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Decreto — n. 22632/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 22632/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's bankruptcy decree extinguished. The appellant, Henriette SRL, failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the proposal for judgment definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal for judgment definition within 40 days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40 day deadline judgment definition proposal extinction of proceedings waiver of rights inosservanza delle prescrizioni di controllo costo degli impianti esecuzione – Documenti da produrre

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3646/2022 depositata il 17/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3646/2022 depositata il 17/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.542/2023 R.G. proposto da : HENRIETTE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MELTONESE VITO (MLTVTI83M21A662Y), ELLER VAINICHER MARCO (LRRMCV72P28F205X) -ricorrente- contro LOPERGOLO ROSALINDA, CURATELA DEL FALLIMENTO HENRIETTE S.R.L. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3646/2022 depositata il 17/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. C