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Ordinanza — n. 23090/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely; bank failed to file within 60 days despite COVID suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23090/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Unipolrec S.p.A. inadmissible due to procedural tardiness. Although the bank argued that the 60-day deadline for filing a cassation appeal against a bankruptcy tribunal's decree should be suspended during the COVID-19 emergency, the court found the deadline had expired on the date of notification. The court ruled that the suspension of time limits did not extend the filing period beyond the statutory 60 days, rendering the appeal untimely.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis l.fall.; Art. 111 Cost.: The sixty-day period for filing a cassation appeal against a bankruptcy tribunal's decree is not subject to statutory suspension; it expires strictly sixty days after the party receives and fully understands the communication of the decree.

Parole chiave

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bankruptcy appeal cassation deadline COVID suspension procedural tardiness bankruptcy proceedings mortgage priority time limit expiration credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 36 bis l.fall.
avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto, in ragione della generale previsione introdotta dall’art. 36 bis l.fall., alla Ric.
Art. 111 Cost.
a) il termine (di sessanta giorni) per proporre ricorso per cassazioneai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto, in ragione della generale previsione introdotta dall’art.
Art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020
Art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020
avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto, in ragione della generale previsione introdotta dall’art. 36 bis l.fall., alla Ric.
Art. 327, comma 1°, c.p.c.
Né a conclusioni diverse si giungerebbe ove il termine per proporre il ricorso si facesse decorrere, a norma dell’art. 327, comma 1°, c.p.c., anziché dal giorno della comunicazione, daquello di deposito (i l 27/11/2019) del decreto impugnato:in tal caso, infatti, stante il disposto d e ll’art.
art. 2932 c.c
e che erano poi stati acquisiti al Fallimento della promissariaacquirente, dichiarato dal Tribunale di Firenze il 15/4/2009, a seguito di sentenza ex art. 2932 c.c.
art. 111 Cost
a) il termine (di sessanta giorni) per proporre ricorso per cassazioneai sensi dell’art. 111 Cost.
artt. 136 c.p
92 dell’ordinamento giudiziario; b)tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria (di regola ai sensi degli artt. 136 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19941 del 2017
o anche in forme equipollenti), purché risulti certa, oltre che la data di ricevimento,la presa di conoscenza integrale dell ’ atto da parte del destinatario (Cass. n. 19941 del 2017;
Cass. n. 21345 del 2012
Cass. n. 21345 del 2012).
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Testo completo

to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27933-2020proposto da: UNIPOLREC S.P.A., rappresentat a e difes a da ll ’ Avvocat o MATTEEO TASSI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO IMMOBILIARE DAMIANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato SERGIO PAPARO per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI FIRENZE de l 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 30/5/2024. FATTI DI CAUSA 1.1.

Unipolrec s.p.a. - costituita per effetto di scissione parziale di Unipol Banca s.p.a. e cessionaria de l credito originariamente vantato da quest’ultima nei confronti di Omnia s.r.l.in forza di un mutuo fondiario, garantito da ipoteca iscritta su immobili che la mutuataria aveva promesso in vendita alla Ric. 2020n. 27933 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 Immobiliare Damiano s.r.l. e che erano poi stati acquisiti al Fallimento della promissariaacquirente, dichiarato dal Tribunale di Firenze il 15/4/2009, a seguito di sentenza ex art. 2932 c.c. emessa dallo stesso tribunale il 28/6/2012 - ha chiesto al giudice delegato il riconoscimento della prelazione ipotecaria e l’assegnazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni sui qualiinsiste la garanzia. 1.2.

Il G.D. ha respinto l’istanza sul rilievo che la banca non risultava insinuata al passivo. 1.3. Il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da Unipolrec s.p.a. contro il provvedimento del G.D. è stato a sua volta respinto dal Tribunale di Firenze con decreto (denominato ordinanza)del 27.11.2019 1.4. Il tribunale ha ritenutoche, a seguito della riforma di cui al d. lgs. n. 5/2006, anche il terzo non creditore garantito da ipoteca su immobili appresi all’attivo della procedura fallimentareè tenuto a proporre la domanda di ammissione allo stato passivo. 2.1.

Unipolrec s.p.a., con ricorso notificato il 26/10/2020, ha chiesto, per un motiv o , la cassazione del decreto , rappresentandone l ’ intervenuta comunicazione in data 22/1/2020. 2.2. Il Fallimento ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 3.2. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che:

a) il termine (di sessanta giorni) per proporre ricorso per cassazioneai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto, in ragione della generale previsione introdotta dall’art. 36 bis l.fall., alla Ric. 2020n. 27933 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 sospensione feriale di cui all’art. 3 della l. n. 742/1969, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario; b)tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria (di regola ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. o anche in forme equipollenti), purché risulti certa, oltre che la data di ricevimento,la presa di conoscenza integrale dell ’ atto da parte del destinatario (Cass. n. 19941 del 2017;

Cass. n. 21345 del 2012). 3.3. Nel caso in esame, la stessa reclamante ha riconosciuto di aver ricevuto la comunicazione del decreto impugnato i l 22/1/2020 , con la conseguenza che, pur tenendo conto della sospensione di tutti i termini processuali per il compimento degli atti, disposta (a causa della cd. emergenza COVID)dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, conv. dalla l. n. 40/2020 nel periodo compreso tra il 9/3/2020 e l’11/5/2020 , il termine di sessanta giorniper la proposizione del ricorso per cassazione erasenz’ altro scaduto alla data, del 26/10/2020 , di notifica dello stesso. 3.4.

Né a conclusioni diverse si giungerebbe ove il termine per proporre il ricorso si facesse decorrere, a norma dell’art. 327, comma 1°, c.p.c., anziché dal giorno della comunicazione, daquello di deposito (i l 27/11/2019) del decreto impugnato:in tal caso, infatti, stante il disposto d e ll’art. 36 bis l.fall., alla data del 26/10/2020 il termine “lungo” di sei mesi risulterebbe parimenti scaduto, pur tenendo conto della sua sospensione ex legetra il 9/3/2020 e l’11/5/2020.

4. Il rilievo d’ufficio della tardività del ricorso induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.Ric. 2020n. 27933 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 5. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e co mpensa integralmente tra le parti le spese del giudizio; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico