Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to missed short deadline and lack of incidental appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by COMIL SRL inadmissible because the short deadline for filing it was not respected following the notification of the first appeal. While the appellant argued that the lower court incorrectly applied Article 1292 of the Civil Code regarding joint liability, the court held that this substantive issue could not be raised without first challenging the inadmissibility ruling. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay costs for the violation of procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 1292 c.c.: The short deadline for filing an appeal is mandatory; if not respected, the appeal is inadmissible, and the party loses the interest to challenge other substantive rulings in the same proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14461/2018 R.G. proposto da : COMIL SRL, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE, 7032, presso lo studio dell’avvocato FRANCIOSA GIORGIO rappresentato e difeso dall'avvocato AMOROSO EMILIO (MRSMLE71R01A089T) -ricorrente- Contro LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO ( già PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO) in persona del Commissario straordinario elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FURITANO rappresentato e difeso dall'avvocato PENSABENE LIONTI SALVATORE (PNSSVT49H27H269M) -controricorrente- nonchè contro A.R.
COSTRUZIONI s.r.l. quale cessionaria del ramo di azienda Russo Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI PALERMO n. 2029/2017depositata il 07/11/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO. FATTI DI CAUSA Nel presente giudizio sono confluiti tre giudizi riuniti , aventi ad oggetto diverse domande in relazione ad un contratto di appalto stipulato tra la Provincia di Agrigento (oggi Libero Consorzio comunale di Agrigento) e la ATI formata da Russo costruzioni s.r.l. (oggi AR costruzioni) e COMIL s.r.l.
Nei predetti giudizi la COMIL lamentava di essere stata ingiustamente esclusa dall'esecuzione dei lavori del contratto di appalto e chiedeva la condanna, tanto della Provincia che della Russo costruzioni, al risarcimento del danno; la Russo costruzioni chiedeva il pagamento delle somme risultanti del secondo SAL del contratto di appalto; la Provincia opponeva di avere legittimamente risolto il contratto per inadempimento delle due imprese aggiudicatrici costituite in ATI, chiedendo il risarcimento del danno; a questa domanda la Russo costruzioni si opponeva, contestando la illegittimità della risoluzione in danno e chiedendo l'accertamento della nullità del contratto di appalto.
Il Tribunale affermava che il contratto di appalto si era risolto per grave inadempimento dell'ATI e condannava la Provincia al pagamento, in favore della Russo costruzioni, della somma di 146.459,67 euro (operata la compensazion e tra quanto dovuto dalla Provincia e l’importo dei danni dovuti dalla Russo Costruzioni), e la COMIL al pagamento, in favore della Provincia, della somma di euro 44.838,40 euro. Le due imprese costruttrici proponevano due distinti appelli che la Corte d'appello di Palermo riuniva. La Corte dichiara va la inammissibilità dell'autonomo appello proposto dalla COMIL,poiché non erastato rispettato il termine breve, ex art. 325 c.p.c., imposto dalla notifica del primo appello, proposto dalla AR costruzioni (già Russo Costruzioni); esamina va, quindi, soltanto i motivi di appello prospettati da AR costruzioni, rilevando che né la COMIL né la Provincia avevanoproposto gravame incidentale.
In accoglimento dell’appello proposto dalla AR costruzioni , la Corte distrettuale determina va il credito della AR costruzioni nei confronti della Provincia in euro 510.931,35, determina ndo, inoltre, il credito risarcitorio complessivamente spettante alla Provincia in euro 168.090,78. La Corte d'appello riteneva altresì - anche in questo caso accogliendo il motivo di appello della AR costruzioni - che la responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti della Provincia andasse ripartitain parti uguali tra le due imprese , e quindi suddivideva due la somma di euro 168.090,78 , con la conseguenza che c ondanna va la Provincia al pagamento della complessiva somma di euro 426.885,96 in favore di AR costruzioni (operata la compensazione con la metà della somma di euro 168.090, 68, pari a euro 84.045,39) e la COMIL al pagamento in favore della Provincia della somma di euro 84.045,39 (pari sempre alla metà della somma complessivamente dovuta a titolo di danno alla Provincia).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la COMIL,affidato ad un motivo. Il Libero Consorzio comunale, subentrato alla Provincia Regionale, ha svolto difese con controricorso eccependo la sussistenza di un giudicato interno. E’ rimasta intimata la AR costruzioni. Il Consorzio ha depositato memoria. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 13 giugno 2024. RILEVATO CHE 1.- Con il primo ed unico motivo del ricorso si lamenta , ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 comma quarto e 95 comma sesto del DPR 554/2000, nonché la violazionee falsa applicazione dell'art. 1292 c.c. La ricorrente osserva che nel secondo grado del giudizio non è emersa in alcun modo la sua responsabilità diretta, che è l'unica che può dare luogo all'applicazione della norma citata nella vicenda contrattuale; rileva che, di contro, sono emerse circostanze idonee a escludere qualsivoglia responsabilità della ricorrente, sottovalutate dalla Corte d'appello, secondo l’ art 95 comma 6 del DPR 554/200 ratione temporis vigente, in virtù del quale al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto.
La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti, in forza della norma succitata,ma solo per l’attività posta in essere autonomamente dalle stesse, nell’ambito della vicenda contrattuale. La ricorrente deduce che, per contro, la stessa Corte d'appello aveva rilevato come dall'istruttoria espletata era emerso che la COMIL non aveva preso parte alcuna alle lavorazioni . Di conseguenza, la medesima ritiene che contraddittoriamente le sia stata addossata una responsabilità pari a quella della mandataria, pur dandosiatto che ella non aveva partecipato alla esecuzione dei lavori.
Deduce la istante che la capogruppo , oltre ad agire nel proprio interesse, deve operare diligentemente secondo i principi di buona fede e buona amministrazione nell'interesse dell'ente appaltante , ma anche nell'interesse delle altre imprese riunite. Lamenta, pertanto, che ad ess a ricorrente sia stata addossata una responsabilità pari a quella della mandataria, pur essendosi dato atto che la stessa non aveva partecipato all'esecuzione dei lavori e non aveva assunto alcun comportamento inadempiente nei confronti del soggetto pubblico. Osserva – conclusivamente - che, pertanto , nel caso concreto, manca completamente il presupposto della solidarietà, erroneamente ritenuta ed applicatadalla Corte d'appello. 2.-Il motivo è inammissibile.
La parte resistente ha, per vero, correttamente eccep ito il giudicato sul punto dell'affermazione di responsabilità, atteso che l'appello della COMIL era stato dichiarato inammissibile per tardività, mentre l'appello della AR riguardava la affermazione dell'esclusiva responsabilità della COMIL ed, in subordine , la diversa ripartizione della responsabilità. L’eccezione è fondata, ed in ogni caso, il giudicato interno è rilevabile anche d’ufficio anche in cassazione (Cass. S . U . n. 13916/2006) Il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità per inadempimento contrattuale di entrambe le imprese, condannando la COMIL al risarcimento del danno, sulla scorta della conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, richiamate dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata , le quali evidenziavano che i ritardi nelle lavorazioni e le manchevolezze erano dipese dalla mancata collaborazione tra le due imprese, ad entrambe in pari misura imputabile.
Si tratta pertanto di una responsabilità per omissione, così come risulta dalla pagina 4 del controricorso, ove è trascritta l'affermazione del giudice di primo grado , il quale aveva osservato che “E’ più evidente che entrambe -al di là di una nutrita corrispondenza tra di loro e con la stazione appaltante- si siano limitate a lasciare trascorrere infruttuosamente i mesi, senza adottare un piano concreto per dare esecuzione all’appalto”. Nel secondo grado, una volta dichiarato dalla Corte territoriale inammissibile per tardività l'appello della COMIL - di cui peraltro il ricorso tralascia di riportare i motivi, nel rispetto del principio di autosufficienza - il thema decidendum si era giocoforza ristretto alle pretese fatte valere in via di gravame da A.R.
Costruzioni, e cioè alla dedotta esclusione di responsabilità della medesima, con la conseguente esclusione della solida rietà del risarcimento del danno in favore della stazione appaltante , derivante dalla affermazione di responsabilità per inadempimento. Orbene, il ricorso non censura in alcun modo la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, operata dal giudice di seconde cure, che è quindi passata in giudicato, ma attraverso la contestazione della asseritamente erroneaapplicazione dell’art 1292 c.c. intende rimettere in discussione la questione dell’affermata responsabilità solidale, che a suo dire ricadrebbe, invece, in via esclusiva sulla mandataria, posto che la Provincia “non aveva mai chiesto alla ricorrente alcun intervento finalizzato a superare le criticità dell’appalto”.
Assume, invero, la istante che, pur mancando il presupposto stesso della responsabilità solidale, “si è pervenuti ugualmente alla conclusione di ritenere responsabile la ricorrente di danni che non ha concorso a provocare”. La questione della responsabilità della COMIL , tuttavia , non può essere riproposta in questa sede, difettando l ’ impugnazione della dichiarazione di inammissibilità dell’appello, per il che è venuto meno l'interesse della parte a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata.
L a mancata rimozione della ragione in rito che aveva impedita la valutazione delle ragioni di merito da parte del giudice di appello, determina –per vero - il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità, ed il conseguente venir meno dell’interesse della parte a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata(Cass. 24550/2023). Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono inoltre i presupposti per applicare l'articolo 96, III comma c.p.c., che non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, posto che nel comportamento della ricorrente si ravvisa certamente la colpa grave, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, anche in sede di gravame (Cass.
S.U. n. 9912 del 20/04/2018). Tale forma di responsabilità, nella specie, è agevolmente ravvisabile nell’avere la ricorrente rimesso in discussione in questa sede– senza la dovuta ponderazione della evidente inammissibilità del ricorso - la sua affermata responsabilità risarcitoria, senza , come si è detto, previamente impugnare la dichiarazione di inammissibilità dell’appello . La condotta in parola si traduce innegabilmente in uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed in un ingiustificato aumento del contenzioso, in ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti e al corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (Cass. n. 10327 del 30/04/2018;
Cass. n. 29812 del 18/11/2019).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 6. 000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, nonché ad euro 6.000,00 ai sensi dell’art.96 III comma c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif