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Ordinanza — n. 22473/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses retired railway official's claim for separate inspection fees under common law rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22473/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared Giuseppe Massaro's appeal inadmissible, rejecting his request for separate compensation for issuing a preliminary inspection report. Massaro argued that a 1966 ministerial decree allowed distinct fees for handling objections, while the railway companies contended the 1985 decree superseded it. The court ruled that the 1985 decree automatically replaced the 1966 regulations upon the creation of the state railway entity, meaning the common civil code governs the fee determination instead.

Regesto Legislator

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Art. 31 bis l. n. 109 del 1994; Art. 2233 c.c.: The automatic caducity of specific ministerial regulations upon the institutional change of a public entity means that professional fees must be determined according to the common civil code rules on remuneration and usage tariffs.

Parole chiave

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automatic caducity of regulations professional fees determination common civil code rules ministerial decree replacement retired official compensation lavori pubblici spesa nuova verifica da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

Disposizioni normative citate

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Art. 31 bis l. n. 109 del 1994
La Corte territoriale ha, prima di tutto, ritenuto inconferente la riconducibilità o meno della relazione in questione alla disciplina di cui all’art. 31 bis l. n. 109 del 1994, poiché l’appellante aveva affermato che si trattava di attività suscettibile di compenso separato ai sensi dell’art.
Art. 3 d.m. n. 3789 del 1966
4537 del 1973), con la conseguenza che era ancora operante l’art. 3 d.m. n. 3789 del 1966, ove era previsto che, per l’esame delle riserve, si determinavano compensi a parte, in base all’importo delle riserve discusse.
d.m. n. 3563 del 1985
La medesima Corte ha, poi, rilevato che, in assenza di specifica pattuizione, le parti avevano concordemente dedotto che RFI aveva fatto ricorso al d.m. n. 3563 del 1985 per la liquidazione già operata, così ritenendo che tale d.m.
Art. 2229 ss. c.c.
Art. 2233 c.c.
potesse rappresentare un uso ai sensi dell’art. 2233 c.c., determinato dalla convinzione della sua perdurante vigenza.
Art. 14 l. 210 del 1985
Il ricorrente, pur richiamando i principi sopra ricordati e le pronunce di questa Corte che li hanno espressi, ha, poi, dedotto che, ai sensi dell’art. 14 l. 210 del 1985, il d.m.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
4.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R.
art. 2233 c.c
potesse rappresentare un uso ai sensi dell’art. 2233 c.c., determinato dalla convinzione della sua perdurante vigenza.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, Sentenza n. 15062 del 26/06/2009
La stessa Corte, territoriale richiamando un precedente di questa Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 15062 del 26/06/2009), ha rilevato che, dopo l’entrata in vigore della l.
Cass., Sez. L, Sentenza n. 22861 del 10/11/2010
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Testo completo

l. Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 00134/2021 R.G. promosso da Massaro Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Linati 75, presso lo studio dell’avv. Gerardo D’Aiuto, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. prof. Gianluca D’Aiuto, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Italferr s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, viale Umberto Tupini 113, presso lo studio dell’avv. prof. Nicola Corbo, che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti; controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4730/2020, pubblicata in data 07/10/2020, notificata in data 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere relatore Eleonora Reggiani; letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Massaro Giuseppe, già dirigente generale in quiescenza di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (di seguito, RFI), avanzava ricorso davanti al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, deducendo di avere proceduto – nella carica di Presidente della Commissione di collaudo, relativa all’appalto avente ad oggetto il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Viterbo, gestito da Italferr s.p.a. (di seguito, ITALFERR) – alla relazione di collaudo n. 1599/00 in corso d’opera, a seguito della formulazione di riserve dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 31 bisl. n. 109 del 1994.

Chiedeva, quindi, l’erogazione del compenso per tale prestazione, in aggiunta rispetto a quello già ottenuto per l’esecuzione del collaudo, secondo la tariffa applicabile, e cioè il d.m. n. 3563 del 1985 del Ministro dei Trasporti, che, ad opinione del ricorrente, costituiva modifica e rivalutazione dei compensi stabiliti nei precedenti decreti ministeriali (rispettivamente il d.m. n. 3789 del 1966 e il d.m. n. 4537 del 1973), con la conseguenza che era ancora operante l’art. 3 d.m. n. 3789 del 1966, ove era previsto che, per l’esame delle riserve, si determinavano compensi a parte, in base all’importo delle riserve discusse.

