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Ordinanza — n. 22071/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal and extinguishes proceedings with full cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22071/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished after the cooperative plaintiff formally withdrew their appeal. Although the plaintiff initially cited other rejected similar cases, they subsequently declared withdrawal to seek cost compensation. The court ruled that this withdrawal extinguished the proceedings and justified full compensation of all procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings and precludes the condonation of the appellant to costs, even if the opposing party did not accept the withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs passage into res judicata procedural economy restituzione dei sussidi statali ripetizione dell'indebito restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile al giudizio in esame, ai sensi dell'art.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
art. 390 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140
Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140; 19/04/2019, n.
Cass., Sez. V, 19/04/2019, n. 11033
Cass., Sez. VI, 26/02/2015, n. 3971
Cass., Sez. V, 12/10/2018, n. 25485
Cass., Sez. V, 12/10/2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 30/09/2015, n. 19560
25485; Cass., Sez. VI, 30/09/2015, n. 19560).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18697/2022 R.G. proposto da AI RUCC E DINTORNI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, in persona del Presidente p.t. Raffaele Licini, rappresentatae difesa dall ' Avv. Enzo Barilà , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t. Attilio Fon- tana, rappresentatae difesa da gli Avv. Marinella Orlandi ed Emilia Moretti , con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 134 , presso lo studio dell'Avv.

Luigi Fiorillo; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 1835/22, depositata il 27 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che con sentenza del 16 giugno 2020 il Tribunale di Milano ac- colse la domanda proposta dalla Ai Rucc e Dintorni Soc. Coop. Sociale ONLUS nei confronti della Regione Lombardia, condannando quest'ultima al paga- mento della somma di Euro 11.746,63, oltre interessi, a titolo di restituzione degli aiuti eurounitari erogati per l'anno 2015 alle imprese agricole operanti in zone svantaggiate e illegittimamente recuperati mediante compensazione con quelli dovuti per gli anni successivi; che l'impugnazione proposta dalla Regione è stata accolta dalla Corte d'appello di Milano, che con sentenza del 27 maggio 2022 ha rigettato la domanda proposta dall'attrice; che avverso la predetta sentenza la Cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sedici motivi, al quale la Regione ha resistito con controricorso.

Considerato che con atto sottoscritto il 2 aprile 2024 dal difensore, a tanto abilitato dall'allegata procura speciale, e depositato in Cancelleria in pari data, la ricorrente ha riferito che altre impugnazioni aventi ad oggetto sentenze analoghe a quella impugnata nel presente giudiziosono state rigettate dalle Sezioni Unite di questa Corte, ed ha pertanto dichiarato di rinunciare al ri- corso, chiedendo la compensazione delle spese processuali; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la circostanza che non si sia provveduto alla comunica- zione di cui al terzo comma della predetta disposizione, come sostituito dallo art. 3, comma 28, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile al giudizio in esame, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del medesimo decreto, a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, essendo stata l'adunanza fissata in data successiva al 1° gen- naio 2023; che l'estinzione del giudizio si produce infatti anche in mancanza di ac- cettazione, giacché la rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venir meno l'interesse a contrastare il ricorso (cfr.

Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140; 19/04/2019, n. 11033; Cass., Sez. VI, 26/02/2015, n. 3971), mentre la comunicazione mira a provocare l'accetta- zione del controricorrente, la quale, ove non sia stato proposto ricorso inci- dentale, assume rilievo esclusivamente ai fini del regolamento delle spese processuali, precludendo la condanna del rinunciante alle spese, ai sensi dello art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.; che nella specie, peraltro, il venir meno dell'interesse alla decisione, de- terminato dall'esito di altri analoghi giudizi, favorevole alla Regione, per ef- fetto di pronunce di legittimità successive alla proposizione del ricorso per cassazione, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali; che la dichiarazione di estinzione del giudizio esclude la condanna della ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 di- cembre 2012, n. 228, applicabile esclusivamente in caso di rigetto, inammis- sibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.

Cass., Sez. V, 12/10/2018, n. 25485; Cass., Sez. VI, 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M.

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