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Ordinanza — n. 23480/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against arbitration award regarding public contract termination and damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23480/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the company's appeal against an arbitration award that partially resolved a public contract dispute with the municipality. The appellant argued that the lower court incorrectly conflated equitable decisions with damage assessments, yet the court upheld the territorial judgment's logic. The decision affirmed that challenging an award requires explicit allegations of legal error regarding established facts, not mere gaps in reasoning or technical evaluations by the arbitrators.

Regesto Legislator

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Art. 826 c.p.c.; Art. 1666 c.c.: A challenge to an arbitration award postulates, as anchored on the elements ascertained by the arbitrators, the explicit allegation of the erroneous application of the legal canon with respect to said elements, and is not, therefore, proposable in connection with the mere deduction of investigative gaps and of motivation, which could highlight the non-observance of law only at the outcome of the examination of circumstances of a decisive character.

Parole chiave

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arbitration award challenge public contract termination equitable decision damage assessment legal canon error investigative gaps technical evaluation annullamento del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 826 c.p.c.
Art. 1666 c.c.
Legge n. 109/1994
Tale censura si appunta sulla mancata valutazione da parte dell’organo arbitrale della consegna parziale dei lavori in mancanza del progetto definitivo per le opere in cemento armato, con conseguente responsabilità del Comune in applicazione della Legge n. 109/1994 (artt.
DPR 554/1999
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 2041 c.c
In via subordinata, la odierna ricorrente ha chiesto la condanna del Comune ai sensi dell’art. 2041 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 19324/2014
Cass. 28997/2018
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.21833 anno 202 2 proposto da: OREST di Carmine Falciano s.r.l. , rappresentat a e difes a dall’avvocatoAntonello Portanova; ricorrente contro Comune di Pisciotta, rappresentata e difes a dall’avvocato Maria Maddalena Gaeta ; controricorrente avverso la sentenza pubblicata in data 08/07/2021 del la Corte di appello di Salerno. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 Sez. I–RG 21833/2022 camera di consiglio27.6.2024 dal consigliere relatore Guglielmo Garri.

FATTI DI CAUSA 1. ― OREST di Carmine Falciano s.r.l. ha fatto ricorso ad un procedimento arbitrale contro il Comune di Pisciotta avvalendosi della clausola arbitrale prevista dall’art. 6 del contratto di appalto pubblico intercorso fra le parti chiedendo in via principale la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento; la condanna del Comune alla corresponsione del valore venale dell’opus, del mancato utile pari al 10% e delle spese generali pari al 15% dell’importo dei lavori appaltati, degli oneri di sicurezza e spese varie, nonché il pagamento delle spese per vincolo di personale di cantiere ed altro e il risarcimento del danno oltre interessi legali e moratori e rivalutazione, il tutto da determinarsi anche in via equitativa.

In via subordinata, la odierna ricorrente ha chiesto la condanna del Comune ai sensi dell’art. 2041 c.c. Si è costituito il Comune di Pisciotta chiedendo il rigetto delle domande e,in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, con conseguente risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa. Con lodo del 19/04/2007 il Collegio arbitrale ha accolto parzialmente la domanda della società OREST,condannando il Comune al pagamento della somma di € 8.000,00 oltre interessi e rigettando ogni altra domanda.

La OREST ha proposto impugnativa del lodo dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno che con sentenza depositata in data 29/05/2015 ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, attesa la concorde richiesta delle parti di pronuncia secondo equità, non accedendo alla tesi della società impugnante secondo cui avrebbe dovuto mantenersi distinta la nozione di Sez. I–RG 21833/2022 camera di consiglio27.6.2024 decisione equitativa da quella di valutazione e liquidazione equitativa. La OREST ha proposto ricorso per cassazione rilevando come la Corte territoriale avesse erroneamente sovrapposto i concetti di decisione equitativa e valutazione e liquidazione equitativa del danno.

Con ordinanza n. 23684/2017 del 10/10/2017 resa nella contumacia del Comune questa Corte Suprema ha accolto il ricorso rinviando alla Corte di Appelloe rilevando la erroneità del rinvio all’equità operato con la sentenza impugnata. 2. ― Con atto di citazione in riassunzione la OREST ha ripropo sto le domande originariamente formulate, mentre il Comune di Pisciotta è rimasto contumace. Con sentenza n. 1024/2021 pubblicata in data 08/07/2021 la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’impugnazionerilevando la pacifica inidoneità dei motivi di impugnazione a risolvere la fase rescindente,limitandosi le stesse a deduzioni concernenti “lacune di indagine e di motivazione, eventualmente idonee a evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito dell’esame di merito”. 3.

― Avverso la sentenza di app e llo ha proposto ricorso per cassazione OREST di Carmine Falciano s.r.l.. Il ricorso si compone di un solo motiv o . Resiste con controricorso il Comune di Pisciotta. La società ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo ed unico motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 829, comma 2° c.p.c. Si lamenta , in sintesi,che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto inammissibile l’impugnazione avendo l’appellante “indicato in maniera specifica le norme di legge di cui intendeva Sez.

I–RG 21833/2022 camera di consiglio27.6.2024 lamentare la violazione, ne ha esaminato il contenuto precettivo e lo ha raffrontato con le affermazioni in diritto contenute nel lodo impugnato al fine di dimostrare che queste ultime contrastavano col precetto normativo”. 2. ─ Il motivo è infondato. 2.1. ─ Il motivo di impugnazione è finalizzato a contestare la pronuncia della Corte territoriale che ha ritenuto l’impugnazione del lodo arbitrale inammissibile in quanto avente ad oggetto censure di merito in contrasto con la disposizione allora vigente dell’art. 829, comma 2° c.p.c. che perimetra il giudizio di nullità del lodo ai soli vizi di violazione o falsa applicazione di norme.

Va qui evidenziato che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, n. 3 c.p.c., ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (e, cioè, del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d'inammissibilità ex art. 366, n. 4 c.p.c., i motivi per i quali chiede la cassazione (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307;

Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348). Orbene, osserva il Collegio che la Corte di appello ha fatto corretto uso delle regole di giudizio indicate nella motivazione con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in materia di giudizio di nullità del lodo arbitrale (vedi Cass. n . 19324/2014; Cass n. 5633/1999; Cass. n. 640/2019). Ed invero, la prima censura riguardante il lodo contenuta Sez. I–RG 21833/2022 camera di consiglio27.6.2024 nell’atto di impugnazione proposto dinanzi alla Corte d’Appello sottoponeva a critica la decisione arbitrale che aveva ritenutoesente da responsabilità la stazione appaltante nella misura in cui era stata consideratalegittima ed esente da responsabilità la condotta del Direttore dei lavori che avevaconsegnato sollecitamente i lavori affidati alla OREST s.r.l. impartendo legittimamente il primo ordine di servizio con indicazione dei lavori da iniziare.

Tale censura si appunta sulla mancata valutazione da parte dell’organo arbitrale della consegna parziale dei lavori in mancanza del progetto definitivo per le opere in cemento armato, con conseguente responsabilità del Comune in applicazione della Legge n. 109/1994 (artt. 16, comma 1, art 19 comma 5 bis) e s.m., dell’art. 47 del DPR 554/1999. Orbene, al riguardo non può che condividersi l’iter logico- argomentativo della Corte territoriale che ha ritenuto la censura inammissibile,atteso che le critiche formulate al lodo afferiscono ad una diversa valutazione degli elementi di fatto emersi nel giudizio (l’affidamento parziale dei lavori in attesa del progetto definitivo delle opere in c.a.) da cui trarre conseguenze giuridiche in termini di responsabilità della stazione appaltante,previa applicazione delle norme indicate.

Tale valutazione in sede di giudizio di impugnazione del lodo dinanzialla Corte di Appello nell’ambito della preventiv a fase c.d. rescindenteè da ritenersi corretta sulla scorta dei principi giurisprudenziali affermati da questa Corte (Cass.19324/2014; Cass.28997/2018),secondo cui “ La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con Sez.

I–RG 21833/2022 camera di consiglio27.6.2024 la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo”. Analoga sorte devono seguire le censure formulate in sede di impugnazione del lodo nella parte in cui il provvedimento arbitrale offre una giustificazione alla rescissione del contratto da parte del Comune e alla mancanza di una valida giustificazione alla sospensione dei lavori effettuata dalla società, atteso che tali contestazioni attengono ad una valutazione di natura eminentemente tecnica compiuta dal giudicante in ordine alla necessità di una variante in corso d’opera esclusa sulla scorta dei rilievi del CTU e agli specifici poteri esercitati dalla direzione dei lavori. 3.

― I n conclusione, il ricorso è da ritenersi infondato. 4. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con