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Ordinanza — n. 24364/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for mixing substantive and procedural grounds, ruling inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24364/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for mixing substantive and procedural grounds under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The appellants challenged a partial ruling on litigation costs and a prior judgment regarding interest rates, while the bank argued the combined claims violated procedural roles. The court rejected the appeal because the mixed arguments effectively sought a re-evaluation of the merits rather than a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; The Court of Cassation cannot accept mixed appeals combining substantive and procedural grounds, as this violates the distinct roles of the trial and appellate judges.

Parole chiave

Generato dall'IA
mixed grounds of appeal substantive and procedural Article 360 c.p.c. inadmissible appeal re-evaluation of merits spese bancarie fermo banca compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Art. 273 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 183 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
articolo 25 della Costituzione
24496; Cass. 25 giugno 2013, n.
articolo 111 della Costituzione
articolo 3 della Costituzione
1935), è agevole rammentare che, diversamente dal caso di cui all’articolo 273 c.p.c., la riunione di procedimenti relativi a cause connesse presuppone una valutazione di opportunità, rimessa al potere esclusivo ed insindacabile del giudice di merito (Cass. 30 marzo 2018, n.
articolo 158 c.p
e del principio costituzionale del giusto processo, violazione dell’articolo 158 c.p.c., violazione dell’articolo 2909 c.c.
articolo 112 c.p
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 ottobre 2014, n. 21424
Cass. 9 maggio 2018, n. 11222
Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954
I; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez.
Cass. 20 novembre 2017, n. 27458
II; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez.
Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29802/2020 R.G. proposto da : FLLI RENNA COSTRUZIONI DI RENNA MARIO ANNUNZIATO SNC, RENNA TOMMASO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARZO RICCARDO (MRZRCR36D25E506I) -ricorrenti- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOMMASO GULLI 11ROMA, presso lo studio dell’avvocato FERRECCHIA GENNARO (FRRGNR67M20I073R) rappresentata e difesa dall'avvocato SILVESTRI MASSIMILIANO (SLVMSM76A04E506E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 579/2020 depositata il22/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― F.lli Renna Costruzioni S.n.c. di Renna Mario Annunziato e Renna Tommaso ricorrono per sei mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A., contro la sentenza del 22 giugno 2020 con cui la Corte d’appello di Lecce ha solo parzialmente accolto, esclusivamente con riguardo al governo delle spese di lite, il loro appello avverso sentenza del 16 marzo 2016 di condanna della banca al pagamento, in favore della sola F.lli Renna Costruzioni S.n.c. di Renna Mario Annunziato, ed in luogo del maggior importo da questa domandato a titolo di rideterminazione del saldo di un conto corrente intrattenuto presso di essa banca, della somma di € 49.587,21. 2.

― Intesa San Paolo S.p.A. resiste con controricorso illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 273 e/o 274 c.p.c., contraddittorietà e violazione dei principi costituzionali del giudice naturale (articolo 25 della Costituzione), del giusto processo (articolo 111 della Costituzione) e di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), violazione dell’articolo 158 c.p.c., violazione dell’articolo 132, numero 4, c.p.c., nullità della sentenza. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia riguardo al primo motivo d’appello in cui era stata denunciata la violazione dell’articolo 183 c.p.c. nel testo applicabile per le cause introdotte nell’anno 2001, nullità della sentenza.

Il terzo mezzo denuncia nullità della sentenza numero 99 del 2010 emessa dal Tribunale di Lecce nella causa numero 124 del 2002, per violazione dell’articolo 273 c.p.c. e del principio costituzionale del giusto processo, violazione dell’articolo 158 c.p.c., violazione dell’articolo 2909 c.c. per insussistenza del giudicato sulla domanda di usura per violazione della legge numero 108 del 1996 e dei tassi soglia previsti nei decreti di attuazione di essa e della domanda di ripetizione dell’intero indebito anatocistico proposta in detta causa come eccezione riconvenzionale sino alla concorrenza del presunto credito della banca, violazione dell’articolo 295 c.p.c. per la pregiudizialità di questo processo preventivamente instaurato rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo inoltrato da controparte in data 7 gennaio 2002, opposto con l’atto di citazione notificato in data 3 aprile 2002, violazione dell’articolo 112 c.p.c., nullità della sentenza, omesso esame circa il fatto decisivo del giudizio, oggetto di controversia riguardo alla contestazione del presunto credito di controparte verso Renna Tommaso oggetto della causa numero 200/2001, trattata davanti alla sezione di Lecce.

Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1815, secondo comma, c.c., in collegamento con l’articolo 644 del codice penale e della legge numero 108 del 1996 riguardo alla rilevabilità d’ufficio dell’invalidità degli addebiti usurari, omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di controversia, attinente alla domanda di invalidità degli addebiti usurari, omessa pronuncia sull’accertamento del Taeg, violazione dell’articolo 2697 c.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, il tutto ai sensi dell’articolo 360, numeri 3, 4 e 5 c.p.c.

Il quinto mezzo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda avente ad oggetto il tasso effettivo praticato sul mutuo superiore a quello nominale ed al tasso soglia (domanda sub III° pagina 10 delle conclusioni dell’atto di citazione in primo grado, sorretta dalla causa petendia pagina 2, primi 10 righi e pagina 8, dall’ottavo rigo in poi, dello stesso atto di citazione), omesso esame circa il fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione attinente al mutuo per atto Pulcini ed al superamento del tasso soglia degli interessi anatocistici addebitati, nullità della sentenza per omessa pronuncia, il tutto ai sensi dell’articolo 360, numeri 3, 4 e 5 c.p.c.

Il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 132, numeri 3 e 4 c.p.c. in relazione all’articolo 112 c.p.c., contraddittorietà con la motivazione di inammissibilità del quinto motivo d’appello, nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda sub I°) delle conclusioni, corrispondente al sesto motivo d’appello, violazione degli articoli 1815 c.c., 644 del codice penale e 116 c.p.c., il tutto ai sensi dell’articolo 360, numeri 3, 4 e 5 c.p.c. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― È inammissibile il primo mezzo.

Per la necessaria intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare che: -) F.lli Renna Costruzioni S.n.c. di Renna Mario Annunziato e Renna Tommaso hanno introdotto nei confronti della banca un giudizio volto alla ripetizione di indebito in tesi maturato per addebiti illegittimi su due conti correnti, l’uno stipulato dalla società, contrassegnato dal numero 1426-05, l’altro stipulato dalla persona fisica del Renna Tommaso, contrassegnato dal numero 21110-63, nonché in dipendenza della stipulazione di un contratto di mutuo stipulato dalla società con la banca; -) successivamente la banca ha chiesto ed ottenuto, nei confronti del Renna Tommaso, oltre che di un fideiussore la cui posizione qui non rileva, un decreto ingiuntivo di pagamento del saldo passivo relativo al conto corrente numero 21110-63; -) il decreto ingiuntivo è stato opposto dal Renna Tommaso e dal fideiussore in un giudizio conclusosi con sentenza di condanna degli opponenti, previa revoca del decreto ingiuntivo, al pagamento dell’importo di € 17.736,68, minore di quello oggetto di ingiunzione, con accessori e spese; -) l’altro giudizio, di ripetizione di indebito, si è concluso con una successiva sentenza con la quale il Tribunale adito ha affermato che la decisione sulla richiesta di accertamento di indebito in tesi maturato sul conto corrente numero 21110-63 era preclusa dalla sentenza resa nell’opposizione a decreto ingiuntivo; -) F.lli Renna Costruzioni S.n.c. di Renna Mario Annunziato e Renna Tommaso hanno lamentato, in appello, con due motivi, che i due procedimenti non fossero stati riuniti, al che la Corte d’appello ha replicato come segue:

«I due motivi (che, per la verità, risultano formulati nell’interesse del solo Tommaso Renna, in quanto afferiscono al decisum in ordine al c/c n. 21110 - 63 a lui intestato) vanno esaminati congiuntamente in quanto hanno ad oggetto entrambi la statuizione con cui il giudice di primo grado ha affermato che “in ordine alla linea di credito recante il n. … 21110-63 la stessa non può essere oggetto di pronuncia … in quanto è documentalmente provato che lo stesso è stato oggetto della sentenza n. 99/2010 emessa dal Tribunale di Lecce sezione distaccata di Campi Salentina a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo… Va chiarito che il proc. n. 124/2002 R.G. aveva ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso sul ricorso di Intesa Gestione Crediti nei confronti di Renna Tommaso e Centonze Rosalba, fideiubente del coniuge, in relazione al saldo del medesimo rapporto bancario … Gli appellanti censurano l’irragionevole e contraddittorio comportamento del Got assegnatario della causa in primo grado che ha statuito nei termini appena riportati, benché, con ordinanza 2.12.2005, avesse rigettato, ritenendo non sussistente connessione soggettiva ed oggettiva, la richiesta di riunione del presente procedimento proprio con quello pendente innanzi alla Sezione distaccata di Campi Salentina e deciso con la sentenza n. 99/2010 che, passata in giudicato, precluderebbe, secondo lo stesso giudice, ogni decisione, nel presente procedimento, sulle questioni relative al rapporto di conto corrente bancario n. 21110-63.

Gli appellanti inoltre, con riferimento agli accadimenti processuali occasionali dalla richiesta di unione dei due procedimenti in primo grado, avanzata da entrambe le parti, ravvisano violazione delle disposizioni di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c. da parte del presidente del Tribunale… Deve… rilevarsi … che la violazione … della disciplina posta dal codice di civile in materia di riunione di cause, in mancanza di una espressa previsione di legge, non rileva come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi … Va precisato che non si dubita … che anche la mancata applicazione dell’art. 273 c.p.c., benché il provvedimento di riunione ivi previsto appaia doveroso, non incida negativamente sulla validità degli atti e della decisione».

Orbene, nel motivo di ricorso per cassazione viene ribadita l’identica tesi già sottoposta all’esame della Corte d’appello, riassunta nell’affermazione secondo cui «Le due cause dovevano essere riunite con invalidazione della sentenza n. 99/2010 emessa davanti alla Sezione di Campi». Ciò detto, il motivo è inammissibile perché manca totalmente di contrastare la ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a sostegno della decisione adottata: e cioè con l’affermazione secondo cui il diniego di riunione è manifestazione dell’esercizio di un potere discrezionale del giudice che, come tale, non determina alcuna nullità delle sentenze pronunciate nei giudizi non riuniti.

Il che rende superfluo confermare che il principio cui la Corte d’appello si è conformata è senz’altro esatto, con la precisazione che, nel caso di specie, non si versava in ipotesi riconducibile alla previsione dell’articolo 273 c.p.c., non trattandosi di ipotetica riunione relativa alla stessa causa (anche a limitare l’esame alla sola posizione del Renna Tommaso), giacché l’una aveva ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito promossa dal correntista in ragione dell’asserito addebito sul conto di somme non dovute, mentre l’altra aveva ad oggetto la domanda di adempimento dell’obbligazione di pagamento in favore della banca del saldo contabilmente risultante a debito del correntista.

Dunque si trattava di ipotesi riconducibile all’ambito di applicazione dell’articolo 274 c.p.c. Sicché, a parte il fatto che neppure la violazione dell’articolo 273 c.p.c. ridonda in nullità della successiva sentenza, dal momento che il relativo provvedimento costituisce espressione dell'incensurabile potere ordinatorio del giudice (Cass. 23 marzo 1984, n. 1935), è agevole rammentare che, diversamente dal caso di cui all’articolo 273 c.p.c., la riunione di procedimenti relativi a cause connesse presuppone una valutazione di opportunità, rimessa al potere esclusivo ed insindacabile del giudice di merito (Cass. 30 marzo 2018, n. 8024;

Cass. 18 novembre 2014, n. 24496; Cass. 25 giugno 2013, n. 15919), giacché l’articolo 274 c.p.c. non disciplina una fase dell’iter formativo della decisione ma solo l’ordine del procedimento, con la conseguenza che la riunione, ancorché disposta al di fuori dei suoi presupposti, non inficia mai la validità della sentenza (Cass. 25 gennaio 2008, n. 1697; Cass. 15 maggio 2007, n. 11187), ed allo stesso modo neppure la mancata riunione incide sulla validità del procedimento (Cass. 17 luglio 2008, n. 19693; Cass. 25 gennaio 2008, n. 1697; Cass. 22 giugno 2007, n. 14607).

In definitiva il motivo non censura la ratio decidendi adottata dalla Corte d’appello, che è peraltro giuridicamente corretta. 4.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile. È noto che il vizio di omessa pronuncia non è prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito. Il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale — infatti — non può dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21424).

Sicché è fuori bersaglio la censura di violazione dell’articolo 112 c.p.c. svolta in relazione all’osservanza delle scansioni stabilite dall’articolo 183 c.p.c. nel testo applicabile. 4.3. ― Il terzo mezzo è inammissibile. Basterà osservare che esso è rivolto contro sentenza passata in giudicato. 4.4. ― Il quarto, quinto e sesto mezzo sono tutti inammissibili. In tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. 9 maggio 2018, n. 11222, Sez.

I; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez. II; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez. Lav.; Cass.5 ottobre 2017, n. 23265 Sez. Lav.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez. III; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez. III; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez. II; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez. III; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez. II; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez. Trib.; Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez. III; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez. III). Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria.

Nel caso di specie si tratta di motivi inestricabilmente cumulati, in cui non riesce a discernersi tra l’una e l’altra censura, il tutto in definitiva mirante ad una rivalutazione del merito e cioè, in fin dei conti, della motivata adesione del giudice di merito alla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere ritenuta più attendibile tra quelle operate in sede di consulenza tecnica. Dietro la formulazione combinata del motivo, in definitiva, si cela una censura di pieno merito. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002,