Italian court dismisses detention extension due to absolute lack of specific legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the detention extension order against Omar Mguelesh Omar, a Tunisian national, for absolute lack of motivation. The lower court merely noted the applicant's complaints were 'not convincing' without addressing the specific legal requirements for extending detention. The court ruled that such measures restricting personal liberty require concrete, specific reasons proving the feasibility of repatriation, which were entirely absent in the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 comma 5 D.Lgs. 286/1998; Art. 13 Cost.: Detention extensions for foreigners require specific judicial reasoning demonstrating concrete elements for repatriation feasibility; mere tautological statements of non-convincing complaints violate constitutional principles and render the measure null.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18410/2023 R.G. proposto da : MGUESESH OMAR, elettivamente domiciliato in CALTANISSETTA VIA PALADINI 246 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato FALLICA LETIZIA (FLLLTZ69H59G624V) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI CALTANISSETTA -intimati- avverso il DECRETOdel GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA n. r.g. 1624/2023depositata il 16/08/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
RILEVATO CHE: 1. – In data 14.08.2023 la Questura di Caltanissetta ha richiesto al Giudice di Pace di Caltanissetta, la proroga del decreto di trattenimento di MGUESESH Omar, cittadino tunisino, disposto dal Questore di Agrigento, in esecuzione del provvedimento di respingimento della stessa Autorità. All’udienza del 16/08/2023, il difensore si è opposta alla proroga, come verbalizzato, rilevando che la Questura non aveva allegato fatti nuovi. Il Giudice di Pace adito, sciogliendo la riserva, ha emesso il provvedimento di proroga del trattenimento, già disposto per quindici giorni,per ulteriori quindici giorni presso il C.P.R di Caltanissetta.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso questa decisione, affidato ad un motivo; la Questura e il Ministero dell'Interno intimati non hanno svolto difese. È stata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATO CHE: 2. –L’unico motivo denuncia la nullità del provvedimento impugnato per carenza assoluta di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e degli artt. 11 e 13 della Costituzione; rimarca il ricorrente che il Giudice di Pace si è limitato, a scioglimento della riserva, si limita a ritenere “non condivisibili le doglianze dello straniero” ed a barrare la casella “Sussistono” i presupposti di cui all’art 14 D.Lgs n.286/1998 e senza fornire alcuna motivazione sulle questioni dedotte dalla parte in udienza. 3.-Il motivo è fondato e va accolto.
Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, (e successive modificazioni) prevede che: "Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio.
In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a centottanta giorni". Il D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 sancisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti che dispongono o prorogano il trattenimento, in attuazione della direttiva UE n. 33/2013, il cui art. 8, paragrafo 2, prevede che il trattenimento possa essere disposto soltanto ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, mentre il successivo art. 9, paragrafi 2 e 4, nel prevedere che la decisione di trattenimento sia soggetta al rispetto di importanti garanzie procedurali e giurisdizionali, dispone che tale decisione debba precisare per iscritto le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa.
Il giudice di pace ha invece utilizzato un semplice prestampato ("sussistono/non sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modifiche, art. 14"), senza alcun richiamo per relationem alla richiesta del Questore, né riferimento alle circostanze del caso concreto, né rilievo sulle deduzioni e memorie difensive autorizzate, perciò adottando una motivazione del tutto apparente e tautologica, in violazione dei principi fondamentali in tema di motivazione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale (ex multis, da ultimo, Cass.22013/2023; 504/2023, 4858/2023, 5215/2023, 5231/2023).
Invero, il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente, contestualmente all'espulsione, è una misura di privazione della libertà personale che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione cronologica rigidamente predeterminata; pertanto, stanti il rango costituzionale e la natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di potere discrezionale, e il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta e della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 18748/2015, 5650/2017, 23450/2019, 18227/2022);
L'inammissibilità di proroghe non rigidamente ancorate a determinati limiti temporali e condizioni legislativamente imposti, comporta che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 6064/2019). 4.-In conclusione, risulta evidente che il provvedimento impugnato è nullo per difetto assoluto di motivazione e va cassato senza rinvio, in applicazione dell'art. 382 c.p.c., u.c., secondo periodo, poiché il processo non può essere proseguito, essendo ormai decorso il termine entro cui la proroga avrebbe potuto essere validamente disposta (Cass. 22013/2023, 12865/2023).
Essendo il ricorrente ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ed in particolare, nel caso di giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 83, comma 2, D.P.R. cit., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'amministrazione statale (Cass.
Sez. U, 24413/2021; da ultimo, Cass. 12865/2023); le spese processuali, anche del giudizio di legittimità, andranno quindi liquidate dal Giudice di pace di Caltanisetta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e c