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Ordinanza — n. 22082/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22082/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22082/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11214/2019 R.G. proposto da : ITALFONDIARIO SPA (oggi DOVALUE SPA) , quale mandataria di SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato SCAFARELLI FEDERICA (SCFFRC70S46F839I) rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO FABIO (SBSFBA74D09L840K) -ricorrente- contro FORNACE DI DOSSON DI RACHELLO C SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34 - B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO (CCCMRZ49L09H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALIN ANDREA (PSQNDR55T15L736A) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di VICENZA n. 1995 /201 9 depositatoil 27/02/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Regesto Legislator

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art. 390 c.p; Ordinanza — n. 22082/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che 1. – con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’opposizioneex art. 98 l.fall. proposta da Italfondiario s.p.a. (quale mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l., cessionaria del credito di banca MPS s.p.a.) contro il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la domanda ex artt. 52 e 103 l.fall.di accertamento dell’opponibilità a Fornace d i Dosson d i Rachello C. s.p.a. in Amministrazione Straordinaria dell’ipoteca iscritta sui beni della società in bonisquale terza datrice; 2.– Italfondiario ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione in due mezzi, cui Fornace d i Dosson d i Rachello C . s.p.a. in A.S. ha resistito con controricorso; 3.–entrambe le parti hanno depositato memorie.

Parole chiave

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ipoteca legale del venditore caso di garanzia bancaria assicurazione delle ipoteche credito garantito da pegno validità della cessione del credito obbligazione fondiaria

Disposizioni normative citate

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art. 390 c.p
– con memoria del 17/05/2024 parte ricorrente ha dichiarato « di rinunciare agli atti del giudizio e alle domande in esso svolte», ai sensi dell’art. 390 c.p.c., chiedendo la «compensazione delle spese di lite»ai sensi dell’art.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11214/2019 R.G. proposto da : ITALFONDIARIO SPA (oggi DOVALUE SPA) , quale mandataria di SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato SCAFARELLI FEDERICA (SCFFRC70S46F839I) rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO FABIO (SBSFBA74D09L840K) -ricorrente- contro FORNACE DI DOSSON DI RACHELLO C SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34 - B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO (CCCMRZ49L09H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALIN ANDREA (PSQNDR55T15L736A) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di VICENZA n. 1995 /201 9 depositatoil 27/02/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che 1. – con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’opposizioneex art. 98 l.fall. proposta da Italfondiario s.p.a. (quale mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l., cessionaria del credito di banca MPS s.p.a.) contro il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la domanda ex artt. 52 e 103 l.fall.di accertamento dell’opponibilità a Fornace d i Dosson d i Rachello C. s.p.a. in Amministrazione Straordinaria dell’ipoteca iscritta sui beni della società in bonisquale terza datrice; 2.– Italfondiario ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione in due mezzi, cui Fornace d i Dosson d i Rachello C . s.p.a. in A.S. ha resistito con controricorso; 3.–entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che 4. – con memoria del 17/05/2024 parte ricorrente ha dichiarato « di rinunciare agli atti del giudizio e alle domande in esso svolte», ai sensi dell’art. 390 c.p.c., chiedendo la «compensazione delle spese di lite»ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., alla luce dei principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8557 del 27/03/2023, che ha escluso la possibilità per i titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento, costituiti in garanzia per debiti di terzi , di avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, dovendo invece intervenire nel procedimento diripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati; 5.

– con memoria del 20/05/2024 parte controricorrente ha richiamato le conclusioni formulate in controricorso; 6. –sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c., poiché il richiamato indirizzo nomofilattico è ampiamente sopravvenuto alla proposizione del ricorso; 7. – in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071 /2018, 13408/2017, 19560/2015), peraltro integrante un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, in quanto tale non applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015).

P.Q.M.

La Cort