Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Crédit Agricole Italia S.p.a. had previously filed a recourse against a second-instance judgment involving Andrea Sepe, but subsequently submitted a waiver of the action. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements for termination, necessitating no further substantive review of the underlying dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for judicial confirmation of the withdrawal's validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29599/2022 R.G. proposto da: Crédit Agricole Italia S.p.a. (già Crédit Agricole Cariparma S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio De Simone e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Sepe Andrea, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Martino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Pompeo Magno n.7, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 3998/2022 della Corte di Appello di Napoli pubblicata il 01/10/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 9.