Il Tribunale, in qualità di giudice del lavoro, nel contraddittorio delle parti, declinava la propria competenza e il Massaro procedeva alla riassunzione del giudizio davanti al Tribunale ordinario, davanti al quale si costituivano RFI e ITALFERR, ma la domanda veniva respinta. Proposto appello dal Massaro, il giudice del gravame, nel contraddittorio delle parti, rigettava l’impugnazione. La Corte territoriale ha, prima di tutto, ritenuto inconferente la riconducibilità o meno della relazione in questione alla disciplina di cui all’art. 31 bis l. n. 109 del 1994, poiché l’appellante aveva affermato che si trattava di attività suscettibile di compenso separato ai sensi dell’art. 3 d.m. n. 3789 del 1966, mentre gli appellati avevano dedotto che, in ogni caso, le relazione del collaudatore sulle riserve era attività compresa nel compenso già corrisposto per l’attività di collaudo generale, come si evinceva dagli artt. 75 e 77 delle Condizioni generali di contratto.

La stessa Corte, territoriale richiamando un precedente di questa Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 15062 del 26/06/2009), ha rilevato che, dopo l’entrata in vigore della l. n. 210 del 1985 di riforma delle Ferrovie dello Stato, la devoluzione dell’attività negoziale dell’Ente Ferrovie dello Stato al suo Consiglio di amministrazione ha comportato l’automatica caducazione di tutte le fonti regolamentari vigenti, poiché la disciplina dei rapporti contrattuali è divenuta assoggettata alle regole comuni, con la conseguenza che l’art. 3 d.m. n. 3789 del 1966, non era applicabile automaticamente, ma doveva essere richiamato dalle parti all’atto del conferimento dell’incarico al Massaro di procedere al collaudo.

La medesima Corte ha, poi, rilevato che, in assenza di specifica pattuizione, le parti avevano concordemente dedotto che RFI aveva fatto ricorso al d.m. n. 3563 del 1985 per la liquidazione già operata, così ritenendo che tale d.m. potesse rappresentare un uso ai sensi dell’art. 2233 c.c., determinato dalla convinzione della sua perdurante vigenza. La Corte territoriale ha, però, escluso che il menzionato d.m. n. 3563 del 1985 richiamasse il precedente d.m. n. 3789 del 1966, perché rinviava solo al d.m. n. 4537 del 1973, e limitatamente ai compensi dovuti per l’espletamento di incarichi affidati ai Funzionari delle Ferrovie dello Stato ancora in servizio, senza alcuna speciale regolamentazione per i Funzionari a riposo, cui il d.m. n. 3789 del 1966 dedicava, invece, una particolare disciplina.

Da tale constatazione, la Corte d’appello ha ritenuto che la previsione contenuta all’art. 3 d.m. n. 3789 del 1966, non potesse essere utilmente invocata per la liquidazione di un ulteriore compenso. La stessa Corte ha, peraltro, aggiunto che, in base agli artt. 44, 75 e 77 delle Condizioni generali di contratto relative alla disciplina del settore negoziale degli appalti di opere, lavori e forniture in opera, approvate il 27/10/1987 dal Consiglio di amministrazione dell’Ente Ferrovie dello Stato, in conformità alla l. n. 210 del 1985, il collaudo generale comprendeva anche la formulazione del parere sulle riserve dell’appaltatore.

In conclusione, secondo il giudice di appello, la relazione separata del collaudatore sulle riserve dell’appaltatore (a prescindere dalla circostanza che essa sia stata richiesta ai fini di cui all’art. 31 bis l. n. 109 del 1994) rientrava pienamente tra i compiti demandati al collaudatore e, dunque, non essendo stata contrattualmente prevista una liquidazione del compenso per tale attività, non essendo applicabile l’art. 3 d.m. n. 3789 del 1966, la domanda dell’attore non poteva essere accolta. Avverso tale statuizione, Massaro Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di ricorso.

Gli intimati si sono difesi con controricorso. Le parti hanno depositato memorie difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. n. 210 del 1985, nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non avere la Corte d’appello tenuto conto che la prestazione oggetto di giudizio non era riconducibile all’esame delle riserve contemplate negli artt. 44 e 77 delle Condizioni generali di contratto, approvate dal Consiglio di amministrazione dell’Ente Ferrovie dello Stato il 27/10/1987, riguardando una riserva formulata dall’appaltatore ai sensi dell’art. 31 bisl. n. 104 del 1994, che dava diritto a un separato compenso, ai sensi dell’art. 3 d.m. n. 3789 del 1966, ancora vigente, ai sensi dell’art. 14 l. n. 210 del 1985, fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia, aggiungendo che, comunque, i menzionati articoli delle Condizioni generali di contratto non si occupavano del compenso dovuto al collaudatore e riguardavano piuttosto il rapporto con l’impresa appaltatrice.

In sintesi, secondo il ricorrente, la relazione effettuata sulla riserva in corso d’opera non rientrava tra quelle contenute nelle Condizioni generali di contratto, che comunque non riguardavano il compenso dovuto al collaudatore, e pertanto doveva essere oggetto di una separata liquidazione di compenso, da effettuarsi secondo il disposto dell’art. 3 d.m. n. 3789 del 1966, che doveva ritenersi ancora in vigore in base al disposto dell’art. 14 l. n. 210 del 1985. 2.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. 2.1.In primo luogo, si deve rilevare che la censura si fonda sul fatto che, secondo il ricorrente, la relazione effettuata riguardava una riserva diversa da quelle contemplate nelle Condizioni generali di contratto, approvate dal Consiglio di amministrazione dell’Ente Ferrovie dello Stato (che all’epoca era un ente pubblico economico).

Com’è noto, l'interpretazione di un qualsiasi atto giuridico, anche amministrativo, è riservata al giudice del merito, ed è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, fra le quali ha carattere prioritario, quando si tratta di atto unilaterale, quella collegata all'elemento letterale (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7584 del 05/06/2001; v. anche Cass., Sez. L, Sentenza n. 12370 del 22/08/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6942 del 08/04/2004; Sez. 1, Sentenza n. 22961 del 07/12/2004;

Sez. 2, Sentenza n. 696 del 16/01/2006; Sez. 1, Sentenza n. 18661 del 29/08/2006; Cass., Sez. L, Sentenza n. 13667 del 30/05/2018). Nel caso di specie, il ricorrente ha offerto una interpretazione degli artt. 44, 75 e 77 delle Condizioni generali di contratto, approvate dal Consiglio di amministrazione dell’Ente Ferrovie dello stato, senza formulare un motivo di ricorso specifico e senza indicare le norme asseritamente violate dalla Corte d’appello in sede di interpretazione, omettendo anche di riportare il contenuto delle previsioni censurate e di quelle ritenute rilevanti a supporto della diversa interpretazione offerta.

La critica, come proposta, si risolve in una generica contestazione di merito, sostanziandosi, nella prospettazione di una mera interpretazione diversa da quella operata dal giudice di appello, e ad essa contrapposta, accompagnata dalla inammissibile richiesta, rivolta al giudice di legittimità, di procedere ad un riesame di merito della valutazione in fatto operata dalla Corte territoriale. La censura è dunque inammissibile perché generica e non autosufficiente, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., in quanto non indica le violazioni cui sarebbe incorso il giudice di merito nell’escludere che la riserva in questione fosse riconducibile a quelle contemplate nelle condizioni generali di contratto.

La stessa censura è, inoltre, inammissibile, perché si risolve nella prospettazione di una interpretazione delle Condizioni generali di contratto semplicemente diversa da quella operata dal giudice di merito e, dunque, nella proposta di un diverso giudizio di fatto, non consentita in questa sede. 2.2.In secondo luogo, la censura non attinge la ratio su cui si fonda la decisione impugnata. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi, affermati da questa Corte, secondo cui, per effetto dell’istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato con l. n. 210 del 1985, l’attività negoziale di tale Ente, ivi compresa la determinazione dei compensi per le prestazioni di lavoro autonomo svolte dai dirigenti in quiescenza, è stata delegificata, con la conseguente automatica caducazione delle fonti regolamentari prima vigenti in materia, senza che fosse necessario alcun provvedimento abrogativo o sostitutivo, con la conseguenza che, in difetto di specifiche diverse prescrizioni, i rapporti contrattuali devono ritenersi regolati alla stregua delle disposizioni normative comuni.

Gli incarichi professionali trovano, dunque, disciplina negli artt. 2229 ss. c.c. e, quanto al compenso, nella disposizione dell'art. 2233 c.c., cui è estranea una regolamentazione unilaterale del corrispettivo, quale quella prevista dal previgente d.m. n. 3789 del 1966, dovendo invece darsi rilievo, in caso di mancata pattuizione del compenso, alla stregua di quanto stabilito dal citato art. 2233 c.c., in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (così Cass., Sez. L, Sentenza n. 15062 del 26/06/2009; v. anche Cass., Sez.

L, Sentenza n. 22861 del 10/11/2010). In applicazione di tali principi, la Corte territoriale, dopo aver precisato che anche il rapporto in questione era regolato dalla disciplina comune, ha ritenuto che, per la determinazione del compenso della prestazione professionale, in assenza di accordo, dovesse darsi applicazione agli gli usi, secondo l’ordine graduale stabilito dall’art. 2233 c.c., nella specie ricondotti alle previsioni del d.m. n. 3563 del 1985. Il ricorrente, pur richiamando i principi sopra ricordati e le pronunce di questa Corte che li hanno espressi, ha, poi, dedotto che, ai sensi dell’art. 14 l. 210 del 1985, il d.m. n. 3789 del 1966 doveva ritenersi ancora in vigore, senza tenere conto che, come appena evidenziato, il riferimento al d.m. n. 3563 del 1985 non era stato effettuato dal giudice di appello ai fini dell’individuazione della tariffa vigente, ma considerando le previsioni in esso contenute come usi integrativi della convenzione delle parti, ai sensi dell’art.2233 c.c., con una statuizione che, sul punto, non è stata attinta dal mezzo d’impugnazione. 3.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 4.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre € 200 per esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento d