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Ordinanza — n. 24112/2024 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation allows jurisdiction regulation, declaring Padua competent over Rovigo due to prior final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24112/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the jurisdiction regulation request, declaring the Padua Tribunal competent. The Padua Tribunal had previously declared litispendence with a Rovigo case, but the Court found the Rovigo proceedings were already definitively concluded by the Court of Appeal of Venice. Consequently, the conditions for litispendence under Article 39 of the Code of Civil Procedure no longer existed, rendering the Padua Tribunal's decision erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 39 c.p.c.; Litispendence ceases to apply when one of the pending proceedings is already definitively concluded, thereby restoring jurisdiction to the court originally seized.

Parole chiave

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litispendenza regolamento competenza giudizio definito art. 39 c.p.c. competenza territoriale revisione di una decisione decisione di rinvio declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 39 c.p.c.
art. 39 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 25232/2014
Cass. 21422/2016
25232/2014; Cass. 21422/2016; Cass.
Cass. 17312/2018
21422/2016; Cass. 17312/2018).
Cass. 18252/2015
(Cass. 18252/2015; conf, da ultimo, Cass.
Cass. 4814/2024
Cassation court quashes lower court's partial lis pendens ruling because the prior lawsuit was extinguished without resumption.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21701/2023 R.G. proposto da : LA FRATTESINA DI BASSI DAVIDE E LUCA S.S., elettivamente domiciliato in CEREA VIA G. PASCOLI 16, presso lo studio dell’avvocato FORESTI ENRICO (FRSNRC76A21E512K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 103, presso lo studio dell’avvocato CHIUMMIENTO RAFFAELLA (CHMRFL73B63G942K) rappresentato e difeso dagli avvocati ZANLUCCHI FRANCESCO (ZNLFNC67R22L736U), PEAGNO BIANCA (PGNBNC62S60A296N), QUARNETI GIACOMO (QRNGCM77L07E730G) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PADOVA n. 4600/2022 depositata il21/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024dal Consigliere MARINA MELONI. lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Postiglione che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Padova FATTI DI CAUSA Con sentenza non definitiva del 20.09.2023 ed ordinanza di pari data di cancellazione della causa dal ruolo, il Tribunale di Padova ha pronunciato la litispendenza della causa a favore del Tribunale di Rovigo, preventivamente adito così motivando: “ritenuto che sussiste litispendenza fra la presente causa e quella decisa dal Tribunale di Rovigo con sentenza n.684/2021, per le ragioni indicate nella sentenza non definitiva, da intendersi qui richiamate; considerato che l’interposizione di appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo non preclude la pronuncia di litispendenza (cfr.

Cass.14/05/2020, n.8898); rilevato che il Tribunale di Rovigo è il giudice preventivamente adito e pertanto va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo”. Il provvedimento statuente sulla competenza viene oggi impugnato dalla ricorrente LA FRATTESINA DI BASSI DAVIDE E LUCA S.S. allegando la sostanziale difformità di causæ petendi fra i due giudizi, ambedue iniziati nei confronti di AVEPA AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI. Il regolamento è fondato. Il Tribunale di Padova ha dichiarato la litispendenza con altro giudizio preventivamente instaurato, e che sarebbe stato pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia.

Orbene, va premesso che, in tema di regolamento di competenza, l'esame della Corte di cassazione si estende anche a profili diversi da quelli esaminati nell'ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l'attore con l'atto introduttivo (Cass. 25232/2014; Cass. 21422/2016; Cass. 17312/2018). Nel caso concreto, Il Tribunale di Padova, nel dichiarare la litispendenza, non ha tenuto conto del fatto che l’altro giudizio ‒ al momento della decisione da parte del Tribunale ‒ era stato già definito con sentenza n. 899/2023.

La circostanza fattuale, menzionata nella stessa sentenza impugnata, per cui il giudizio asseritamente litispendente, risultava all’atto della decisione già stato definito dalla Corte d’Appello di Venezia è decisiva in quanto trattandosi di procedimento definito non poteva, pertanto, più ritenersi pendente ai fini di cui all’art. 39 c.p.c. Ebbene, le questioni in tema di litispendenza vanno decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, dovendosi tenere conto anche delle vicende processuali sopravvenute, sicché, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, cessano le condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. (Cass. 18252/2015; conf, da ultimo, Cass. 4814/2024).

Per cui la declaratoria di litispendenza, nella specie, è da ritenersi erroneamente pronunciata. Per quanto sopra deve essere dichiarato competente il Tribunale di Padova, in conformità con la richiesta del Procuratore Generale.

P.Q.M.

Accoglie il regolamento di competenza e dichiara competente il Tribunale di Padova, dinanzi al quale i l processo