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Decreto — n. 24273/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24273/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24273/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11910/2023 R.G. proposto da: AMCO – Asset Management Company s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Verdi e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Itras s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Morgioni e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente e ricorrente incidentale – contro Veneto Banca S.p.a. in l.c.a., Intesa Sanpaolo s.p.a.; - intimati – avverso la sentenza n. 1013/2023 della Corte di Appello di Venezia pubblicata il 8/05/2023; lette le rinunce ai ricorsi principali e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti;ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 24273/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 11910/2023 R.G. proposto da: AMCO – Asset Management Company s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Verdi e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Itras s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Morgioni e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente e ricorrente incidentale – contro Veneto Banca S.p.a. in l.c.a., Intesa Sanpaolo s.p.a.; - intimati – avverso la sentenza n. 1013/2023 della Corte di Appello di Venezia pubblicata il 8/05/2023; lette le rinunce ai ricorsi principali e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti;ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di difesa anticipo delle spese assunzione delle spese rinuncia al dibattimento orale recupero dei costi
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11910/2023 R.G. proposto da: AMCO – Asset Management Company s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Verdi e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Itras s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Morgioni e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente e ricorrente incidentale – contro Veneto Banca S.p.a. in l.c.a., Intesa Sanpaolo s.p.a.; - intimati – avverso la sentenza n. 1013/2023 della Corte di Appello di Venezia pubblicata il 8/05/2023; lette le rinunce ai ricorsi principali e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti;ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Rom