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Ordinanza — n. 23269/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration, upholding insolvency findings and procedural correctness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23269/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Valeron srl against the appellate court's confirmation of its bankruptcy declaration. The court found that the lower courts correctly established the company's insolvency based on admitted financial data, asset devaluation due to construction violations, and prolonged inactivity. Consequently, the appeal was dismissed as it sought to overturn factual findings reserved for the trial court under specific civil procedure rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, nr. 5 c.p.c.; Art. 132, nr. 4 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.: Appeals against bankruptcy declarations are inadmissible if they merely challenge factual findings on insolvency or procedural errors not meeting strict statutory thresholds for cassation review.

Parole chiave

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bankruptcy declaration insolvency status concordato preventivo cassation appeal factual findings procedural admissibility commercial enterprise domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, nr. 5 c.p.c.
Art. 132, nr. 4 c.p.c.
c., per omesso esame di un fatto decisivo che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare diversamente la decisione, oppure per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr.
d.l 83/2015, art. 5, comma 1, lett. a)
illegittimità dell’ordinanza della Corte d’ Appello del 14/3/2019 che ha rigettato l’istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c.
art. 52 c.p
illegittimità dell’ordinanza della Corte d’ Appello del 14/3/2019 che ha rigettato l’istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7252/2014
Cass. 4785/2005
Cass. 3371/1977
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso di cui proc. nr. 19057/2019 proposto da : Valeron srl e dal legale rappresentante, in proprio, arch. Enzo Soraperra, elettivamente domiciliati in Roma Via Giuseppe Mazzini 27 presso lo Studio dell’avv. Donatela Manasse (MNSDTL59C43H501Z) , rappresentati e difesi dall’avv. Elvio Fronza (FRNLVE33P05C756K) giusta procura in atti; -ricorrenti - CONTRO Fallimento Valeron srl, elettivamente domiciliato in Roma alla Crescenzio nr. 91 presso lo Studio dell’avv. Claudio Lucisano (LCSCLD54S26H501P), rappresentato e difeso dall’avv.

Paolo Toniolatti(TNLPLA66S01L378X), giusta procura in atti. controricorrente NONCHE’ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento -intimato - avverso la sentenza nr.123/2019, depositata in data 22/5/2019, della Corte d’Appello di Trento; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/7/2024 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenzadel 19/12/2018, il Tribunale di Trento, su richiesta del pubblico ministero, dichiarò il fallimento di Valeron srl, che era stata ammessa al concordato preventivo, omologato e, successivamente,annullato con sentenza dello stesso Tribunale del 12/06/2018. 2.1 Proposto reclamo da parte di Valeron srl, la Corte, con ordinanza del 19/3/2019, ha rigettato le istanze di revoca del provvedimento di assegnazione della causa alla seconda sezione civile e di astensione di quel collegio; con sentenza del 22/5/2019 i giudici di secondo grado hanno respinto il reclamo osservando che:

i) sussisteva lo stato di insolvenza della società, ammesso dalla stessa debitrice nella domanda di concordato preventivo, il cui piano era fondato sulla cessione dei beni e sull’apporto di finanza esterna, e risultante dai dati esposti nella domanda; ii) lo stato di decozione si era aggravato a seguito della scoperta dell’abuso edilizio del complesso immobiliare alberghiero che aveva dato causa all’annullamento del concordato e rendeva certamente più difficoltosa la liquidazione del bene. 3.La società ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi.

Il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso mentre il Procuratore della Repubblica di Trento è rimasto intimato. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis.1c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Va disattesa la richiesta, formulata dai ricorrenti, di riunione del presente procedimento con quello incardinato presso questa Corte sub R.G. 33654/2018, avente ad oggetto l’annullamento del concordato preventivo, in quanto tale giudizio risulta definito con ordinanza di improcedibilità nr. 13503/2023. 1.1 Sempre in via preliminare, va rigettata anche l’istanza di sospensione del procedimento in attesa della decisione da parte del Tribunale Amministrativo Regionale di Trento del procedimento nr. R.G. 256/2018 per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione del Sindaco del Comune di Campitello di Fassa, non sussistendo alcuna ragione di pregiudizialità tra il giudizio di legittimità dell’atto amministrativo e l’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento oggetto del procedimento prefallimentare. 1.2 I mezzi di impugnazione possono così sintetizzarsi , per come censurano le pronunce dei giudici di merito:

1) illegittimità dell’ordinanza della Corte d’ Appello del 14/3/2019 che ha rigettato l’istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c. proposta dagli appellanti, in quanto il Presidente del Collegio assegnatario del fascicolo era la stessa persona che aveva trattato e deciso il giudizio di reclamo alla sentenza di annullamento del concordato preventivo;

