Decreto — n. 24287/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22353/2022 R.G. proposto da: Fallimento Arredamenti Ladir S.r.l., in persona del curatore avv. Angela Marino, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Andreotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via del Corso n.300, Roma; - ricorrente – contro Lanzara Natalino, Lanzara Caterina, in proprio e quali eredi di Cuoco Maria, rappresentati e difesi dall’avvocato Alfonso Mancuso e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrenti – contro Lanzara Raffaele; - intimato – avverso la sentenza n. 296/2022 della Corte di Appello di Salerno pubblicata il 14/03/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dei controricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione dei controricorrenti;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 24287/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 22353/2022 R.G. proposto da: Fallimento Arredamenti Ladir S.r.l., in persona del curatore avv. Angela Marino, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Andreotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via del Corso n.300, Roma; - ricorrente – contro Lanzara Natalino, Lanzara Caterina, in proprio e quali eredi di Cuoco Maria, rappresentati e difesi dall’avvocato Alfonso Mancuso e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrenti – contro Lanzara Raffaele; - intimato – avverso la sentenza n. 296/2022 della Corte di Appello di Salerno pubblicata il 14/03/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dei controricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione dei controricorrenti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22353/2022 R.G. proposto da: Fallimento Arredamenti Ladir S.r.l., in persona del curatore avv. Angela Marino, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Andreotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via del Corso n.300, Roma; - ricorrente – contro Lanzara Natalino, Lanzara Caterina, in proprio e quali eredi di Cuoco Maria, rappresentati e difesi dall’avvocato Alfonso Mancuso e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrenti – contro Lanzara Raffaele; - intimato – avverso la sentenza n. 296/2022 della Corte di Appello di Salerno pubblicata il 14/03/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dei controricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione dei controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 9 set