Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The Regional Government, acting as the appellant, had previously withdrawn the suit, which the court validated as meeting the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, no further judgment on the merits was issued, and the case was closed without a ruling on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's withdrawal of an appeal, if made with the requisite formalities, legally extinguishes the proceedings and precludes the court from adjudicating the merits of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16852/2023 R.G. proposto da: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della regione pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elda Massari, Daniela Iuri, Beatrice Croppo ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio distaccato della Regione in Piazza Colonna n. 355, Roma; - ricorrente – contro Ribac Maria, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – contro Gjepali Ermal, Omigie Linda, Osazuwa Teophilus, Selezneva Valentyna, Opoku Tuffour Anhony, Yabre Doubizere, Amankwa Seth, Benhjila Adel, Birlam Prisca, Camara Kalilou, Emmanuel Frank, Hasan Soyket, Hossain Akter, Islam Tohidul, Kabir Humayun, Martyrosian Mania, Martyrosian Hmayak, Moreira Mboso Ernesto, Naeem Ahmed, Comune di Pordenone; - intimati – - avverso la sentenza n. 17/2023 della Corte di Appello di Trieste pubblicata il 16/2/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’ud