Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22056/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal with full cost compensation under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22056/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Domenica Martinotta against the Regional Court of Milan was declared extinguished following her formal withdrawal. Martinotta voluntarily renounced the appeal to the Supreme Court, offering full compensation for litigation costs to the opposing party, the Lombardy Region. The court ruled that the proceedings terminated immediately upon this withdrawal, applying the relevant articles of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 cod. proc. civ.: When an appellant withdraws the cassation appeal with full cost compensation, the judgment is extinguished without further examination of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal cost compensation extinguishment of proceedings civil procedure code cassation appeal restituzione dell'assistenza sociale ripristino dello stato precedente rimborso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Considerato che con atto depositato in cancelleria il 4 .4 .2024, sottoscritto digitalmente dal procuratore della parte, a tal fine legittimato in forza dei poteri conferiti con procura speciale rilasciata il 2.4.2024, la Martinotta ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art. 390 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
Ritenutoche, pertanto, attesa la comunicazione della rinuncia alla controparte, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.
art. 390 cod. proc. civ
Considerato che con atto depositato in cancelleria il 4 .4 .2024, sottoscritto digitalmente dal procuratore della parte, a tal fine legittimato in forza dei poteri conferiti con procura speciale rilasciata il 2.4.2024, la Martinotta ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art. 390 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Ritenutoche, pertanto, attesa la comunicazione della rinuncia alla controparte, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

O Consigliere ORDINANZA sul ricorso18702/2022 proposto da: MARTINOTTA DOMENICA, domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Lino Barila' che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato Luigi Fiorillo rappresentato e difeso dagli avvocati Marinella Orlandi e Maria Emilia Moretti -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1844/2022 depositata il 30/05/2022; RG 18702/22Martinotta-Regione Lombardia Est. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/04/2024dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte d'Appello diMilano, ha accolto l'appello proposto dalla Regione Lombardia avverso la decisione che in primo grado, in accoglimento della domanda proposta da Domenica Martinotta , aveva dichiarato non dovuta la restituzione parziale degli aiuti PAC erogati all'istante negli anni 2015 e 2016.

2. Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte del soccombente e che nel giudizio così incardinato ha resistito la Regione Lombardia con controricorso.

3. Considerato che con atto depositato in cancelleria il 4 .4 .2024, sottoscritto digitalmente dal procuratore della parte, a tal fine legittimato in forza dei poteri conferiti con procura speciale rilasciata il 2.4.2024, la Martinotta ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art. 390 cod. proc. civ. , con compensazione integrale delle spese.

4. Ritenutoche, pertanto, attesa la comunicazione della rinuncia alla controparte, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione