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Ordinanza — n. 22310/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against arbitration award for lack of admissibility due to insufficient grounds regarding mandate violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22310/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the arbitration award inadmissible because the applicant failed to specify the alleged violation of the arbitrators' mandate. The applicant argued the award exceeded the mandate but did not detail the specific mandate content or demonstrate how the award violated it. Consequently, the court ruled that such disputes require factual interpretation by the trial court, not a review by the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 1429 cod. civ.; The violation of the limits of the mandate conferred on arbitrators must be alleged with specific precision regarding the mandate's content, as vague complaints regarding the scope of the mandate or the correspondence between the claim and the award are matters of factual interpretation reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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arbitration award violation of mandate admissibility of appeal specificity of grounds court of cassation arbitration irregularity interpretation of mandate responsabilità civile del notaio

Disposizioni normative citate

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Art. 1429 cod. civ.
In ogni caso, la Corte d’appello ha escluso, con motivazione congrua, la sussistenza di errori rilevanti ai sensi dell’art. 1429 cod. civ. nella decisione dell’arbitro di ritenere attendibile e completa la CTU del Rag.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 cod.
art. 2697 cod. civ
14 dell’atto costitutivo così come modificato il 30/8/83”, dunque sicuramente si trattava di un diritto di credito e non di un diritto reale; (ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.
art. 191 cod. proc. civ
civ., dell’art. 191 cod. proc. civ.
art. 111 Cost
art. 829 cod. proc. civ
errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, come è invece consentito dall'ultimo comma dell'art. 829 cod.
art. 808 ter cod. proc. civ
Per contro, la censura ha ad oggetto la violazione delle norme in tema di prescrizione da parte degli arbitri, che costituisce errore di giudizio, e non è posta in discussione l’affermazione della Corte di merito secondo cui nella specie si applica la disciplina ante 2006, e quindi non l’attuale art. 808 ter cod.
artt. 2697 cod. civ
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con cui pure si deduce il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso l’arbitro (artt. 2697 cod. civ.
art. 1429 cod. civ
In ogni caso, la Corte d’appello ha escluso, con motivazione congrua, la sussistenza di errori rilevanti ai sensi dell’art. 1429 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1097/2016
Cass. 6830/2014
Cass. 14986/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9098/2023 R.G. proposto da : DI BELLA PLACIDOALCIDE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato SCARSELLI GIULIANO (SCRGLN60B18D612A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BALESTRI DUCCIO, BALESTRI VANNI, BALESTRI COSIMO, BALESTRI NICCOLÒ, BALESTRI LEONARDO, GALANTI ROSITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato VALVO GIUSEPPE (VLVGPP66E20F943V) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MACHERELLI MASSIMO (MCHMSM46D26G999N) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 317/2023depositata il 14/02/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA 1.Le vicende che hanno preceduto il lodo arbitrale oggetto di causa sono ricostruite nella sentenza impugnata nei termini che seguono. In data 1-9-1981, i notai Francesco De Luca, Francesco Giambattista Nardone e Stefano Balestri stipulavano un contratto costitutivo di associazione professionale al fine di esercitare, in forma associativa, l’attività nel settore dei protesti cambiari e degli assegni, contratto poi modificato con scrittura privata, in data 30 agosto 1983, con il recesso dei notai De Luca e Nardone e l’ingresso del notaio Placido Di Bella.

In seguito al recesso da parte del notaio Balestri, avvenuto il 7 maggio 1985, non essendo stata ricostituita la pluralità degli associati, sorgeva un contrasto tra il notaio Di Bella e il notaio Balestri in merito alla destinazione delle somme esistenti sul conto corrente dell’associazione, che venivano prelevate dal notaio Balestri per essere depositate su un libretto di deposito costituito presso la Banca Popolare di Vicenza s. c. p. a. e cointestato ai due notai, nonché in ordine alla liquidazione degli utili in favore del socio receduto e al diritto dell’associato superstite di procedere alla liquidazione dell’associazione e ai relativi conguagli.

Ai sensi della clausola n. 15 dell’atto modificativo della costituzione di associazione professionale, su istanza del notaio Balestri, veniva nominato arbitro unico il notaio Giovanni Guglielmi, il quale in data 15 marzo 1986 depositava un lodo parziale (qualificato dallo stesso arbitro come non definitivo), con il quale si pronunciava solo sulle questioni preliminari controverse (insussistenza di motivi di sospensione del procedimento arbitrale in pendenza del giudizio penale nei confronti del notaio Balestri, natura dell’associazione professionale costituita, sorte del rapporto associativo per effetto del recesso di una delle parti), rinviandosi al prosieguo del giudizio ogni altra determinazione, compresa la liquidazione delle spese, all’esito della disposta C.T.U, contabile e di ogni altro utile e opportuno accertamento.

Ogni ulteriore atto di impulso procedimentale veniva omesso negli anni successivi, in cui si svolgevano procedimenti penali nei confronti del notaio Balestri, su denuncia querela del notaio Di Bella, il quale instaurava altresì diversi giudizi civili inerenti la validità della clausola compromissoria e la natura rituale o irrituale dell’arbitrato, che si concludevano, da ultimo, con la sentenza della Cassazione n. 3455/2012, depositata in data 6 marzo 2012. In data 6 maggio 2014, essendo deceduto il notaio Balestri in data 17.04.2001, i suoi eredi depositavano al Consiglio Notarile un’istanza per la nomina di un nuovo arbitro che, tenendo a base il lodo parziale reso dal Dott.

Giovanni Guglielmi il 15 marzo 1986 e la perizia redatta dal Rag. Carmelo Macaluso in data 24 novembre 1986, stabilisse definitivamente i rapporti di dare e avere tra gli eredi del notaio Balestri e il notaio Di Bella, disponendo per conseguenza anche in ordine al più volte richiamato libretto di deposito a risparmio. Il notaio Fabrizio Riccardo Frediani, nominato nuovo arbitro, basandosi sulla perizia svolta in sede penale dal Rag. Macaluso (che attribuiva lire 137.127.913 al Notaio Di Bella e lire 273.767.550 al Notaio Balestri) e riscontrando che sul libretto risultava depositata la cifra inferiore di lire 259.000.000, disponeva che agli eredi Balestri spettassero lire 172.564.075 (€ 89.121,90) e al notaio Di Bella lire 86.435.925 (€ 44.640,43); l’arbitro, sul presupposto che il ritardo nella ripartizione delle somme fosse ascrivibile al notaio Di Bella, condannava altresì il medesimo al pagamento in favore degli eredi Balestri degli interessi legali maturati sulla quota di loro spettanza a decorrere dalla data della perizia penale, detratti gli eventuali interessi maturati sul libretto bancario.

2. In forza di tale lodo, gli eredi del notaio Balestri, con ricorso per decreto ingiuntivo del 28 aprile 2016, ottenevano dal Tribunale di Prato che fosse ingiunto al notaio Di Bella il pagamento di € 6.000,00, oltre accessori, a titolo di onorari liquidati dall’arbitro in favore della parte vittoriosa, oltre le spese e competenze del procedimento monitorio, riservandosi di proporre separata azione per ottenere quanto a loro spettante delle somme giacenti sul libretto di deposito e comunque di agire per il recupero di ogni loro credito. Il notaio Di Bella si opponeva al decreto ingiuntivo e proponeva, in via riconvenzionale, domanda di accertamento della nullità del lodo o di suo annullamento, che impugnava per gli errori nei quali questi era asseritamente incorso, nonché per violazione dei limiti del mandato ex art. 1711 cod.c iv . e per prescrizione delle somme richieste. Si costituivano gli eredi del notaio Balestri, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

3. Con sentenza n. 263/2019 pubblicata il 15 aprile 2019, il Tribunale di Prato respingeva l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 828/2016, e anche la domanda riconvenzionale della parte opponente, che condannava a pagare in favore della parte opposta le spese di lite, liquidate in € 21.387,00 oltre accessori di legge.

