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Ordinanza Interlocutoria — n. 22065/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding reimbursement of legal costs for a municipal honorary official.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22065/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court ordered the remittal of the case to a new hearing role rather than issuing a final judgment on the merits. The appellant, a municipal honorary official, sought reimbursement of legal expenses incurred during a criminal proceeding where he was acquitted, arguing that specific administrative statutes should apply to his honorary status. The lower appellate court had rejected this claim, distinguishing the official's role from that of a public employee and citing the timing of relevant laws. The Supreme Court deferred the decision because previous rulings on this specific issue were inconsistent, necessitating a full examination at the upcoming public session.

Regesto Legislator

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Art. 67 DPR 268/1987; Art. 1720 cod. civ.: When prior case law on the reimbursement of legal costs for honorary officials is inconsistent, the court must remit the case for a full examination at public hearing rather than issuing a definitive ruling.

Parole chiave

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reimbursement legal costs honorary official status municipal administrative function inconsistent case law remittal to public hearing public employee statutes criminal proceeding expenses responsabilità amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 67 DPR 268/1987
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 67 d.P.R.
Art. 1720 cod. civ.
86, comma 5, TUEL, essendo essa entrata in vigore dopo la definizione del procedimento penale; e che non era applicabile neppure il principio generale dell'art. 1720 cod.
Art. 22 DPR 347/1983
Art. 86 comma 5 TUEL
Art. 118 comma 1 disp. att. cod. proc. civ.
Come già si è notato nell'ordinanza interlocutoria di questa Corte 9096/2024, alle cui ampie motivazioni si rimanda ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp.
artt. 22 d.P.R. 25/06
La Corte territoriale ha motivato il rinnovato rigetto dell'istanza in parola sull'assunto che non era applicabile al De Amicis lo speciale statuto previsto per tali evenienze a protezione dei pubblici impiegati dagli artt. 22 d.P.R. 25/06/1983, n.
art. 1720 cod. civ
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 1720 cod. civ.
art. 67 d.P.R. 268/1987
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 67 d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 9096/2024 della Corte di Cassazione
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso14890/2021 proposto da: DE AMICIS PASQUALE, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Maria Pettinelli - ricorrente - contro COMUNE DI COLLEDARA, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso Renato Matteo Torelli -controricorrente - avverso la sentenza del la CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 532/2021 depositata il 06/04/2021; RG 14890/21De Amicis-Comune di Colledara Est. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/04/2024dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte d'Appello di L' Aquila, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha rigettato il gravame proposto da Pasquale De Amicis avverso la sentenza che in primo grado ne aveva respinto la domanda di condanna del Comune di Colledara a rimborsagli le spese sostenute per la propria difesa nel corso del procedimento penale intentatogli per aver ricusato un atto del proprio ufficio nella veste di assessore competente del medesimo Comune, nonché di responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, procedimento penale da cui era stato prosciolto con la formula "perché il fatto non sussiste".

La Corte territoriale ha motivato il rinnovato rigetto dell'istanza in parola sull'assunto che non era applicabile al De Amicis lo speciale statuto previsto per tali evenienze a protezione dei pubblici impiegati dagli artt. 22 d.P.R. 25/06/1983, n. 347 e 67 d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, sotto più profili distinguendosi la figura del funzionario onorario, a cui poteva ricondursi la posizione dell'istante per via dell'incarico amministrativo rivestito, da quella del pubblico impiegato, che non si sarebbe in ogni caso resa estensibile non ricorrendone le condizioni; che non era applicabile la disciplina dettata in favore degli amministratori pubblici dall'art. 86, comma 5, TUEL, essendo essa entrata in vigore dopo la definizione del procedimento penale; e che non era applicabile neppure il principio generale dell'art. 1720 cod. civ., non rendendosi rilevabile nel particolare contesto della fattispecie,per via del'iniziativa di un terzo, un nesso di causalità con l'esecuzione del mandato, oltre alla forzatura implicita nel voler adattare un istituto civilistico ad una funzione pubblica.

RG 14890/21De Amicis-Comune di Colledara Est. Cons. Marulli La cassazione di detta sentenza è ora reclamata dal De Amicis con cinque motivi, ai quali resiste l'ente intimato 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 67 d.P.R. 268/1987 per aver il decidente reputato inapplicabile la norma de qua, quantunque, avuto riguardo alla funzione rivestita dal De Amicis al tempo del procedimento penale, si sarebbe dovuto ritenere del tutto assimilabile la sua attività a quella del dipendente responsabile di area e si sarebbe dovuto,di conseguenza, riconoscere il diritto del medesimo al rimborso preteso.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 67 d.P.R. 268/1987 per aver il decidente reputato inapplicabile la norma in parola rilevando il difetto nella specie delle condizioni da essa richieste, segnatamente sotto il profilo della ricorrenza del conflitto di interessi tra l'amministrazione convenuta e l'interessato, quantunque la circostanza non avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio ed in ogni caso non era sussistente nella specie, atteso che la nomina del difensore era stata condivisa dall'amministrazione. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 1720 cod. civ. per aver il decidente reputato inapplicabile la norma in parola, quantunque sia principio fondamentale dell'ordinamento giuridico quello secondo cui chi agisce per conto degli altri deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche nascenti dall'esecuzione dell'incarico 3.

Come già si è notato nell'ordinanza interlocutoria di questa Corte 9096/2024, alle cui ampie motivazioni si rimanda ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., sul tema oggetto di controversia si sono susseguiti indirizzi non sempre convergenti di questa Corte. La richiamata ordinanza ha perciò ritenuto di rimettere la trattazione del tema alla pubblica udienza. RG 14890/21De Amicis-Comune di Colledara Est. Cons. Marulli 4. In attesa appunto che il tema sia affrontato in quella sede, si rende opportuno rinviare la causa odierna a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Cosi deciso in Ro