Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a bankruptcy trustee, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26805/2019 R.G. proposto da : LO IACONO PAOLO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRASONE N 8, presso lo studio dell’avvocato VENTURI DANIELE (VNTDNL71L29H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERGONI MARIO (LBRMRA62R20G273I) -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO FINTEL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA, 388, presso lo studio dell’avvocato PAPPALARDO SALVATORE MARIA (PPPSVT66L24C351O) rappresentato e difeso dall'avvocato LANDOLINA CARLO (LNDCRL66M17G273X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.332/2019 depositata il 20/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in Euro 8.500,00 per compensi, oltre agli accessori di le