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Decreto — n. 24310/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 24310/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The parties had previously accepted this withdrawal, satisfying the procedural requirements outlined in the Civil Procedure Code. Consequently, the court issued a decree stating the case was closed without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without further judicial intervention.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings acceptance of withdrawal Court of Cassation Italian law dismissal decree condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3049/2024 R.G. proposto da: Signoretti Cesare, Gaggiottini Luigi, Gaggiottini Federico, rappresentati e difesi dall’avvocato Michela Prosperi e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Organa SPV S.r.l., rappresentata da Intrum Italy S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Panzavuota e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1553/23 della Corte di Appello di Ancona pubblicata il 27/10/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 9.9.2024