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Decreto — n. 24482/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence on proposed settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 24482/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the bankruptcy liquidation decree extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within the statutory period. The appellant, a local health service, remained silent for forty days after the court communicated the proposal, while the counter-appellant, the bankruptcy liquidation consortium, argued for dismissal based on this inaction. The court ruled that such silence constitutes a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following communication of a proposed settlement constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver by silence proposed settlement extinction of proceedings bankruptcy liquidation statutory period opposizione tardiva difetti materiali ostacoli tecnici

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23088/2022 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO, presso lo studio dell’avvocato IERARDI ROSA (RRDRSO64A50G508J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO ¿CONSORZIO S.I.T. 2000¿, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato AVERSA MARIA (VRSMRA57A50D257M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA inn.29203/2020 depositat o il 19/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le