4. Il notaio Di Bella impugnava la sentenza dinanzi la Corte di Appello di Firenze, lamentando il mancato riconoscimento dell’eccezione di prescrizione, il mancato esperimento della C.T.U. in sede arbitrale e l’utilizzo improprio, ai fini della determinazione del quantum, della perizia del Rag. Macaluso, svolta in sede penale, l’erroneo riconoscimento degli interessi trentennali in favore della controparte per vizio di ultra petizione e per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 2948, comma 1, n. 4 del c.c., nonché l’errata liquidazione delle spese di giudizio di primo grado.

Si costituivano gli eredi Balestri, i quali chiedevano il rigetto dell’impugnazione e proponevano, altresì, appello incidentale relativamente alla liquidazione dei compensi professionali operata dal primo giudice. Con sentenza n. 317/2023 pubblicata il 14 febbraio 2023, la Corte di Appello di Firenze in accoglimento del solo quinto motivo di appello principale, rigettato l’appello incidentale, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, rideterminava in € 13.430,00, oltre il 15% per spese generali ed iva e cpa come per legge, le spese del procedimento di primo grado poste a carico del Di Bella; compensava tra le parti le spese di giudizio nella misura del 20% e poneva a carico della parte appellante il restante 80%, liquidato in € 7.992,80 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge.

In particolare, la Corte di merito :a) respingeva l’eccezione di prescrizione, rilevando che “Il Tribunale di Prato non aveva omesso di considerare l’eccezione di prescrizione sollevata dal Notaio Di Bella relativa al diritto fatto valere dagli eredi Balestri, ma ha valutato che la stessa non fosse fondata in quanto, essendo la richiesta dei medesimi volta all’attribuzione della parte di spettanza delle somme presenti sul libretto bancario cointestato al Notaio Di Bella e al Notaio Balestri, è evidente che gli stessi, iure successionis, siano subentrati nei diritti spettanti a quest’ultimo in ordine a tale libretto e non si vede come possano ritenersi prescritti”; aggiungeva che l’eccezione di prescrizione era da disattendere “in ragione della natura stessa dei diritti oggetto del procedimento arbitrale, essendo pertanto irrilevante, al fine di valutare la fondatezza o meno di tale eccezione, che il lodo irrituale reso dal Notaio Balestri fosse o meno in continuità con quello del Notaio Guglielmi”;

b) respingeva l’impugnazione anche con riferimento alla mancata nomina di un C.T.U. da parte dell’arbitro Frediani e all’utilizzazione della perizia resa nel procedimento penale dal nominato perito rag. Macaluso in data 24 novembre 1986; nella sentenza impugnata si legge che: “Il notaio Frediani ha ritenuto che non fosse necessario procedere ad una nuova CTU, essendo quella redatta in sede penale pienamente utilizzabile nell’ambito del procedimento arbitrale” e ciò in quanto “logica, ben motivata, scevra da affermazioni aprioristiche e quindi pienamente condivisibile”; aggiungeva che il Di Bella non poteva lamentarsi del fatto che l’arbitro e il Tribunale di Prato non avessero minimamente preso in considerazione la documentazione da questi prodotta in atti, in quanto la stessa era “costituita da mere fotocopie, molte delle quali non leggibili, nonché da documenti privi dei necessari requisiti di attendibilità, prodotti in mole rilevante (oltre due risme) ma dal cui esame non era possibile rilevare una sua organicità/unitarietà tale da farla assurgere a livello di documentazione contabile”;

c) respingeva, infine, anche il quarto motivo di appello, avente ad oggetto l’ultra-petizione e la violazione dei limiti del mandato da parte dell’arbitro,che aveva condannato il notaio Di Bella al pagamento degli interessi, a decorrere dalla data della perizia del rag. Macaluso del 24/11/1986 – su un presunto credito che in tale data non era certo, liquido ed esigibile - nonché dei danni per abuso del processo in assenza di ogni domanda, affermando che “sia stata la condotta del Notaio Di Bella a determinare il ritardo nella loro riscossione” e che comunque gli eredi Balestri in una memoria del 9 ottobre 2014, poi ribadita nella memoria conclusionale,“avevano evidenziato espressamente che la domanda di interessi dai medesimi proposta valeva necessariamente anche per le somme depositate nel libretto di deposito a risparmio”.

