Court dismisses suspension order due to lack of legal connection between two corporate resolutions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the necessary regulation of jurisdiction challenging a suspension order issued by the Genoa court. The appellant argued that a subsequent 2022 corporate resolution regarding a settlement waiver replaced an earlier 2020 resolution regarding damages, thereby removing the grounds for suspending the main lawsuit. The court held that because the two resolutions addressed distinct legal objects, no strict legal dependency existed to justify suspending the proceedings based on the later decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 2377, c. 8 c.c.: A suspension order is only justified if the pending decision depends on a prior one with binding effect, which requires a logical-legal nexus absent when resolutions address different substantive objects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento necessario di competenza, iscritto al n.19852/2023 proposto da MALACALZA INVESTIMENTI s.r.l., in personadel legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Massimo Cataldo, che la rappres. e difende, unitamente agli avv.ti Giorgio De Nova, Andrea Monteverde e Alessandro Chiesa, per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- BANCA CARIGE s.p.a., CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA- ora incorporata da BPER s.p.a,. in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Antonio Cimino, dal quale è rappres. e difesa, unitamente agli avv.ti Mario Cera ed Enrico Castellani, per procura speciale in atti; -resistente- avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Genova,pubblicata indata 26.08.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.05.2024dal Cons. rel., dott.
Rosario Caiazzo. RILEVATO CHE La Malacalza Investimenti s.r.l. propone regolamento necessario di competenza, ex art. 42 cpc, avverso l’ordinanza di sospensione, ex art. 295 cpc, emessa dal Tribunale di Genova-sezione specializzata per le imprese-, nel giudizio avente ad oggetto la deliberazione in data 29.5.2020 con cui l’assemblea ordinaria di Banca Carige aveva approvato la proposta di deliberazione di mera rinuncia al petitum originario delle azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori della stessa banca, sino alla definizione irrevocabile della causa n. 6036/22.
In particolare, nel giudizio sospeso, la società istante aveva impugnato la suddetta deliberazione assembleare, chiedendo che la stessa fosse dichiarata nulla o annullata per una pluralità di ragioni, oltre al risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione, il 22.9.21, della stessa deliberazione invalida nonostante il Tribunale ne avesse disposto la sospensione ex art. 2378 c.c., con ordinanza del 25.1.21. Il giudizio n. 6036/22 ha invece ad oggetto la deliberazione del 15.6.22 con cui l’assemblea ordinaria della Carige aveva approvato la proposta di deliberazione di rinuncia transattiva al petitum delle azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, che residuava dopo la loro riduzione posta in essere dalla stessa banca il 22.9.21, in violazione della suddetta ordinanza di sospensione adottata ex art.2378 c.c. Tale ultima deliberazione era stata prodotta nel giudizio sospeso (n. 7638/20) dalla Banca Carige, argomentando che essa sarebbe una deliberazione sostitutiva ex art. 2377, c.8, c.c., della deliberazione di rinuncia del 29.5.20; al riguardo, l’istante eccepiva che la nuova delibera assembleare non aveva lo stesso oggetto della delibera impugnata (relativa ad una rinuncia all’azione risarcitoria, mentre la delibera del 15.6.22-oggetto del giudizio n. 6036/22- riguardava una rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti egli ex amministratori, sicché ne deduceva che l’ultima delibera non aveva rimosso i vizi della precedente).
In particolare, il g.i. sospendeva la causa n. 7638/20, argomentando: che ai fini della verifica dell’effetto sostitutivo ex art. 2377, c.8, c.c. della sopravvenuta delibera del 15.6.22 rispetto alla delibera qui impugnata del 29.5.20, era noto che il giudice deve accertare, ai fini della ratifica o rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, che la verifica della legittimità della deliberazione sostitutiva costituisca antecedente logico rispetto all’impugnazione della deliberazione che sarebbe sostituita; che quest’ultima era stata oggetto di autonoma impugnazione tuttora pendente dinanzi al medesimo Tribunale e che, quindi, l’efficacia sostitutiva discendeva dal giudizio di legittimità della successiva delibera.
