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Ordinanza — n. 24114/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal, ruling arbitration clause excludes extracontractual liability claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24114/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a cooperative against Engie and other contractors, upholding the Rome Tribunal's jurisdiction. The appellant argued that the arbitration clause should cover the dispute, but the court found the claims for extracontractual liability and reimbursement were entirely unrelated to the contract's interpretation or execution. Consequently, the court ruled that such claims fall outside the scope of the arbitration agreement, confirming the trial court's authority to hear the case.

Regesto Legislator

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Art. 808 c.p.c.; Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.: The arbitration clause covering contract interpretation and execution does not extend to extracontractual liability claims, which are based on factual premises rather than contractual preconditions.

Parole chiave

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arbitration clause scope extracontractual liability competence jurisdiction simultaneus process contractual preconditions concorso di prestazioni d'assicurazione esclusione dal consorzio azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari

Disposizioni normative citate

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Art. 808 c.p.c.
Con il terzo motivo , la ricorrente si duole della violazione ed erronea applicazione dell'art. 808 cpc in relazione all'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
819 ter cpc in relazione all'art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
819 ter cpc in relazione all'art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5384/2023 R.G. proposto da : COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI STAZIONE CENTRALE DI BOLOGNA S.C.A.R.L.,, elettivamente domiciliato in BOLOGNA Piazza Aldrovandi 3, presso lo studio dell’avvocato CAMMELLI FILIPPO (CMMFPP71C22A944S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENGIE SERVIZI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2-A DOM DIGIT, presso lo studio dell’avvocato VULPETTI VALENTINO (VLPVNT64C19D423V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO (BRGGNZ58C21E974W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COOPERATIVA LAVORATORI DEI SERVIZI S.C.R.L., elettivamente domiciliatain PARMA VIA FARINI 35, presso lo studio dell’avvocato BERTORA ALBERTO (BRTLRT42H29G337X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE LUCA ANTONIO (DLCNTN69L07B034S) -controricorrente- nonchè contro CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SCARL - ATTIVITÀ 360°, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO AMILCARE PONCHIELLI 6, presso lo studio dell’avvocato FASCIANO GIANLIVIO (FSCGLV74M31L113Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CONSORZIO STABILE GISA - GESTIONE INTEGRATA SERVIZI AZIENDALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 32 C/O STUDIO LEGALE BONELLI EREDI, presso lo studio dell’avvocato PERFETTI LUCA RAFFAELLO (PRFLRF64A19I819S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE ROMA n. 2261/2023 depositata i l 09/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA La Engie Servizi S.P.A. conveniva in giudizio il Consorzio Nazionale Cooperativa Pluriservizi della Rete ferroviaria italiana SOC. COOP. (C.N.C.P.), la Cooperativa Lavoratori dei Servizi S.C.A.R.L. (CO.L.SER.), il Consorzio Stabile Energie Locali S.C.A.R.L. (C.S.E.L.), il Consorzio Stabile GISA - Gestione Integrata Servizi Aziendali (CONSORZIO G.I.S.A.), e la Cooperativa Facchini e Portabagagli Stazione Centrale di Bologna S.C.A.R.L. (COOP.

FACCHINI), al fine di ottenere il rimborso degli importi che essa, in qualità di mandataria delle prime quattro società, avrebbe loro anticipato a titolo di cauzione provvisoria, escussa dalla stazione appaltante, nonché al risarcimento del danno emergente conseguentemente subito da ENGIE, nella misura risultante dall’istruttoria o in difetto equitativamente liquidata dal Giudice adito in misura comunque non inferiore ad € 1.065.536,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo accertamento della responsabilità extracontrattuale di CNCP, in solido con la COOPERATIVA FACCHINI, per l’esclusione del RTI dalla gara.

Tutte le convenute, oltre a contestare nel merito la fondatezza della domanda di parte attrice, eccepivano, in via pregiudiziale, l’incompetenza del tribunale adito, in forza dell’asserita operatività della clausola compromissoria prevista dall’art. 16 del regolamento dell’ATI. Il Tribunale di Roma con la sentenza parziale depositata in data 9/2/2023 respingeva l’eccezione di incompetenza sollevata dalle società in epigrafe, convenute in giudizio da Engie Servizi Spa, ritenendo che trattavasi di clausola compromissoria dal cui ambito di applicazione era senz’altro esclusa la domanda proposta dall’attrice nei confronti della Cooperativa Facchini Portabagagli Stazione Centrale di Bologna Scarl, non avendo quest’ultima preso parte alla redazione del predetto regolamento, in quanto soggetto estraneo all’ATI.

Il Tribunale riteneva poi che la competenza del giudice ordinario dovesse essere affermata anche con riferimento alle domande proposte nei confronti delle altre convenute. Il Tribunale affermava a tal riguardo : “ L’eccezione in questione si fonda, come detto, sull’asserita operatività della clausola compromissoria prevista dall’art. 16 del regolamento ATI, a norma del quale, “le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione o risoluzione del presente accordo che dovessero insorgere fra le parti, se non risolte in via amichevole, saranno sottoposte a termini degli artt. 806 e segg. c.p.c. al giudizio di un collegio arbitrale…..Ciò detto, ritiene il Collegio che la competenza del giudice ordinario vada affermata anche con riferimento alle domande proposte nei confronti delle altre convenute….”..

La Cooperativa Facchini Portabagagli Stazione Centrale di Bologna Scarl ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza parziale depositata dal Tribunale di Roma in data 9/2/2023, con cui il Tribunale ha respinto l’eccezione di incompetenza, sollevata dalle società in epigrafe, convenute in giudizio da Engie Servizi Spa, sulla scorta della clausola compromissoria prevista dall’art. 16 del regolamento ATI, sottoscritto dall’attrice e dal CNCP, dal Consorzio Stabile Energie Locali, dal Consorzio Stabile GISA e dalla Cooperativa lavoratori dei servizi, nei cui confronti l’attrice Engie Servizi spa aveva chiesto la condanna al rimborso degli importi che essa, in qualità di mandataria delle quattro società, avrebbe loro anticipato a titolo di cauzione provvisoria, escussa dalla stazione appaltante, nonché la condanna di CNCP, in solido con la Cooperativa Facchini, al risarcimento del danno emergente conseguentemente subito dall'attrice per l'esclusione del RTI dalla gara, imputabile alle medesime società ;

I motivi del ricorso sono i seguenti: - Con il primo motivo, la ricorrente Cooperativa Facchini Portabagagli Stazione Centrale di Bologna Scarl ha lamentato la violazione dell’art. 816 quater cpc in relazione all'art. 360 n° 3 cpc, per avere erroneamente il Tribunale escluso la compromettibilità in arbitri della controversia alla luce del disposto della norma citata, nonostante la stessa non escluda il procedimento arbitrale in caso di pluralità di parti qualora risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti ed, in difetto, essendo in tale ipotesi prevista la frammentazione del giudizio in altrettanti arbitrati, posto che si tratta di obbligazioni di natura solidale e/o di domande di regresso e non di ipotesi di litisconsorzio necessario ;

–Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 819 ter cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc., per avere ritenuto il Tribunale l’impossibilità per le convenute di far valere dinanzi al collegio arbitrale in un simultaneus processus le domande trasversali proposte nei confronti della Cooperativa Facchini, nonché nei confronti delle altre convenute, nonostante la norma non escluda la competenza degli arbitri in caso di pendenza della stessa causa davanti al giudice, né nel caso di connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudiceordinario;

Con il terzo motivo , la ricorrente si duole della violazione ed erronea applicazione dell'art. 808 cpc in relazione all'art. 360 n° 3 e 5 cpc, avendo il Tribunale, contraddittoriamente, affermato che la volontà di rivalersi in via di regresso nell'ambito del simultaneus processus deve necessariamente essere interpretata come implicante la rinuncia ad avvalersi della convenzione di arbitrato, pur sostenendo che la volontà di far salvo in ogni caso il diritto di ottenere nell'ambito di un simultaneus processus l'accertamento della corresponsabilità o responsabilità esclusiva delle destinatarie delle rispettive domande trasversali, non può dirsi implicitamente rinunciata dalla proposizione dell'eccezione di compromesso.

Il ricorso è ammissibile ma infondato. Va premesso che l'interpretazione di una clausola contrattuale (come la clausola compromissoria), ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito (Cass.31350/2022). Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa (Cass. 3795/2019).

In particolare, la clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto stesso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie possano essere incluse le cause da responsabilità extracontrattuale, che hanno nel contratto solo un presupposto di fatto (Cass. 31350/2022). Nel caso concreto, sia l’atto costitutivo che il regolamento del RTI, riprodotti nel ricorso dalla ricorrente Cooperativa Facchini, prevedono che sono devolute alla cognizione arbitrale «le controversie relative all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo», ossia dell’atto costitutivo o del regolamento del RTI.

Senonchè ‒ dalla trascrizione dell’atto di citazione di Engie in primo grado ‒ si evince che detta società aveva proposto, nei confronti dell’odierno ricorrente Cooperativa Facchini, una domanda di risarcimento danni extracontrattuali, per avere detta Cooperativa ‒ in solido con la società CNCP ‒ determinato l’esclusione del RTI dalla gara di appalto, mentre nei confronti delle altre convenute Engie aveva richiesto, in qualità di mandataria, il rimborso delle somme anticipate – a titolo di cauzione provvisoria - nell’esecuzione di un appalto.

Si tratta ‒ all’evidenza ‒ di cause petendi del tutto avulse dai contratti (atto costitutivo e regolamento RTI) nei quali è inserita la clausola compromissoria, e che non riguardano, quindi, l’interpretazione o l’esecuzione (o risoluzione) degli stessi. Per quanto sopra deve essere rigettato il regolamento richiesto, confermandosi la competenza dal Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Rigetta il r