5. Avverso questa sentenza, Placido Alcide Di Bella ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito da Duccio Balestri, Vanni Balestri, Niccolò Balestri, Cosimo Balestri, Leonardo Balestri e Rosita Galanti ved. Balestri, eredi del notaio Balestri.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo di ricorso la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2941, 2946 e 2949 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello rigettato l’eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta, con riferimento ad un diritto effettivamente prescritto; l’azione era stata fatta valere dagli eredi del notaio Balestri, ma gli eredi del notaio defunto non potevano subentrare nella posizione del de cuius nella associazione, in quanto non notai, e in quanto una associazione tra notai può esser costituita e proseguita solo da notai, sicché acquistavano, come l’atto costitutivo dell’associazione prevedeva, il solo diritto ad una somma di denaro che rappresentasse la quota di utili netti maturati ed accertati, vale a dire solo un diritto di credito; deduce che la seconda domanda arbitrale era stata presentata nel 2014 e rispetto al primo giudizio arbitrale iniziato nel lontano 1985 (le date dei giudizi arbitrali risultavano dalla stessa sentenza impugnata, pag. 6), era decorso un periodo di ben 29 anni; anche a considerare la prescrizione decennale, essa era già maturata passando dal 1986 al 2001 e poi di nuovo maturata dal 2001 al 2014, sicché il credito si era prescritto per il de cuius, e dunque anche per gli eredi; ad avviso del ricorrente l’argomentazione della Corte di merito non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi nelle quali, ai sensi dell’art.2941 cod. civ. avrebbe potuto invocarsi la sospensione dei termini di prescrizione, ne’ vi erano stati atti di interruzione della prescrizione, mai, peraltro, allegati dalla controparte; rimarca, pertanto, l’insussistenza di un diritto di proprietà trasmesso agli eredi, anche in base a quanto si legge nell’art. dell’art. 12 della Modifica di atto costitutivo di associazione professionale del 30 agosto 1983, all. 1:

“soltanto ad una somma di denaro che rappresenti la quota di utili netti maturati ed accertati” e ribadisce altresì che gli eredi del notaio Balestri non avevano mai rivendicato la titolarità del libretto; rimarca, altresì, che già nel lodo Guglielmi, pag. 27 all.

4. si leggeva: “Una volta operata la liquidazione dei rapporti di credito e debito pendenti all’ 8/5/85 eventuali residui attivi andranno ripartiti tra i due associati in conformità alla previsione pattizia di cui all’all’art. 14 dell’atto costitutivo così come modificato il 30/8/83”, dunque sicuramente si trattava di un diritto di credito e non di un diritto reale; (ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 191 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., nonché omessa motivazione e/o motivazione apparente in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. e art. 111 Cost., per aver la Corte di appello negato l’espletamento della C.T.U., peraltro già precedentemente disposta dal primo arbitro notaio Guglielmi, in una controversia la cui risoluzione dipendeva unicamente da una questione tecnica, senza motivare adeguatamente la decisione adottata, ossia con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza; (iii) con il terzo motivo la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ., e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1282, 1711 e 2947 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello negato, a fronte della circostanza che l’odierno ricorrente era stato condannato al pagamento di somme e danni non richiesti dall’altra parte, con pronuncia oltre i limiti del mandato affidato all’arbitro, la sussistenza del vizio di extra-petizione, nonché della violazione del principio della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. La censura oblitera un dato fondamentale, e cioè che si tratta dell’impugnazione di un lodo pacificamente irrituale, come tale non impugnabile per error in iudicando , quale è quello denunciato attinente alla prescrizione del diritto azionato e alla sua qualificazione. Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, come è invece consentito dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., quanto al lodo rituale, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante (Cass. 7654/2003;

