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Ordinanza Interlocutoria — n. 23459/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to assess if EU directives require payment for medical specialization courses not in official lists.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23459/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling awarding damages to a doctor for delayed EU directive implementation. The court noted the lower court failed to prove the specialized course met EU standards despite national inclusion. Consequently, the case was remanded for a new hearing to address a preliminary question on whether unlisted courses qualify for compensation.

Regesto Legislator

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Art. 288, par. 3 TFEU; Art. 13, 16 Dir. 82/76/CEE; Art. 8 Dir. 75/362/CEE; Art. 2 Dir. 75/363/CEE: The Court must determine if national legislation implementing EU directives creates a right to remuneration for medical specializations not explicitly listed in the directive's annexes but recognized by national law.

Parole chiave

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EU directive implementation medical specialization remuneration preliminary question ruling unlisted courses compensation Cassazione remand order impugnazione di decisioni amministrative ritardo del ministero pubblico istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 288, par. 3 TFEU
c) si prospetta la rilevanza della questione pregiudiziale, nei seguenti termini: “Il Collegio si è posto l'interrogativo se l'art. 288, PAR.
Art. 13, 16 Dir. 82/76/CEE
Art. 8 Dir. 75/362/CEE
13 e 16 della direttiva 82/76/CEE, l'art. 8 della direttiva 75/362/CEE e l'art.
Art. 2 Dir. 75/363/CEE
c) si prospetta la rilevanza della questione pregiudiziale, nei seguenti termini: “Il Collegio si è posto l'interrogativo se l'art. 288, PAR.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16647/2020 R.G. proposto da : MANCARELLA SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SAVORELLI 120, presso lo studio dell’avvocato PERRONE ROBERTO (PRRRRT53P18H501B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTIOLI ALESSANDRA (MTTLSN71A52H501G) -ricorrente- Contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del Ministro, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7792/2019 depositata il 13/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO. FATTI DI CAUSA Il ricorrente ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri Ministeri in epigrafe, chiedendo il riconoscimento della remunerazione dovuta per l'attività svolta durante il corso di specializzazione in oncologia medica presso l'Università degli studi “Sapienza” di Roma (ove ha conseguito il diploma nell'anno 1993), anche a titolo di risarcimento del danno o equo indennizzo per arricchimento senza causa.

Il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione della direttiva CEE 82/76, pari a 33.568,69 euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto appello, che la Corte ha accolto, ritenendo che fosse onere della parte allegare e fornire la prova che la scuola di specializzazione avesse, nel periodo frequentato, caratteristiche analoghe a una scuola di specializzazione comune a due o più Stati membri e che l'elenco delle scuole comuni di cui alla direttiva, riprodotto nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1978, non comprende la scuola frequentata dal Mancarella.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Mancarella, affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso l'Avvocatura dello Stato, per tutte le amministrazioni. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del primo motivo, assorbente. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte del 26 maggio 2023, il Collegio ha rilevato che in altro giudizio avente analogo oggetto, con ordinanza interlocutoria n. 9327/2023, era stata richiesta al Massimario una relazione anche al fine di valutare se del D.M. 31.10.1991 è possibile, quanto meno, una applicazione circoscritta agli anni del corso di specializzazione “in itinere” successivi alla sua entrata in vigore e se gli elenchi di cui all’art. 5, 2° co., e 7, 3° co., della direttiva n. 362/75 debbano o meno definirsi a carattere “chiuso”, se del caso alla luce dell’art. 1 della medesima direttiva.

La causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo rimettendo la causa alla pubblica udienza. Alla pubblica udienza del 13 giugno 2024 Il Procuratore generale ha concluso, riportandosi al l a requisitoria scritta, per l’accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha insistito in ricorso. RITENUTO CHE 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 5 comma 3 della Direttiva CEE 75/362 e 4 della Direttiva CEE 75/363 e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

La parte lamenta che l'eccezione relativa alla non conformità della scuola di specializzazione frequentata a quelle individuate dalle direttive comunitarie o riconosciuta da due o più paesi dell'UE non poteva essere proposta per la prima volta in grado di appello né rilevata d'ufficio, di conseguenza la pronuncia è ultra petita. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione falsa applicazione dell’ art. 589 del Trattato e delle direttive CEE 82/6 75/363 e 93/16 degli articoli 61,62,115,116 e 184 CPC e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