Il Tribunale, accogliendo il reclamo cautelare della società istante, sospendeva ex art. 2378 c.c., la delibera del 29.5.20 nella parte in cui l’assemblea aveva autorizzato il consiglio d’amministrazione a rinunciare alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, ravvisando il fumus nell’inidonea informazione ai soci sull’oggetto della delibera; nonostante tale sospensione, la Banca Carige aveva eseguito la delibera, sostanzialmente azzerando le domande proposte nei confronti degli examministratori. La Malacalza Investimenti srl formula quattro motivi a sostegno del regolamento di competenza.
Entrambe le parti hanno depositato memoria. Vi è requisitoria del Pubblico Ministeroche ha concluso per l’accoglimento del regolamento. Banca Carige non s’oppone all’accoglimento del ricorso rimettendosi al collegio. RITENUTO CHE Il primo motivo deduce l’erroneità dell’ordinanza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 cpc., poiché il Tribunale aveva ritenuto, d’ufficio, i presupposti di cui all’art. 295 cpc, senza assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla medesima questione.
Il secondo motivo deduce l’erroneità dell’ordinanza di sospensione per violazione degli artt. 2377, c.8, 2379, c.4, c.c., 295 cpc, per non aver il Tribunale previamente statuito in merito alla sussistenza, o meno, di un rapporto di sostituzione tra le due deliberazioni in questione, circa l’identico contenuto delle stesse. Il terzo motivo deduce l’erroneità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto pregiudiziale, ai fini della sospensione ex art. 295 cpc, il giudizio avente ad oggetto la delibera di rinuncia transattiva del 15 giugno 2022 rispetto ala domanda della ricorrente avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguente all’esecuzione della delibera del 29 maggio 2020.
Il quarto motivo deduce l’erroneità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto pregiudiziale, ai fini della sospensione ex art.295 cpc, il giudizio avente ad oggetto la delibera di rinuncia transattiva del 15 giugno 2022 rispetto all’impugnativa della delibera del 29 maggio 2020, nonostante la prima non fosse sostitutiva della seconda, a norma dell’art. 2377, c.8, cc Il regolamentoè fondato.Anzitutto, circa il primo motivo, va osservato che, i n tema di regolamento di competenza, la emissione della decisione senza previa instaurazione del contraddittorio può assumere rilevanza non quale violazione in sé considerata, ma solo ove la parte ricorrente evidenzi e dimostri che detta violazione abbia avuto effetto di impedirle di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza, tali da condurre a diversa decisione (Cass., n. 14245/16).
Nella specie, la ricorrente ha evidenziato che la mancata instaurazione del contraddittorio aveva precluso le difese circa l’insussistenza dei presupposti dell’impugnata sospensione. Gli altri motivi, esaminabili congiuntamente, sonoparimenti fondati. In ambito di società di capitali, qualora consti la sostituzione di una delibera invalida con altra successiva, l'art. 2377, comma 8, c.c. postula che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, il giudice verifichi che la nuova delibera detti una disciplina sostanziale idonea a rimuovere la precedente causa di invalidità (Cass., n. 8816/23).
Lasospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione dipregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto (Cass., n.27426/09; n. 26469/11).Ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione(Cass., n.12441/17).
Nella specie, come rilevato dall’istante, non sussiste il nesso di pregiudizialità logico-giuridico tra le due delibere assembleari in questione, in quanto la nuova delibera del 2022(che aveva ad oggetto una mera rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti egli ex amministratori) non aveva lo stesso oggetto della delibera impugnatadel 29.5.20 ( relativa ad una r inuncia all’azione risarcitoria) e non spiegavadunque una portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata.
Per le medesime ragioni deve escludersi che la delibera del 2022 abbia esplicato efficacia sostitutiva della precedente delibera del 2020, a norma dell’art. 2377, c.8, cc, trattandosi di ordinanze avente oggetto diverso, per le quali non può predicarsi, appunto una siffatta efficacia. Se ne deve concludere che tra i due giudizi in questione sussiste, piuttosto, una connessione, soggettiva ed oggettiva, che avrebbe potuto legittimare la loro riunione, soggettiva ed oggettiva, e non un nesso di pregiudizialità logico-giuridico. Per quanto esposto, in accoglimento del regolamento, va cassata l’ordinanza di sospensione impugnata.
Il regime delle spese sarà regolatonel giudizi o in cui è stata emessa l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte accoglieil ricorso per regolamento necessario di compe