Cassation court allows expulsion appeal by ruling deadline is mailing date, not court filing date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of Peter Joe's appeal against an expulsion decree. The lower court incorrectly rejected the appeal because it was filed in the registry after the 30-day deadline, ignoring that it was mailed within the period. The court ruled that the deadline is calculated from the mailing date, not the filing date, as the postal service must be used for such appeals. Consequently, the expulsion decree was annulled and the case remanded for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/98; Art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/11: The deadline for filing an appeal against an expulsion decree is calculated from the date of mailing the appeal via postal service, not the date of deposit in the court registry.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 19437/2022proposto da: PETER JOE, elett.te dom ic. presso l’avv. Riccardo Vallini Vaccari , dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappres. e difeso; -resistente- PREFETTURA DI VERONA, in persona del Prefettop.t.; -intimata- avverso il provvedimento del Giudice di pace di Verona , n. 401/22, emesso il 4.07.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con provvedimento emesso il 4.7.2022 il Giudice di pace di Verona ha dichiarato inammissibile il ricorso di Peter Joe avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto, osservando che: il ricorso era stato depositato in cancelleria il 2 6.04.22 , come risultava dal timbro di deposito, mentre il provvedimento impugnato era stato emesso il 22.03.22, sicché non era stato rispettato il termine di 30 gg., di cui all’art. 18, c.3, d.lgs. n. 150/11. Peter Joe ricorrein cassazione con unico motivo, illustrato da memoria.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; non svolge difese la Prefettura. Con ordinanza interlocutoria del 155.23, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la rinotifica del ricorso al Prefetto. E’ stata depositata proposta di definizione da parte del consigliere delegato, in ordine all’inammissibilità del ricorso per tardiva rinotifica alla Prefettura. Il ricorrente, con atto del 20.9.23, ha presentato istanza d’opposizione alla suddetta proposta. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 13, c.8, d.lgs. n. 286/98, 18, c.3, d.lgs. n. 150/11, per aver il Giudice di pace ritenuto tardivo il ricorso, sebbene propostocon lettera racc. spedita il 21.04.2022, entro il termine di 30 gg.- a decorrere dalla data di notifica del decreto d’espulsione avvenuta il 22.3.2022-erroneamente attribuendo rilievo, a tal fine, al deposito in cancelleria del ricorso.
Il ricorso ‒ alla luce della documentazione di primo grado acquisita ‒ è fondato. Ai fini della tempestività dell'impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero si deve avere riguardo alla data di spedizione del ricorso tramite presentazione all'ufficio postale, non già alla data di ricezione, posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 241 del 2004, conv., con modif., dall'art. 1, comma 1, della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente (Cass., 15981/2019;
Cass., 21863/2010). Nel caso concreto, è necessario discostarsi dalla proposta della consigliera delegata, essendo stato il ricorso rinotificato il 30 maggio 2023, nel termine assegnato dalla Corte per la rinotifica alla Prefettura. Premesso ciò, il ricorso è fondato. Il decreto d’espulsione è stato notificato il 22/3/2022 e il ricorso è stato consegnato per la spedizione il 21/4/2022, ossia nel termine di trenta giorni ex art. 18 d.lgs. 150/2011, richiamato dall’art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998. Il Giudice di pace ha, invece, erroneamente considerato, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, la data di deposito del ricorso in cancelleria.
Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio al Giudice di pace per l’esame del merito, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Verona, in persona di diverso magistrato, anche in ordine alle spese del grado di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 31 maggio 2