Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking facts rather than legal errors in bankruptcy revocation case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court misapplied civil code provisions regarding bankruptcy revocation, claiming the debt was not owed to the bankrupt company. However, the Court ruled that the appeal incorrectly targeted factual findings and evidentiary admissions made during the first instance, which can only be challenged via a specific defect of reasoning claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it attacks the factual findings or evidentiary assessments of the lower court rather than the correct application of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 18391/2016 proposto da: DRAGO E GIACALONE RISTORAZIONE di DRAGO LICARI GIUSEPPE C. s . n . c . in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Gioia (GIOPLA63T17G273Y), giusta procura in atti - ricorrente - contro FALLIMENTO R ES R ISTORO S ERVIZI s .r.l. , in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso d a ll’avv. Daniela Mauceri (MCRDNL64P66G273A),giusta procura in atti -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo nr. 29/2016 depositata in data 15/1/2016; udita la relazione della causa svolta nellecamer e di consiglio del 24 gennaio 2024 e, in riconvocazione,dell’8/7/2024, dal cons. Cosmo Crolla RILEVATO CHE:
1. L a Corte d’ a ppello di Palermo , con sentenza depositata in data 15/1/2016, ha rigettato il gravame proposto da Drago e Giacalone Ristorazione di Drago Licari Giuseppe C. s . n . c . in liquidazione (di seguito, per brevità , “Drago s . n . c . ”) avverso la sentenza d i primo grado che, in accoglimento della domanda avanzata dal Fallimento della ReS Ristoro e Servizi s.r.l., aveva dichiarato l’ inefficaci a ex art 64 l.fall dei versamenti per € 153.384,69 effettuati nel 2002 dalla società poi fallita in favore dell’appellante, titolare della maggioranza della sue quote, e l’aveva condannata alla restituzione della somma predetta, maggiorata degli interessi legali.
2. La Corte, premesso che sono soggetti alla declaratoria di inefficacia ex art. 64 l. fall. tutti gli atti che determinano un depauperamento per il disponente senza che questi ricev a un vantaggio o un corrispettivo, ha rilevato :
i) che nel giudizio di primo grado l’allora convenuta non aveva contestato che il socio Antonino Giacalone, liquidatore della ReS Ristoro , ave sse prelevato le somme in questione, annotandole nella contabilità della fallita come “prelievi per copertura perdite della s.n.c.”, e aveva riconosciuto l’idoneità della documentazione contabil e, prodotta dal Fallimento attore, a fornire prova in tal senso , salvo poi negarne tardivamente in appello la valenza probatoria; ii) che peraltro, come correttamente ritenuto dal tribunale, trattandosi di un rapporto obbligatorio sorto prima della dichiarazione di fallimento, nella specie trovava applicazione l’art. 2710 c.c.; iii) che era privo di rilievo che il passaggio di denaro non emergesse dalla contabilità dell’appellante, non solo per quanto da questa già ammesso ma anche perché la prova che Giacalone avesse prelevato le somme dalle casse della ReS Ristoro e le avesse utilizzate per ripianare le perdite della s.n.c. era emersa nel diverso giudizio promosso dal Fallimento nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 146 l. fall., per fatti di mala gestio.
3. Drago s . n . c . ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affida to ad un solo motivo , cui il Fallimento ha resistito concontroricorso illustrato da memoria .
4. Il ricorso, chiamato all’udienza camerale del 24.1.2024, è stato deciso l’8.7.2024, a seguito di riconvocazione del collegio deliberante. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo del ricorso , che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2710, 2797 c.c. e 116 c.p.c., la ricorrente deduce che la c orte d’appello ha errato nell’attribuire rilevanza probatoria alleannotazioni del libro giornale della ReS Ristoro, da lle qualirisultava che i prelievi di denaro effettuati da Giacalone erano stati utilizzati a copertura delle proprie perdite, dal momento che, per costante giurisprudenza, l’art 2710 c.c. non può trov are applicazione in un giudizio di revocatoria fallimentare, in cui il curatore agisce come terzo e non per far valere rapporti obbligatori inerenti l’esercizio dell’impresa del fallito; osserva dunque che nella specie l’unico beneficiario dei prelievi andava individuato nella persona di Antonino Giacalone , tanto più che, contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello, essa non era socia della fallita e non aveva con la stessa alcun rapporto.
2. Il motivo, pur muovendo da un corretto rilievo (posto che l ’ a rt.2710 c.c.non può trovare applicazione nelle cause di inefficacia di cui agli artt. 64 e segg. l. fall., in cui il curatore agisce come terzo e non già utendo iuribusdel fallito), va dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, non si fonda sull’errata ragione di diritto censurata (evocata ad abundantiamdal giudice d’appello , a d ulteriore conferma della correttezza della decisione assunta dal tribunale) ma su due distinte circostanze probatorie (le ammissioni, non più ritrattabili, effettuate da Drago s.n.c. nel procedimento di primo grado; gli accertamenti, confermativi dell’assunto del Fallimento, compiuti nel separato giudizio ex art. 146 l. fall. promosso contro Giacalone) che sono contestate solo genericamente nel motivo e che invece, inerendo al giudizio di fatto, avrebbero potuto essere sindacate solo mediante la denuncia di un vizio di motivazione – id est : del l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione che, ove considerati, avrebbero determinato un diverso esito della lite – secondo le modalità e nei termini precisati per la prima volta da Cass.
S.U. n. 8053/2014 , cui si è costantemente uniformata tutta la successiva giurisprudenza espressa sul punto da questa Corte. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Cortedichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario del15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bisdello stesso art.
13. Così deciso in R