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Ordinanza — n. 22785/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failing to specify privilege title in initial bankruptcy claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22785/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Lorenzo Longhi's appeal against the bankruptcy court's decision to treat his professional fee claim as unsecured. Longhi argued that providing all necessary documents implicitly requested the privilege, but the court held that bankruptcy law requires an explicit and specific request for privilege status in the initial claim. Consequently, the omission of a specific privilege title in the original filing resulted in the automatic downgrade of the claim to unsecured status.

Regesto Legislator

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Art. 93 comma 3 n. 4 l. fall.; The request for a privilege in bankruptcy proceedings must be specifically and clearly indicated in the initial claim, with omission or uncertainty leading to the automatic classification of the claim as unsecured.

Parole chiave

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bankruptcy claim privilege title unsecured debt immutability of claim Cassation appeal credito a lungo termine difetto di sottoscrizione credito gratuito

Disposizioni normative citate

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Art. 93 comma 3 n. 4 l. fall.
2.2 L’art. 93, comma 3 nr.
Art. 2751 bis 1 comma nr 2 c.c.
aveva escluso la spettanza del privilegio art. 2751- bis, comma 1 , n.
Art. 98-99 R.D. 267/1942

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass: Sez. 1, Ordinanza n. 10990/2021
Cass. n. 17710/2014
3, c.c.con riferimento all'insinuazione al passivo per un'indennità suppletiva di clientela in relazione a un rapporto di agenzia, essendosi il creditore limitato a richiamare la ragione giustificativa del credito e non anche la connotazione privilegiata; cosi anche: Cass. n. 17710/2014; 12467/2018 ).
Cass. n. 12467/2018
Cass.2287/2024
Italian Court dismisses bankruptcy appeal, ruling litigation costs allocation is a matter of merit discretion.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al procedimento nr. 21948/2022 proposto Lorenzo Longhi, elettivamente domiciliato in Roma , via Cicerone 44, presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons (CRBGNN67C01H501E, rappresento e difeso dall’avv. Alberto Fontana FNTLRT62E11C933I); ricorrente contro Fallimento Rovigo Parking s.r.l.; intimato avverso il decreto nr 6508/2022 depositato in data 21/7/2022 dal Tribunale di Milano ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal cons. Cosmo Crolla. FATTI DI CAUSA 1 Lorenzo Longhi chiese che fosse ammesso allo stato passivo del Fallimento Rovigo Parking s.r.l. il credito di € 35.526,40 , in prededuzione, per saldo dei compensi relativi all’attività professionale di attestazione del piano che accompagnava la domanda di ammissione al concordato successivamente rinunciata 2 Il Giudice Delegato ammise in via chirografaria il credito nella misura richiesta non riconoscendo la prededuzione. 3 Sull’impugnazione del Longhi, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione rilevando che il ricorrente con l’ originaria domanda di insinuazione allo stato passivo non aveva chiesto, neanche in via subordinata , il riconoscimento del privilegio del professionale ma solo della prededuzione e, pertanto, poiché non è consentito all’opponente nel giudizio di opposizione allo stato passivo proporre domande nuove, la richiesta di riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis 1 comma nr 2 c.c., formulata per prima volta con l’atto di opposizione allo stato passivo, era inammissibile. 1 Lorenzo Longhi ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi;la procedura ha svolto difese mediante controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo lamenta violazione e la falsa applicazione degli artt. 98-99 R.D. 267/1942 in relazione alla errata interpretazione del principio della immutabilità della domanda che regge il giudizio di opposizione allo stato passivo, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte. Il ricorrente sostiene che il professionista, pur omettendo di chiedere specificamente l’ammissione del credito in via privilegiata, seppur in subordine, essendo all’epoca della domanda astrattamente sostenibile la prededucibilità del credito, ha fornito al Tribunale tutti gli elementi, le indicazioni ed i documenti per eliminare ogni dubbio sulla sua qualifica di professionista, come tale, in ogni caso, portatore di un credito da collocare al privilegio in ragione della causa. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2745 e 2751 bis n. 2 c.c. per non avere il Tribunale tenuto conto che il privilegio è accordato al credito in relazione alla causa dello stesso, indipendentemente dalla volontà del titolare. 2.1 I due motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati. 2.2 L’art. 93, comma 3 nr. 4 l.fall prevede che « il ricorso contiene ……..l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione , nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale». 2.2 Questa Corte ha avuto modo di precisare che la domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall., dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato (Cass:

Sez. 1, Ordinanza n. 10990/2021: nella specie, la S.C. aveva escluso la spettanza del privilegio art. 2751- bis, comma 1 , n. 3, c.c.con riferimento all'insinuazione al passivo per un'indennità suppletiva di clientela in relazione a un rapporto di agenzia, essendosi il creditore limitato a richiamare la ragione giustificativa del credito e non anche la connotazione privilegiata; cosi anche: Cass. n. 17710/2014; 12467/2018 ). 2.3 Il principio è stato recentemente confermato nei seguenti termini : «La richiesta del privilegio è esaminabile nei suoi presupposti costitutivi se la relativa domanda, in caso di una pluralità di crediti insinuati, è specificamente e chiaramente riferita a ciascuno di essi, con indicazione distinta del rispettivo titolo di prelazione e delle proprie ragioni che colleghino la causa di prelazione al singolo credito, cioè alle prestazioni il cui inadempimento o le condotte la cui effettuazione originino la responsabilità del debitore; il ricorrente che, altrimenti, incorra in assoluta incertezza attributiva della prelazione o in sua omissione consegue un provvedimento non ammissivo con 'considerazione' legale della domanda in quella di credito chirografario» ( cfr.

Cass.2287/2024). 3 7 Nel caso di specie non solo con la domanda di insinuazione al passivo non è stata chiesta l’ammissione del credito in collocazione privilegiata ma non vi è stata neppure la specifica allegazione e descrizione della causa di prelazione. 3 In conclusione il ricorso va rigettato. 4 Nulla è da statuire sulle spese non avendo la curatela svolto difese. PQM La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella Camera di Consi