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Ordinanza — n. 23973/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows Ministry's appeal, ruling arbitration competence waiver is a procedural act by State Counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23973/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Ministry of Infrastructure's appeal against the Second Instance Court's rejection of its claim regarding arbitration jurisdiction. The Ministry argued that the State Attorney's office lacked the authority to formally decline arbitration competence, which the lower court had deemed invalid. The court held that declining arbitration jurisdiction is a procedural act within the institutional prerogatives of the State Attorney, making the decision valid and binding.

Regesto Legislator

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Art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; Art. 47 D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; Art. 829 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 12 l. 3 aprile 1979, n. 103; Art. 13 r.d. 1611/1993: The decision to decline arbitration competence is a procedural act within the institutional prerogatives of the State Attorney, rendering the declaration valid and binding.

Parole chiave

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arbitration competence waiver State Attorney prerogatives procedural act validity declinatoria di competenza Ministry of Infrastructure appeal compromettibilità conflitto di competenza civile competenza attribuita

Disposizioni normative citate

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Art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Marulli modo del tutto comprensibile – allega, censurando il dictum impugnato in ordine alla ritenuta inefficacia della vista declinatoria di competenze arbitrale, l'erroneità del medesimo sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, dell'art.829 cod.
Art. 829 c.p.c.
Art. 47 D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
civ., dell'art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nonché dell'art.
Art. 112 c.p.c.
1063, nonché dell'art. 112 cod.
Art. 12 l. 3 aprile 1979, n. 103
Art. 13 r.d. 1611/1993
11177 ) – in ragione del quale la divisata natura processuale della declinatoria della competenza arbitrale comporta che la relativa decisione rientri nella disponibilità tecnica del procuratore e quindi, per la P.A., dell'Avvocatura Generale dello Stato, cui spetta, in base all'art. 13 r.d.
art. 112 cod. proc. civ
1063, nonché dell'art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 17/09/2014, n. 19531
15176/2021 che riprende quanto in altrove già affermato (Cass., Sez. I, 17/09/2014, n. 19531; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 19/03/2014, n. 6290
19531; Cass., Sez. I, 19/03/2014, n. 6290; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 22/08/2001 n. 11177
Cass., n. 3393/2004
Cass., n. 15176/2021
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Testo completo

O Consigliere ORDINANZA sul ricorso35187/2018 proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro ASTALDI SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Gregorio Critelli che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Daniele Umberto Santosuosso -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6048/2018 depositata il 01/10/2018; RG 35187/18 MIT-Astaldi Est. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 13/06/2024dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorre per cassazione avverso la sopra riportata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma –adita dal medesimo perché dichiarasse la nullità ai sensi degli artt. 828 e segg. cod. proc. civ. del lodo arbitrale pronunciato a definizione del contenzioso insorto tra esso impugnante e Astaldi s.p.a. in proprio e quale mandataria del RTI costituito a fronte del conferimento dell'appalto avente ad oggetto il completamento della Scuola Brigadieri e Marescialli dei Carabinieri di Firenze – ha tra l'altro rigettato il secondo motivo di gravame, con cui si era contestata la potestas iudicandi del collegio arbitrale in ragione della formulata declinatoria della competenza arbitrale, sul presupposto che ad essa avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione interessata, sicché nessun effetto poteva essere accordata a quella, nella specie, operata dall'Avvocatura dello Stato, trattandosi, infatti, di esercitare un diritto potestativo di natura sostanziale postulante come tale una manifestazione di volontà chiara ed inequivoca da parte dell'Amministrazione che ne è titolare.

Il mezzo ora dispiegato dall'impugnante si vale di quattro motivi, illustrati con memoria e resistiti ex adverso con controricorso e memoria. Requisitorie scritte del Procuratore Generale che ha chiesto l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso – alla cui trattazione non si oppongono le pregiudiziali sollevate dalla controricorrente in quanto i fatti di causa sono compendiati nella narrativa premessa all'esposizione dei motivi in RG 35187/18 MIT-Astaldi Est. Cons. Marulli modo del tutto comprensibile – allega, censurando il dictum impugnato in ordine alla ritenuta inefficacia della vista declinatoria di competenze arbitrale, l'erroneità del medesimo sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, dell'art.829 cod. proc. civ., dell'art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nonché dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 12 l. 3 aprile 1979, n. 103 in quanto, agendo l'Avvocatura dello Stato in forza del rapporto di immedesimazione organica, qualunque ne fosse la natura, la sottoscrizione della declinatoria da parte dell'avvocato dello Stato «rientrava nell'alveo delle specifiche prerogative istituzionali di quest'ultimo e quindi era assolutamente valida ed efficace» (primo motivo), siccome, del resto, a nulla rileva che l'atto in parola abbia natura sostanziale, dal momento che questa «si concilia perfettamente con la sua efficacia propriamente processuale, trattandosi, appunto, di un atto negoziale unilaterale ad effetti processuali, rispetto al quale quindi non possono emergere elementi ostativi a che l'atto medesimo fosse firmato da un Avvocato dello Stato» (secondo motivo).

3. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto svolgenti la medesima censura, sono fondati e meritano adesione, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso. Questa Corte, sul filo del principio di diritto in tal senso a suo tempo enunciato dalle SS.UU. 3393/2004, dell'avviso che la decisione di declinare la competenza arbitrale prevista dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 47, è atto di natura processuale, posto che sia la domanda di arbitrato che la sua declinatoria sono disciplinate da norme di carattere processuale, consistendo entrambe nell'esercizio di una facoltà di scelta del giudice competente e concorrendo, dai due contrapposti versanti, alla costituzione del rapporto processuale, riesaminando ex novo la questione, dopo gli alterni pronunciamenti RG 35187/18 MIT-Astaldi Est.

Cons. Marulli che avevano fatto seguito al deliberato nomofilattico, ha inteso ribadire il convincimento – di cui è da ultimo traccia nella motivazione di Cass. 15176/2021 che riprende quanto in altrove già affermato (Cass., Sez. I, 17/09/2014, n. 19531; Cass., Sez. I, 19/03/2014, n. 6290; Cass., Sez. I, 22/08/2001 n. 11177 ) – in ragione del quale la divisata natura processuale della declinatoria della competenza arbitrale comporta che la relativa decisione rientri nella disponibilità tecnica del procuratore e quindi, per la P.A., dell'Avvocatura Generale dello Stato, cui spetta, in base all'art. 13 r.d. 1611/1993, il compito di consigliare e dirigere le Amministrazioni difese ex lege quando si tratti di "promuovere, contestare o abbandonare giudizi", di guisa che la declaratoria non si pone come modifica di un patto contrattuale, ma consiste in un atto processuale che, sebbene sia volto a dare attuazione ad un diritto potestativo di carattere sostanziale postulante una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà da parte dell'Amministrazione patrocinata, non può che estrinsecarsi per mezzo dell'opera dell'organo tecnico che quella volontà è chiamato a rappresentare in rapporto alla res litigiosa, onde non è impugnabile l'efficacia della declararatoria in tal senso esternata nella specie dall'Avvocatura dello Stato.

4. Ne consegue, stante, perciò, il difetto di potestas iudicandiin capo al giudice privato adito dalla controparte che la sentenza esitata dal giudice dell'impugnazione, che rigettando il gravame quella giurisdizione ha invece ritenuto sussiste , deve essere per questo doverosamente cassata e la causa deve essere rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio sul punto , facendo applicazione dei principi suesposti.

P.Q.M.

RG 35187/18 MIT-Astaldi Est. Cons. Marulli Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso; cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno13.06.2024. Il Presidente Dott.Antonio Valitutti