Italian court remands case to public hearing due to new EU CJEU ruling on maritime demesne concessions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal and ordered a remand to a new public hearing. The Ministry of Economy and Finances challenged a lower court decision regarding maritime demesne concessions, arguing against automatic renewals. The court decided to postpone the matter because a recent European Court of Justice judgment clarified that EU directives apply to all such concessions, necessitating a full examination of the national law's compatibility with this new precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, paragraphs 1 and 2, of Directive 2006/13/EC; The national court must suspend proceedings and remand the case to a public hearing to assess the compatibility of domestic provisions on maritime demesne concessions with the direct effect of the new CJEU interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12914/2023 r.g. proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Agenzia del Demanio, in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi, per mandato ex lege, dall’avvocatura generale dello Stato e presso la stessa per legge domiciliati a Roma in via dei Portoghesi n. 12 -ricorrenti- contro Gruppo Bagni Ferro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale, la cui copia per immagine conforme all’originale è allegata ricorso, 2RG n. 12914/2023 Con.
Est. Luigi D’Orazio dall’Avv. Chiara Cacciavillani, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec indicato. -controricorrente – E Regione Veneto, in persona del Ministro pro tempore, Comune di Rosolina, in persona del Sindaco pro tempore - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2586/2022, depositata in data 2 dicembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2024 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio; considerato che il ricorso deve essere trattato in pubblica udienza, in ragione della sua complessità e, soprattutto, del suo rilievo nomofilattico e dell’assenza di precedenti specifici; che, in particolare, deve tenersi conto della sopraggiunta sentenza della Corte di giustizia UE, 20 aprile 2023, in causa C-348/22, per la quale «l’art. 12, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva [2006/13] deve essere interpretato nel senso che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo», ma anche alle altre; che in tale pronuncia si è anche affermato che «tale disposizione ha effetto diretto in quanto vieta, in termini inequivocabili, agli Stati membri, senza che questi ultimi dispongano di un qualsivoglia margine di discrezionalità o possano subordinare tale divieto a una qualsivoglia condizione e senza che sia necessaria l’adozione di un atto dell’Unione o degli Stati membri, di prevedere proroghe automatiche e generalizzate di siffatte concessioni»; che –prosegue 3RG n. 12914/2023 Con.
Est. Luigi D’Orazio la Corte di giustizia - «l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali»; che vi è, dunque, l’esigenza di esaminare, sentite le parti ed il Procuratore Generale, le ricadute di tale pronuncia sulla normativa nazionale e sulla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 2021, concernente la delicata questione delle proroghe delle concessioni demaniali;
P.Q.M.
Dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica. Così deciso in Roma, nel