Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Marina Dei Cesari S.R.L., filed a decree against the controricorrente and other parties but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3036/2023 R.G. proposto da : MARINA DEI CESARI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA, 2/A, presso lo studio dell’avvocato PANELLA ALESSIA (PNLLSS75D45A515E) rappresentato e difeso dall'avvocato CANESTRARI FRANCESCO (CNSFNC67H05D488S) -ricorrente- contro AKADI S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARLO FELICE, 63, presso lo studio dell’avvocato CHINAPPI CAROLA (CHNCRL76H70H501R) rappresentato e difeso dagli avvocati BALESTRAZZI CLAUDIA (BLSCLD72H66G888L), TIBERIO DANIELE GIUSEPPE (TBRDLG70E15F205V) -controricorrente- nonchè contro LEONE SPV S.R.L., FALLIMENTO MARINA DEI CESARI S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE, ADRIA MARINE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.1598/2022 depositata il 20/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli access