Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiffs, representing themselves and their family, voluntarily abandoned the case against the defendant credit solutions company. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements of the Code of Civil Procedure, necessitating no further judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without a substantive ruling on the underlying dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13620/2022 R.G. proposto da: Giangiordano Paolo Maria, GiangiordanoEmanuele, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe De Simone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via A. Bevignani n.9, Roma; - ricorrenti – contro Prelios Credit Solutions s.p.a., non in proprio ma nella qualità di mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via A. Bosio n.2, Roma - controricorrente – avverso la sentenza n. 2178/2022 della Corte di Appello di Roma del 1/04/2022; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 9 settemb