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Ordinanza — n. 24120/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Cassation order by replacing former lawyer name with current one due to material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24120/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an ex officio request to correct a material error in a previous order's header. The original document incorrectly listed the former lawyer, Maria Giuseppa Frontino, as the defender for the City of Catania, while the current representative is Francesco Ortoleva. The court ruled that the error was substantiated by the change of counsel during the proceedings and ordered the official correction of the name.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 196 quinquies disp. att. cod. proc. civ.: The court must ex officio correct material errors in its own orders, such as the misidentification of a lawyer who has been replaced in the representation of a party.

Parole chiave

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material error correction ex officio procedure change of counsel court order amendment procedural rectification difetto formale di procedura corretta notificazione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Maria Giuseppa Frontino, ha chiesto a norma dell’art. 391 bis c.p.c. la correzione , con procedura d’ufficio, dell’errore materiale contenuto nell’intestazione dell’ordinanza n.
Art. 196 quinquies, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ.
Dispone che la presente ordinanza sia attuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 196 quinquies, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., avendo riguardo all’ordinanza n.
art. 391 c.p
Maria Giuseppa Frontino, ha chiesto a norma dell’art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis c.p
Maria Giuseppa Frontino, ha chiesto a norma dell’art. 391 bis c.p.c.
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Testo completo

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 703/2024 r.g. proposto d’ufficio, ex art. 391 c.p.c., su istanza di Francesco Ortoleva, quale procuratore della CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA, nei confronti di VIRLINZI LORENA MARIA; VIRLINZI SIMONA; COCUZZA MARIA e VIRLINZI FRANCESCOMARIA, quali eredi di Virlinzi Francesco Aurelio; VIRLINZI PINELLA MARIA ALESSANDRA; VIRLINZI PIERFRANCESCO DOMENICO; VIRLINZI GIORGIA GIUSEPPINA; VIRLINZI ENNIO; MIRABELLA ROSARIA; VIRLINZI LORENA MARIA, VIRLINZI FRANCESCO PAOLO GIUSEPPE, VIRLINZI SANDRA, quali eredi di VIRLINZI GIULIANA, elett.te domic iliati in Roma, presso l’avv.

Marcello Magnano di San Lio, rappresentati e difesi, per procura speciale in atti, dagli avvocati Matteo Martinez e Rosa Maria Acunto. -resistenti- avverso l’ordinanza d ella Corte di Cassazione , NRG 35120/ 20 23 , depositata il 15.12.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE L’avv. Francesco Ortoleva,quale procuratore della Città Metropolitana di Catania, subentrato nel corso del giudizio all’avv. Maria Giuseppa Frontino, ha chiesto a norma dell’art. 391 bis c.p.c. la correzione , con procedura d’ufficio, dell’errore materiale contenuto nell’intestazione dell’ordinanza n. 35120/2023, nella parte in cui è indicata, quale difensore della Città Metropolitana di Catania, la suddetta avv.

Frontino. RITENUTO CHE L’istanza di errore materiale è fondata, atteso che l’intestazione dell’ordinanza impugnata riporta erroneamente il nome dell’avv. Frontino, quale difensoredella Città Metropolitana di Catania,in quanto sostituita nel corso del giudizio dall’avv. Francesco Ortoleva. La data dell’adunanza camerale è stata ritualmente comunicata alle parti. Pertanto, l’ordinanza impugnata va corretta d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione, NRG n. 35120/2023, depositata il 15.12.2023, nel senso che ove leggesi, nell’intestazione, avv. Maria Giuseppa Frontino, quale difensore dellaCittà Metropolitana di Catania,debba leggersi ed intendersi avv. Francesco Ortoleva. Dispone che la presente ordinanza sia attuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 196 quinquies, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., avendo riguardo all’ordinanza n. 35120/2023 (ordinanza da correggere) della prima sezione civile di questa Corte. Cos