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Decreto — n. 24260/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 24260/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Rispoli Alessandro withdrew the action against Edil Green, citing requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court issued a decree stating no further judgment was necessary on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, obviating the need for further adjudication on the merits.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure withdrawal of appeal extinction of proceedings plaintiff's withdrawal decreto di estinzione abbandono del procedimento desistenza dall'azione estinzione dell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10560/2020 R.G. proposto da: Rispoli Alessandro, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Paglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Michele Lo Russo in Piazza Re di Roma n.3, Roma; - ricorrente – contro Edil Green - Società Cooperativa Edilizia in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Amerini e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2105/2019 della Corte di Appello di Firenze pubblicato il 10/09/2019; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,9 settem