La parte deduce che ha errato la Corte di merito a ritenere che non sussista equipollenza tra la scuola frequentata dal ricorrente e le scuole riconosciute in altri stati europei perché non inclusa nell'elenco riportato nella GU del 29 maggio 1978 La Corte d’appello ha infatti affermato che va “accolto l'appello non essendo la scuola frequentata dal Mancarella nel suddetto elenco di scuole comuni”, affermando altresì che non rileva che in epoca successiva detta scuola fosse stata inserita nel decreto ministeriale. Rileva che in particolare il giudice di merito non ha tenuto conto che, con il decreto 31 ottobre 19 91 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 262 dell'8 novembre 19 91 il Ministero dell'università ha inserito la specializzazione in oncologia tra le specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme della comunità europea. 3.- Nelle more del giudizio, nel procedimento n. 26102 - 2020, nel quale era stata pronunciata la ordinanza interlocutoria n. 9327/2023, il Collegio, dopo relazione svolta dal Massimario, ha ritenuto con ordinanza n. 5690/2024 di rimettere la questione alle sezioni unite per la seguenti ragioni:

a) la tesi secondo la quale l'obbligo risarcitorio a carico dello Stato, per il ritardo nel recepimento della direttiva n. 82/76/CEE, dovrebbe essere esteso anche ai medici che tra il 1 gennaio 1983 e l'inizio dell'anno accademico 1991/1992 hanno frequentato corsi di specializzazione di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie e comuni a due o più Stati membri, ma menzionati per la prima volta soltanto nella normativa di attuazione delle direttive comunitarie (i.e. D.lgs. n. 257/1991 e D.M. 31.10.1991), appare più aderente al diritto dell'Unione.

b) la interpretazione proposta dalla prima sezione è in contrasto l'indirizzo maggioritario di questa Corte (puntualmente ripreso dalla sentenza impugnata), che interpreta la Direttiva 82/76/CEE - riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE - nel senso che essa escluderebbe il diritto a una adeguata remunerazione in favore dei medici che hanno frequentato un corso di specializzazione tra il 1 gennaio 1983 e l'inizio dell'anno accademico 1991/1992, che, sebbene non elencato agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, è stato espressamente incluso dalla legislazione nazionale - attuativa della normativa comunitaria - nell'elenco delle specializzazioni impartite presso le Università e gli istituti di istruzione Universitaria, di tipologia e durata conformi alle norme della comunità economica Europea e comuni a due o più Stati membri, rischia di porsi in contrasto con la suddetta normativa Europea e con l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia.

c) si prospetta la rilevanza della questione pregiudiziale, nei seguenti termini: “Il Collegio si è posto l'interrogativo se l'art. 288, PAR. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, gli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76/CEE, l'art. 8 della direttiva 75/362/CEE e l'art. 2 della direttiva 75/363/CEE, come modificato dalla direttiva 82/76/CEE, ostino ad una interpretazione secondo cui, sebbene il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e il diritto al riconoscimento del titolo di specializzazione, sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetti anche ai medici che abbiano frequentato corsi di specializzazione di tipologia e durata conformi alla normativa Europea e comuni a due o più Stati membri, che, sebbene non elencati agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, sono stati espressamente riconosciuti come tali dalla normativa interna attuativa della direttiva n. 82/76/CEE, possa invece non essere riconosciuto laddove la frequenza dei corsi di specializzazione si collochi cronologicamente tra il 1 gennaio 1983 (momento dal quale si concretizzo l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di attuare la direttiva) e l'inizio dell'anno accademico 1991/92 (e cioè il primo anno assoggettato all'efficacia ratione temporis della fonte di attuazione).

E conseguentemente se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva n. 82/76, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, da parte dello Stato italiano competa, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di frequenza dei corsi di specializzazione compresa nel periodo in cui si è concretizzato l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di attuare la direttiva n. 82/76/CEE”. Rilevato che le questioni poste alla attenzione delle sezioni unite sono rilevanti anche ai fini della decisione del presente ricorso, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della dec