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Ordinanza — n. 22791/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against expulsion order by ruling filing date, not receipt date, counts for time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22791/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned the lower court's dismissal of an expulsion appeal, ruling that the filing date via postal service, not the receipt date, determines timeliness. The appellant argued the 30-day deadline had not expired when the letter was sent, whereas the lower court incorrectly relied on the arrival date. The court applied constitutional principles protecting foreign nationals' access to justice to establish that the appeal was timely.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/98; Art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/11: The deadline for appealing an expulsion order is calculated from the date of mailing the appeal via postal service, not the date of receipt, to ensure effective access to justice for foreign nationals.

Parole chiave

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expulsion appeal timeliness postal service filing date foreign national rights administrative procedure deadline access to justice principle ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo termine di partenza tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/98
278 del 2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 8, del d.lgs.
Art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/11
Nel caso concreto, il decreto di espulsione è stato notificato il 28/10/2021, e la spedizione del ricorso è stata effettuata il 26/11/2021, ossia nel termine di trenta giorni ex art. 18 d.lgs.
Corte costituzionale n. 278 del 2008
Cass., 15981/2019
271 del 2004, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente (Cass., 15981/2019;
Cass., 21863/2010
art. 18 d.lgs. 150/2011
Nel caso concreto, il decreto di espulsione è stato notificato il 28/10/2021, e la spedizione del ricorso è stata effettuata il 26/11/2021, ossia nel termine di trenta giorni ex art. 18 d.lgs. 150/2011, richiamato dall’art.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 278 del 2008
Cass., 15981/2019
271 del 2004, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente (Cass., 15981/2019;
Cass., 21863/2010
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Testo completo

IAZZO Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 5364/2022proposto da: ASSAL MOHAMMED YASSINE, elett.te dom ic. presso l’avv. Simone Giuseppe Bergamini,dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elett.te domic presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappres. e difeso; -resistente- PREFETTURA DI VERONA, in persona del Prefettop.t.; -intimata- avverso il provvedimento del Giudice di pace di Verona , n. 21/22, emesso il 29.12.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con provvedimento del 29.12.2021 il G iudice di pace di Verona dichiaravainammissibile il ricorso di Assal Mohammed Yassine avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto, osservando che: come rilevato dalla Prefettura, il ricorso era stato depositato il 2.12.21, mentre il provvedimento impugnato era stato (emesso e) notificato il 28.10.21, sicché non era stato rispettato il termine di 30 gg., di cui all’art. 18, c.3, d.lgs. n. 150/11. Assal Mohammed Yassine ricorre in cassazione, avverso il suddetto provvedimento, con unico motivo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; non svolge difese la Prefettura di Verona. Con ordinanza interlocutoria, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo del ricorrente per la prova della tempestività della notifica del ricorso. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 13, c.8, d.lgs. n. 286/98,18, c.3, d.lgs. n. 150/11, per aver il G iudice di pace ritenuto tardivo il ricorso, sebbene proposto con lettera racc. spedita il 26.11.2021, poi pervenuta in cancelleria il 2.12.21, per cui alla data suddetta il termine di 30 gg. non era ancora decorso.

Il ricorso ‒ alla luce della documentazione di primo grado acquisita ‒ è fondato. Ai fini della tempestività dell'impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero si deve avere riguardo, invero, alla data di spedizione del ricorso tramite presentazione all'ufficio postale, non già alla data di ricezione, considerata la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 241 del 2004, conv., con modif., dall'art. 1, comma 1, della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente (Cass., 15981/2019;

Cass. , 21863/2010). Nel caso concreto, il decreto di espulsione è stato notificato il 28/10/2021, e la spedizione del ricorso è stata effettuata il 26/11/2021, ossia nel termine di trenta giorni ex art. 18 d.lgs. 150/2011, richiamato dall’art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998. Il Giudice di pace ha , invece, erroneamente considerato la data di arrivo del ricorso al destinatario, ossia 2/12/2021. Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio al Giudice di pace per l’esame del merito, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ilricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Verona, inpersona di diverso magistrato, anchein ordine alle spese del gra