Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Gaia Services S.r.l., challenged a bankruptcy judgment against the company and its administrator, but remained silent after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for case termination within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1697/2023 R.G. proposto da : RANUCCI GAIA, nella qualità di già l.r. Gaia services s.r.l., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA N. 174, presso lo studio dell’avvocato CELERE PIERO (CLRPRI71C01H501U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO DELLA SOCIETA' GAIA SERVICES S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA 31, presso lo studio dell’avvocato MARI LEONILDA (MRALLD56S62C361H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASSI GIAMPIERO (CSSGPR52P22D612G) -controricorrente- nonchè contro MONTAGNI MARIO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE2 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2766/2022 depositata il 12/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acce