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Ordinanza — n. 24570/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to missing special litigation power document in the filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24570/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the required special litigation power document was missing from the digital filing. Although the appellant argued that the lower court failed to assess social danger based on criminal history, the procedural defect regarding the missing power of attorney took precedence. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the substantive merits of the expulsion order.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; Art. 360 comma 2 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the special litigation power is not properly attached or indicated in the filing documents.

Parole chiave

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special litigation power inadmissible appeal expulsion order procedural defect digital filing social danger assessment Cassation appeal revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente denuncia, con unico motivo, la “Nullità della sentenza e /o del procedimento ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per aver omesso l’esame di fatti decisivi quale l’assenza della pericolosità sociale”.
Art. 360 comma 2 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente denuncia, con unico motivo, la “Nullità della sentenza e /o del procedimento ex art. 360 comma 1 n.
Art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dagli atti il processo risulta esente e pertanto non si applica l'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come novellato dalla l.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 27097/22 della Corte di Cassazione
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22026/2023 R.G. proposto da : ABASSI SOUHAIL, rappresentato e difeso dall’avvocato NOCENT ROBERTO (NCNRRT67A05G702U) -ricorrente- contro UTG- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO SEDE DI PIACENZA Prefettura di Piacenza -intimata- avverso l’ORDINANZA di GIUDICE DI PACE di PIACENZA depositata il23/03/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza depositata in data 23-3-2023 il Giudice di Pace di Piacenza, pronunciando quale giudice del rinvio all’esito dell’ordinanza di questa Corte n. 27097/22 pubblicata in data 14.09.2022, rigettava l’opposizione proposta da ABASSI Souhail, nato in Tunisia il 17.01.1985, avverso il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Piacenza in data 19.11.2019 e notificato in pari data.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Prefettura di Piacenza, che è rimasta intimata.

3. Il ricorso è stato fissato per latrattazione in camera di consiglio . RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente denuncia, con unico motivo, la “Nullità della sentenza e /o del procedimento ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per aver omesso l’esame di fatti decisivi quale l’assenza della pericolosità sociale”. Deduce che il Giudice di Pace di Piacenza ha rigettato il ricorso desumendo la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente in base alle numerose sentenze penali di condanna che aveva riportato, per avere egli incline capacità a delinquere, in quanto emergeva senza dubbio che avesse vissuto solo con proventi dell’attività illecita.

A parere del ricorrente il Giudice di Pace aveva omesso di valutare, dunque, l’elemento della pericolosità sociale, costituente il punto cardine del provvedimento di espulsione in questione, limitandosi solo a richiamare i precedenti penali, in totale spregio della pronuncia della Corte di Cassazione che aveva cassato con rinvio, proprio in ordine alla carenza di motivazione sul punto. Deduce che, in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.13 c. 2 lettera c) del d.lgs 286/98, il Giudice di Pace non deve limitarsi a verificare l’assenza di un titolo legittimante la permanenza in Italia dello straniero extracomunitario.

Né, tanto meno, l’autorità giudiziaria può limitarsi ad una semplice valutazione dei precedenti penali dello straniero, come assume avvenuto nel caso di specie.

2. Il ricorso è inammissibile per mancanza di procura speciale alle liti. Nel ricorso, che è nativo digitale, si legge che la procura è in calce al ricorso stesso, ed invece la procura non si rinviene inserita all’interno e in calce all’atto di impugnazione, né risulta allegata tra i documenti depositati sul P.C.T. e neppure, peraltro, è indicata nell’elenco dei documenti elencati come prodotti nella nota di iscrizione a ruolo.

3. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata Prefettura. Dagli atti il processo risulta esente e pertanto non si applica l'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come novellato dalla l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de