Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 24481/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 24481/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the bankruptcy decree extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, representing a company in liquidation, did not request a decision on the termination proposal, whereas the respondent argued that the procedural silence constituted a waiver of rights. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction procedural waiver by silence court proposal for definition Civil Procedure Code litigation costs allocation garanzia per i difetti della cosa opposizione al precetto esecutivo avviso dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20560/2019 R.G. proposto da : TOR DI VALLE CITY SPORT SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MERCALLI 15, presso lo studio dell’avvocato PISELLI PIERLUIGI (PSLPLG56A26H501D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SAIS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato PERICOLI GUGLIELMO (PRCGLL47D12H501R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA inn.19798/2015 depositat o il 30/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg