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Decreto — n. 24469/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24469/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24469/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14927/2018 R.G. proposto da : BARBIERI GIORGIO, BERTANI BRUNELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. D'AREZZO, 18, presso lo studio dell’avvocato BERRUTI PAOLO (BRRPLA56H15H501K) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati TARASCONI CORRADO (TRSCRD64C01H223X), BERTANI BRUNELLA (BRTBNL63B57H223U), BARBIERI GIORGIO (BRBGRG57H07H223I) -ricorrente- contro COOPSETTE SRL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 541/2015, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DANTE DE' BLASI, 5, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MARCO PAOLO (FRRMCP62P17D086F) rappresentato e difeso dall'avvocato SARTI MICHELE (SRTMHL66L02F288U) -controricorrente- avverso decreto di TRIBUNALE REGGIO EMILIA i n n .7881/2016 depositatoil 17/04/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24469/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BARBIERI GIORGIO, BERTANI BRUNELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. D'AREZZO, 18, presso lo studio dell’avvocato BERRUTI PAOLO (BRRPLA56H15H501K) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati TARASCONI CORRADO (TRSCRD64C01H223X), BERTANI BRUNELLA (BRTBNL63B57H223U), BARBIERI GIORGIO (BRBGRG57H07H223I) -ricorrente- contro COOPSETTE SRL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 541/2015, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DANTE DE' BLASI, 5, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MARCO PAOLO (FRRMCP62P17D086F) rappresentato e difeso dall'avvocato SARTI MICHELE (SRTMHL66L02F288U) -controricorrente- avverso decreto di TRIBUNALE REGGIO EMILIA i n n .7881/2016 depositatoil 17/04/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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conseguenze del ritiro abbandono definitivo del procedimento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14927/2018 R.G. proposto da : BARBIERI GIORGIO, BERTANI BRUNELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. D'AREZZO, 18, presso lo studio dell’avvocato BERRUTI PAOLO (BRRPLA56H15H501K) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati TARASCONI CORRADO (TRSCRD64C01H223X), BERTANI BRUNELLA (BRTBNL63B57H223U), BARBIERI GIORGIO (BRBGRG57H07H223I) -ricorrente- contro COOPSETTE SRL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 541/2015, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DANTE DE' BLASI, 5, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MARCO PAOLO (FRRMCP62P17D086F) rappresentato e difeso dall'avvocato SARTI MICHELE (SRTMHL66L02F288U) -controricorrente- avverso decreto di TRIBUNALE REGGIO EMILIA i n n .7881/2016 depositatoil 17/04/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di