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Ordinanza — n. 22022/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal with full cost compensation under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22022/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Riccardo Porcini against the Milan Court of Appeal was declared extinguished following his formal withdrawal. Porcini had initially challenged the lower court's decision ordering partial restitution of PAC aid funds, but later renounced the appeal with full cost compensation. The court ruled that the proceedings terminated immediately upon this withdrawal, as required by the relevant civil procedure articles.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.: When an appellant withdraws the appeal with full compensation of costs, the cassation proceedings are extinguished without further examination of the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal full cost compensation extinction of proceedings civil procedure code PAC aid restitution rimborso dell'aiuto sociale restituzione e risarcimento aiuto per lungo tempo

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Considerato che con atto depositato in cancelleria il 4 .4 .2024, sottoscritto digitalmente dal procuratore della parte, a tal fine legittimato in forza dei poteri conferiti con procura speciale rilasciata il 2.4.2024, il Porcini ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art. 390 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
Ritenutoche, pertanto, attesa la comunicazione della rinuncia alla controparte, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.
art. 390 cod. proc. civ
Considerato che con atto depositato in cancelleria il 4 .4 .2024, sottoscritto digitalmente dal procuratore della parte, a tal fine legittimato in forza dei poteri conferiti con procura speciale rilasciata il 2.4.2024, il Porcini ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art. 390 cod.
art. 391 cod. proc. civ
Ritenutoche, pertanto, attesa la comunicazione della rinuncia alla controparte, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Consigliere ORDINANZA sul ricorso18699/2022 proposto da: PORCINI RICCARDO, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Lino Barila' che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato Luigi Fiorillo rappresentato e difeso dagli avvocati Marinella Orlandi e Maria Emilia Moretti -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1843/2022 depositata il 30/05/2022; RG 18699/22Porcini-Regione Lombardia Est. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/04/2024dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte d'Appello diMilano, ha accolto l'appello proposto dalla Regione Lombardia avverso la decisione che in primo grado, in accoglimento della domanda proposta da Riccardo Porcini , aveva dichiarato non dovuta la restituzione parziale degli aiuti PAC erogati all'istante negli anni 2015 e 2016.

2. Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte del soccombente e che nel giudizio così incardinato ha resistito la Regione Lombardia con controricorso.

3. Considerato che con atto depositato in cancelleria il 4 .4 .2024, sottoscritto digitalmente dal procuratore della parte, a tal fine legittimato in forza dei poteri conferiti con procura speciale rilasciata il 2.4.2024, il Porcini ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art. 390 cod. proc. civ., con compensazione integrale delle spese.

4. Ritenutoche, pertanto, attesa la comunicazione della rinuncia alla controparte, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I se