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Decreto — n. 24281/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24281/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24281/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16425/2023 R.G. proposto da: Parmigiano Gennaro, Parmigiano Nicola, Parmigiano Gerardo, Parmigiano Nobile, Vignola Filomena, rappresentati e difesi dagli avvocati Annalisa Soglia e Domenico Fioretti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Simonetta Filippucci in Via R. Malatesta n.77, Roma; - ricorrenti – contro Siena NPL 2018 s.r.l., rappresentata da Juliet s.p.a. oggi Cerved Credit Management s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Davide Pirrottina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Timavo n.3, Roma; - controricorrente – contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 2264/2023 della Corte di Appello di Napoli pubblicata il 18/05/2023;letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 24281/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 16425/2023 R.G. proposto da: Parmigiano Gennaro, Parmigiano Nicola, Parmigiano Gerardo, Parmigiano Nobile, Vignola Filomena, rappresentati e difesi dagli avvocati Annalisa Soglia e Domenico Fioretti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Simonetta Filippucci in Via R. Malatesta n.77, Roma; - ricorrenti – contro Siena NPL 2018 s.r.l., rappresentata da Juliet s.p.a. oggi Cerved Credit Management s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Davide Pirrottina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Timavo n.3, Roma; - controricorrente – contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 2264/2023 della Corte di Appello di Napoli pubblicata il 18/05/2023;letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato spese di difesa assunzione delle spese anticipo delle spese recupero dei costi
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16425/2023 R.G. proposto da: Parmigiano Gennaro, Parmigiano Nicola, Parmigiano Gerardo, Parmigiano Nobile, Vignola Filomena, rappresentati e difesi dagli avvocati Annalisa Soglia e Domenico Fioretti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Simonetta Filippucci in Via R. Malatesta n.77, Roma; - ricorrenti – contro Siena NPL 2018 s.r.l., rappresentata da Juliet s.p.a. oggi Cerved Credit Management s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Davide Pirrottina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Timavo n.3, Roma; - controricorrente – contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 2264/2023 della Corte di Appello di Napoli pubblicata il 18/05/2023;letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Ro