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Ordinanza — n. 22814/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against deportation order due to violation of defense rights and lack of hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22814/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a peace judge's order revoking a suspension of a deportation decree. The appellant argued that the judge violated his right to defense and adversarial proceedings by ruling on the revocation request without holding a hearing. The court agreed, holding that the lack of a hearing prevented the review of asylum claims and nullified the entire judicial process.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: The violation of the right to adversarial proceedings and defense by a judge ruling without a hearing on a revocation request renders the entire judgment null and void.

Parole chiave

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right to adversarial proceedings nullity of judgment asylum suspension deportation order violation of defense rights domanda di protezione provvisoria protezione internazionale protezione diplomatica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 c.p.p.
Art. 113 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., 11496/2004
Orbene, l’evidente violazione del contraddittorio comporta, nella specie, la nullità dell'intero giudizio, con la conseguenza che la decisione che lo conclude ne resta travolta,e non è idonea a porre in essere statuizioni suscettibili di trasformarsi in cosa giudicata (Cass., 11496/2004; Cass.,26040/2005).
Cass., 26040/2005
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Testo completo

ZZO Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 3158/2023proposto da: NDIAYE MAMADOU NASSIR,elett.te domic. presso l’avv. Antonio Fiore, dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende; -resistente- QUESTURA DI SIRACUSA, in persona del Questorep.t.; -intimata- avverso il provvedimento del Giudice di pace di Siracusa emesso il 20.12.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2024dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Il Giudice di pacedi Siracusa, preso atto della nota della Questura nella quale si chiedeva la revoca del provvedimento del 2022 del medesimo giudice di sospensione dell’atto impugnato (il decreto di respingimento emesso dal Questore di Siracusa il 30.11.2021nei confronti di Ndiaye Mamadou Nassir), a seguito della presentazione, da parte del medesimo, della domanda di protezione internazionale, tenuto conto che nelle more era stata emessa nei confronti del ricorrente una decisione di rigetto da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania, notificatae mai impugnata, con decreto del 20.12.2022 revocava il suddetto provvedimento di sospensione, rigettando il ricorso del ricorrente avverso il decreto di respingimento emesso dal Questore di Siracusa il 30.11.2021.

Avverso tale provvedimento, Ndiaye Mamadou Nassir ricorre in cassazione con unico motivo. Il Ministero dell’Internosi è costituito al solo fine di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione. Non svolge difese la Questura di Siracusa. RITENUTO CHE L’unico motivo deduce nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver il Giudice di pace provveduto senza fissare un’apposita udienza sull’istanza di revoca, precludendogli la difesa che sarebbe consistita nell’eccepire di aver tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego della Commissione T erritorial e, con la conseguenza che, in quanto richiedente asilo, non poteva essere respinto né espulso dal territorio, sino alla definitiva conclusione del procedimento.

Il ricorrente soggiunge altresì che il Tribunale avevasospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorso èfondato. Il Giudice di pace , dopo avere sospeso l’efficacia del decreto di respingimento, per l’intervenuta presentazione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, ha poi ‒ a seguito della comunicazione, fuori udienza, da parte della Questura dell’avvenuto rigetto della domanda di protezione ‒ revocato, inaudita altera parte, l’ordinanza di sospensione e rigettato l’opposizione al decreto di respingimento.

La fissazione dell’udienza avrebbe consentito all’istante di dimostrare la proposizione del ricorso avverso il provvedimento reiettivo della domanda di protezione, e la sua disposta sospensione. Orbene, l’evidente violazione del contraddittorio comporta, nella specie, la nullità dell'intero giudizio, con la conseguenza che la decisione che lo conclude ne resta travolta,e non è idonea a porre in essere statuizioni suscettibili di trasformarsi in cosa giudicata (Cass., 11496/2004; Cass.,26040/2005). Nel caso concreto, la violazione del contraddittorio ha impedito l’esame delle difese del ricorrente in ordine ai presupposti della protezione internazionale.

Per quanto esposto, in accoglimento dell’unico motivo, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Giudice di pace per la prosecuzione del processo attraverso l’instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte accoglie ilricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa al Giudice di pace di Siracusa, in persona di diverso magistrato, anche in ord