Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome resulted in the automatic dismissal of the case against the bankruptcy of Savini Fabio and Mita Cooling Technologies. Consequently, the appellant was ordered to pay the opposing parties' legal costs and expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12602/2021 R.G. proposto da : SAVINI LUCA, SAVINI FABIO, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato VERNACCHIO GIUSEPPE (VRNGPP64L14A328C) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SAVINI FABIO SAVINI LUCA C SNC E DEI SOCI SAVINI LUCA E SAVINI FABIO, elettivamente domiciliato in Ancona Via Villafranca n. 4, presso lo studio dell’avvocato BORTOLUZZI PAOLO (BRTPLA60L12E690A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MITA COOLING TECHNOLOGIES S.R.L., elettivamente domiciliato in MILANO VIA FONTANA, 22 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NINNO ROBERTO GIUSEPPE (NNNRRT71D06F205E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CURATELA FALLIMENTO SAVINI FABIO SAVINI LUCA E C.
S.N.C. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.383/2021 depositata il 01/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acces