2) illegittimità dell’ordinanza del Tribunale di Trento del 15/10/2018 con cui è stata rigettata l’istanza di ricusazione del Giudice Delegato dr.ssa Monica Attanasio, la quale aveva preso parte attiva a tutti gli atti e provvedimenti assunti nella procedura di concordato preventivo che aveva preceduto il fallimento e si era conclusa con il decreto di annullamento emesso dal Tribunale di Trento; 3) «illegittima affermazione dello stato di insolvenza, anche per assoluta carenza di motivazione e conseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento nr. 57/2018 in data19 dicembre 2018, nonché della sentenza della Corte nr.123/2019 in data 14 - 22 maggio 2019 (art.360 nr 5 c.p.c.)»; 4) «insussistenza degli abusi edilizi, così come contestati sulla base di una perizia disposta dal liquidatore ed omesso esame e conseguente motivazione in merito alle argomentazioni difensive a sostegno dell’inesistenza dell’addebito (art. 360 nr 3 e nr 5)»; 5)«insussistenzadi “ dolo e frode “ del debitore nella proposizione di cessioni dei beni ai debitori, assenza assoluta di motivazione sul punto, sia della sentenza del Tribunale nr . 57/2018 ( che di conferma) della Corte nr 123/2019 (art. 360 nr 5)»; 6) «illegittima nomina del curatore nella stessa persona che ha rivestito la funzione di Commissario giudiziale nella precedente procedura concordataria e conseguente nullità della sentenza sul punto (art.360 c.p.c.)». 3 Il primo motivo è infondato. 3.1 L’art.51 1° comma nr. 4 c.p.c. stabilisce che il giudice ha l’obbligo di astenersi quando ha conosciuto la causa in altro grado del processo. 3.2 L’ordinanza del 19/3/2019, che ha disatteso il ricorso ex art. 52 c.p.c., ha fatto buon governo della suesposta disposizione in quanto il Presidente del Collegio della Corte d’Appello che ha emesso la “sentenza di conferma del fallimento” ha fatto parte, sempre nella qualità di Presidente, del diverso processo che trattato la causa di annullamento del concordato preventivo.

Si tratta di procedimenti autonomi fondati su presupposti ed accertamenti non comparabili traloro. 4 Anche il secondo motivo è infondato,in quanto il giudice delegato alla trattazione del procedimento ex art. 15 l.fall., la dr.ssa Monica Attanasio, la cui istanza di ricusazione, per aver preso parte al procedimento di concordato preventivo, era stata rigettata dal Tribunale di Trento, in realtà, come risulta accertato dall’impugnato provvedimento, è stata trasferita ad altro ufficio nel corso della istruttoria prefallimentare e non ha fatto parte del Collegio che, decidendo sull’istanza, ha pronunciato il fallimento di Valeron srl. 5 Il terzo motivo non merita accoglimento. 5.1 La Corte territoriale ha posto a fondamento della sua decisione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza plurimi indici, e segnatamente:

i) i valori e i dati esposti nella domanda di concordato, il cui piano di natura liquidatoria si fondava anche sull’apporto di finanza esterna dei soci; ii) la differenza tra l’entità dell’attivo e l’ammontare dei debiti; iii) il drastico svilimento del valore del più importante cespite messo a disposizione dei creditori, costituito dal complesso alberghiero in costruzione, per effetto di abusi edilizi scoperti e messi in evidenza successivamente all’omologa del concordato e che ne avevano determinato l’annullamento; iv) l’inattività della società protrattasi per diversi anni. 5.2 L’assunto della ricorrente circa la carenza di motivazione su lla sussistenza dello stato di insolvenza trova, quindi, netta smentita nei suesposti elementi evidenziati che sorreggono la decisione di conferma della dichiarazione di fallimento. 5.3 Per il resto, le doglianze dedotte dalla ricorrente, sotto la parvenza di censure in iure, si risolvono in realtà in un tentativo di sovvertimento del giudizio di fatto. 5.4 L’accertamento del possesso della qualità d'imprenditore commerciale da parte del debitore e della sussistenza dello stato d'insolvenza, ai fini della dichiarazione di fallimento, costituisce invero un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, nr. 5 c. p. c., per omesso esame di un fatto decisivo che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare diversamente la decisione, oppure per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr.

Cass.7252/2014, 4785/2005 e 3371/1977). 6 Il quarto e il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro intimamente connessi, sono inammissibili, in quanto anch’essi si riversano nel merito sollecitando la rinnovazione dell'accertamento del fatto e della valutazione delle prove in relazione alle difformità edilizie e al comportamento fraudolento e/o doloso della debitrice in sede di formulazione della proposta concordataria oggetto del giudizio di annullamento del concordato. 7 Il sesto motivo è infondato. 7.1 Come evidenziato dalla Corte, l’art. 5 1° comma 1 a) del d.l 83/2015, che escludeva la nomina del curatore che avesse svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione alla procedura di concordato per il medesimo debitore, non è stato mantenut o dalla legge di conversione, sicché non sussiste ragione ostativa alla nomina in caso di dichiarazioni di fallimento di curatore che in precedenza avevano rivestito la funzione di commissario giudiziale.

In conclusione ilricorso va rigettato. 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente e il legale rappresentante, Enzo Soraperra, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 10.200, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%; dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricor