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Ordinanza Interlocutoria — n. 23579/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to impossibility of public hearing on corporate dissolution appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23579/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new docket because it was impossible to conduct a public hearing on the scheduled date. The underlying dispute involved a shareholder's attempt to challenge a board resolution after a fiduciary had previously withdrawn from the company, raising issues regarding standing under Article 2377 of the Civil Code. Since the court could not proceed with the oral debate as required by procedural law, it ordered a rescheduling rather than ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When the court determines the objective impossibility of holding a public hearing on the assigned date, it must order the remittal of the case to a new docket.

Parole chiave

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remittal to new docket impossibility of public hearing procedural scheduling corporate dissolution shareholder standing fiduciary withdrawal Cassation procedure revoca dell'opposizione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5004 R.G.anno 2019 proposto da: Guzzini Antonella, rappresentata e difes a dall’avvocato Michele Moretti, domiciliata presso l’avvocato Lorenzo Destito; ricorrente contro Acrilux s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato Ubaldo Perfetti e dall’avvocato Geraldo Pizzirusso , domiciliat a presso l’avvocato Francesco Villa Pizzi; controricorrentee ricorrente incidentale nonché contro Fiduciaria Marche s.r.l.; intimata avverso la sentenza n.2778/2018 depositat a il 3 dicembre 2018 del la Corte di appello di Ancona.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere relatore Sez. I–RG 5004/2019 udienza pubblica18.6.2024 Massimo Falabella. LA CORTE OSSERVA1. ― In data 3 luglio 2006 sono state appro vate alcune modifiche statutarie della società Acrilux s.p.a.. In conseguenza di tale deliberazione Fiduciaria Marche s .r.l., in qualità di fiduciaria del socioAntonella Guzzini, ha esercitato il recesso dalla societàcon missiva del 17 luglio 2006. Con successiva delibera del 26 settembre 2006 l’assemblea dei soci ha revocatole modifiche statutarie adottate. 2.

― Fiduciaria Marche ha impugnato quest’ultima delibera e il Tribunale di Macerata ha accolto la domanda dichiarando la nullità della suddetta determinazione assembleare. 3. ― In sede di gravame la Corte di appello di Macerata ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera del 26 settembre 2006, la validità della stessa e la perdita di efficacia del recesso esercitato daFiduciaria Marche il 17 luglio 2006 . La decisione risulta fondata sul rilievo per cui prima dell'impugnazione della delibera Fiduciaria Marche aveva esercitato il recesso per 209 delle 210 azionidi cui era titolare la fiduciante Guzzini: circostanza che aveva inciso sulla partecipazione sociale, divenuta inferiore alla quota del 5% previstadall’art. 2377, comma 3, c.c. per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei soci; in conseguenza, ad avviso della Corte di appello, Fiduciaria Marche, al momento in cui aveva proposto la domandaintroduttiva del giudizio di primo grado, non era munita dellalegittimazione a impugnare la deliberazione di cui trattasi. 4.

― A vverso la sentenza di appello, pubblicata il 3 dicembre 2018, Antonella Guzziniha proposto un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Acrilux ha resistito con controricorso, proponendo una impugnazione incidentale condizionat a articolat a in tre motivi . Sez. I–RG 5004/2019 udienza pubblica18.6.2024 Fiduciaria Marche non ha svolto attività difensiva. Con ordinanza interlocutoria n. 24197 dell’8 agosto 2023 la causa è stata rimessa in pubblica udienza. 5. ― Essend osi determinata l’oggettiva impossibilità di trattare la causa in pubblica udienza nella data odierna, deve disporsi rinvio del giudizio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienzada fissarsi. Così deciso in Roma, nell