Cass. 22374/2006; Cass. 25268/2009; Cass.13522/2021, non massimata). Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso. Per contro, la censura ha ad oggetto la violazione delle norme in tema di prescrizione da parte degli arbitri, che costituisce errore di giudizio, e non è posta in discussione l’affermazione della Corte di merito secondo cui nella specie si applica la disciplina ante 2006, e quindi non l’attuale art. 808 ter cod. proc. civ..

Sotto ulteriore profilo, si osserva il motivo di ricorso non censura la ratio decidendi pure espressa nella sentenza impugnata , secondo cui non verrebbe in considerazione, nella specie, il mero diritto degli eredi del socio receduto nei confronti dell’associazione, bensì ‒ essendosi verificato lo scioglimento dell’associazione ‒ l’accertamento del riparto del residuo attivo dell’attività svolta dall’associazione.

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con cui pure si deduce il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso l’arbitro (artt. 2697 cod. civ. e 191 cod. proc. civ.), e quindi nuovamente un error in iudicando. La doglianza, come formulata, riguarda, infatti, un vizio di giudizio, ossia lavalutazione delle risultanze probatorie. In ogni caso, la Corte d’appello ha escluso, con motivazione congrua, la sussistenza di errori rilevanti ai sensi dell’art. 1429 cod. civ. nella decisione dell’arbitro di ritenere attendibile e completa la CTU del Rag. Macaluso, condividendo quanto affermato dal Tribunale, e la censura è anche impropriamente diretta a sollecitare la rinnovazione in sede di legittimità della suddetta valutazione meritale.

4. Anche il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente denuncia la violazione del divieto di ultra-petizione, integrante violazione dei limiti del mandato, per avere l’arbitro, senza che fosse mai stata avanzata una domanda risarcitoria nei confronti del Di Bella, condannato il medesimo al pagamento in favore degli eredi Balestri degli interessi maturati sul libretto bancario, addebitandogli un “abuso del processo” per i numerosi procedimenti da lui promossi nei confronti del notaio Balestri e/o dei suoi eredi. Occorre precisare che è astrattamente ipotizzabile anche per l’arbitratoirrituale l’impugnabilità per violazione dei limiti del mandato, da far valere, tuttavia, esclusivamente ai fini dell'impugnazionedel lodo ex art. 1429 cod. civ., cioè come errore che, muovendo dalla violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri, abbia inficiato la volontà contrattuale espressa da questi ultimi, e in tal caso la relativa deduzione comporta un'indagine da parte del giudice di merito sull'effettivo contenuto del mandato stesso, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass.1097/2016).

Nel caso in esame il vizio denunciato non è così prospettato e soprattutto la doglianza difetta di autosufficienza, perché il ricorrente non indica con idonea specificità quale fosse l’oggetto del mandato conferito all’arbitro che si assume travalicato e neppure ne riporta o ne sintetizza il contenuto. Ad ogni buon conto, sotto ulteriore profilo, la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse stato travalicato il limite del mandato, che aveva ad oggetto “l’accertamento della misura della quota dei diritto di proprietà – diritto la cui natura comporta la reiezione di qualsivoglia eccezione di prescrizione – di ciascun ex associato del denaro depositato nel libretto suddetto”, ma che fosse stata la condotta del notaio Di Bella a determinare il ritardo nella loro riscossione e che la domanda relativa agli interessi era stata proposta e doveva riferirsi anche alle somme depositate sul libretto.

Rispetto al suddetto percorso argomentativo, non è svolta in ricorso una critica compiuta e pertinente. Peraltro, nel caso in cui il ricorrente intenda far valere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia nel caso, opposto, in cui sostenga che l'oggetto della decisione corrisponda puntualmente a quello della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato (Cass. 6830/2014;

Cass.14986/2021). 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.