Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of their appeal. The case involved a dispute between Venturini Mario and his associates against Olympia SPV s.r.l. and its representative doValue s.p.a., where the lower court had previously ruled on May 5, 2021. The supreme court accepted the withdrawal as compliant with statutory requirements and ordered no further action on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's withdrawal of an appeal, if made with the required formalities, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for further adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30942/2021 R.G. proposto da: Venturini Mario: in proprio e quale legale rappresentante della Rosato Francesco C. s.r.l., Falsini Barbara, Rosato Gabriella: in proprio e anche quale erede di Venturini Dario, rappresentati e difesi dagli avvocati Elisa Curri e Cesare La Gioia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Via Tembien n.15, Roma; - ricorrenti – contro Olympia SPV s.r.l., e per essa quale mandataria doValue s.p.a. (già doBank s.p.a. denominazione assunta da Unicredit Credit Management Bank), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Ferrari e Teodoro Casillo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via L.
Lilio n.95, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 3341/21 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 5/5/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 9 sette