deduction Court of Cassation Civil Procedure Code omitted operative order enforceable title legal representation costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 93 comma 2 cod. proc. civ.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod.
Art. 391-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 16037/2010
Cass. 12437/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n.4816/2024 R.G. proposto da : FRED GODDAY, elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour n. 139, presso lo studio dell’Avvocato Luigi Migliaccio (MGLLGU74C26H703S) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro MINISTERO dell’INTERNO e PREFETTURA diNAPOLI -intimati – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 24115/2023depositata in data 8/8/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/7/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Questa Corte, con ordinanza n. 24115/2023 depositata i n data 8 agosto 2023, ha definito il giudizio di legittimità iscritto al n. 27123/2022 R.G., promosso da Fred Godday contro il Ministero dell’Internoe la Prefettura di Napoli, accogliendo il ricorso, cassando l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annullando il decreto di espulsione a suo tempo opposto.

2. Fred Godday ha chiesto la correzione della menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare la Prefettura resistente al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore dell’Avv. Luigi Migliaccio, come da richiesta formulata dal difensore nel ricorso(pag. 13). La Prefettura di Napoli e il Ministero dell’Interno non hanno svolto difese. Considerato che:

3. Il ricorso deve essere accolto. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez.

U., 16037/2010; nello stesso senso Cass.12437/2017). In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno dell’originarioricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

P.Q.M.

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 24115 del 2023, depositata in data 8 agosto 2023, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 5, riga12, dopo le parole "sono liquidate in dispositivo" e prima del punto siano aggiunte le parole "e devono essere distratte in favore del difensore del ricorrente Avv. Luigi Migliaccio, che ne ha fatto richiesta"; nel dispositivo, a pag. 5dell'ordinanza, riga 23, dopo l’interpunzione che segue alle parole “agli accessori di legge”, sia aggiunta la frase "Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore del ricorrente Avv. Luigi Migliaccio". Dispone che la correzione sia annotat